SENTENZA N. 49
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961 n. 132 promosso con l'ordinanza emessa il
29 ottobre 1976 dalla Corte dei conti su ricorso proposto da Granello Daniele
iscritta al n. 581 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5 dell'anno 1982;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio
1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 29 ottobre 1976 (pervenuta alla Corte costituzionale
il 27 agosto 1981)
Il giudice a quo premette che l'impugnato art. 1 della legge n. 132 del
1961 ammette la riversibilità
delle pensioni di dipendenti del cessato regime austro-ungarico soltanto a
favore degli orfani e delle vedove, restando quindi escluse dal beneficio le
altre categorie di soggetti invece previste dalla legge 15 febbraio 1958 n. 46
(genitori, collaterali, vedovo).
Vengono richiamate le argomentazioni esposte in
una precedente ordinanza di rimessione emessa dalla
stessa sezione il 18 dicembre 1974, con la quale la stessa norma (art. 11. n. 132 del 1961) é stata sospettata di incostituzionalità
per l'esclusione dal beneficio dei collaterali. E quanto alla
omessa previsione del vedovo tra i soggetti beneficiari della pensione
di riversibilità, "nessun valido motivo di
tecnica o politica legislativa né tanto meno etico-sociale"
giustificherebbe siffatta esclusione che crea "una disparità di
trattamento tra cittadini italiani congiunti di pensionati, il cui onere
pensionistico fu assolto integralmente a carico dello Stato italiano
riproponendo a distanza di decenni una differenziazione che "risalirebbe
all'origine dei diritti propri dei pensionati e che invece fu già
sostanzialmente superata dalle norme del primo dopoguerra".
Considerato in diritto
1. - La questione sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in
epigrafe verte sull'art.
2. - La questione é fondata.
In termini generali la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente
affermato la parità di trattamento tra uomini e donne in tema di trattamenti
pensionistici (sent. 30 gennaio 1980 n. 6, sent.
30 gennaio 1980 n. 9, sent.
26 maggio 1981 n. 75, sent.
18 luglio 1984 n. 214).
E quanto al punto specifico di causa, che riveste, per le sue origini,
connotazioni del tutto peculiari questa Corte, con la
sentenza n. 76 del 1979, emessa sulla base dell'ordinanza di rinvio della Corte
dei conti indicata in narrativa ebbe già ad occuparsi della legittimità della
norma impugnata, nella parte in cui escludeva dalla riversibilità
i collaterali, secondo le condizioni previste per i dipendenti civili e
militari dello Stato.
Si riconobbe ivi, dichiarandosi in conseguenza la illegittimità
del disposto nei limiti offerti, la sussistenza di un criterio di
"puntuale parallelismo" della normativa pensionistica relativa ai
dipendenti dell'ex Amministrazione austroungarica con
quella concernente gli impiegati dello Stato.
E dunque, alla luce di tale puntuale principio,
certamente da confermarsi, non può non riconoscersi - alla medesima stregua di
quanto previsto dall'art. 81 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato - anche il diritto del
vedovo alla riversibilità della pensione, liquidata
alla moglie in base alle specifiche norme concernenti il cessato regime
austro-ungarico.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961 n. 132 (Estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15
febbraio 1958 n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti
all'Amministrazione austro ungarica o all'ex Stato libero di Fiume), nella
parte in cui esclude dal beneficio della riversibilità
della pensione il vedovo di pensionata già dipendente del cessato regime
austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1986.