SENTENZA N. 46
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 67 del R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680
(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli
enti locali) promosso con l'ordinanza emessa il 16 marzo 1977 dalla Corte dei
Conti sui ricorsi riuniti proposti da Mej Gian Carlo
iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 172 dell'anno 1978.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il
Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 16 marzo 1977 (pervenuta il 13 marzo
1978),
La questione in esame avanti al giudice a quo verte sulla riscattabilità del servizio prestato dall'avvocato Gian
Carlo Mej quale assistente volontario presso la
facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma dal 1 novembre 1947 al 31
ottobre 1955; l'interessato, nominato il 1 settembre 1956 vice segretario
amministrativo del Comune di Roma, aveva impugnato avanti alla Corte dei conti
il diniego avverso la sua istanza diretta ad ottenere
il riscatto del periodo di volontariato, Così come previsto "per coloro
che transitano nei ruoli statali ed altresl' dalle
norme poste dal legislatore in materia di ricongiunzione". A fondamento,
il Mej aveva dedotto la natura pubblicistica del
rapporto di volontariato che, "pur configurandosi quale rapporto atipico
causa la mancanza di retribuzione, é tuttavia condizionato all'emissione di atti formali per la sua nascita e per il suo annuale
rinnovo".
L'ordinanza di rinvio, premessa l'inapplicabilità della normativa
invocata che prevede il riscatto del servizio solo "a favore dei
dipendenti statali per i quali é previsto il
trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato e cioé per dei soggetti in posizione giuridica diversa da
quella de ricorrente", ha rilevato, d'ufficio, la non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 R.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, con riferimento agli artt. 3 e 3 Cost., per "un difetto di proporzione giuridica" tra
la cennata disposizione e le altre norme della
legislazione degli Istituti di previdenza che consentono il riscatto di periodi
non corrispondenti ad una attività effettiva resa all'Ente (es. i periodi di
studio universitario): con la conseguenza, ravvisata "aberrante", della
riscattabilità, per chi sia iscritto alla C.P.D.E.L. del periodo in cui ha seguito le lezioni
universitarie e non del periodo in cui, in ipotesi, abbia aiutato il
professore, quale assistente volontario, nella ricerca scientifica e nella
stessa attività didattica con particolare riguardo alle esercitazioni (artt. 1 e
Altra disparità di trattamento sarebbe ravvisabile, secondo il giudice a
quo, con riferimento all'ordinamento dei sanitari (artt.
Viene rilevata, ancora, la "incontroversa
collocazione del rapporto (tra assistente volontario ed Università) nell'ambito
pubblicistico - cui non osta la gratuità della prestazione - e ciò poiché la
nascita e la proroga del rapporto stesso avvengono sulla base di atti formali
del Rettore ed essendo l'attività didattica e di ricerca rivolta alla
"collettività tutta"; "un'illogica e irrazionale differenza di
trattamento in rapporto alla stessa attività lavorativa" deriverebbe
quindi, in definitiva, sul piano normativo, dal fatto che il beneficio del
riscatto é previsto per i dipendenti statali dall'art. 14 lett. c) del T.U. n.
1092/1973.
Cosicché la denunciata disparità non troverebbe sufficiente
giustificazione "né in relazione al pluralismo
degli ordinamenti pensionistici, né, a monte, in rapporto alle diversità di
scelta della definitiva sistemazione del soggetto, confluita nell'uno e
nell'altro caso nell'area lavorativa pubblicistica".
Considerato in diritto
1. - La questione sollevata dalla Corte dei conti, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, ha per oggetto l'art. 67
del R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 concernente, per gli
impiegati degli enti locali, l'ammissione a riscatto di servizi progressi, in
quanto non é ivi previsto il riscatto dell'attività prestata quale assistente
volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione
superiore.
Sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza
la norma creerebbe, secondo il giudice a quo, "un'evidente lesione nella
sfera giuridico-patrimoniale ed una illogica e
irrazionale differenza di trattamento", in rapporto a quanto previsto,
invece, per i dipendenti statali, i quali godono del riferito beneficio per
effetto, oggi, dell'art. 14 lett. c) del d.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1092.
La diversa disciplina non troverebbe valida giustificazione "né in relazione al pluralismo degli ordinamenti pensionistici
né, a monte, in rapporto alle diversità di scelta della definitiva sistemazione
del soggetto, confluito nell'uno e nell'altro caso nell'area lavorativa
pubblicistica".
2. - La questione é fondata.
Le situazioni poste a confronto rivestono espliciti caratteri di omogeneità che giustificano un identico trattamento
normativo, per i fini della previsione dell'assistentato volontario tra i
periodi di servizio riscattabili agli effetti della pensione.
Non appare sorretta, infatti, da razionale fondamento la diversità di
trattamento emergente dalle due norme messe a raffronto (art. 67 R.d.l. 3. marzo 1938 n. 680 e art.
14 lett. c) d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092), a
tenore delle quali chi abbia prestato servizio in qualità di assistente
volontario e siasi, poi, immesso nei ruoli del
personale dipendente dagli enti locali non ha la possibilità di riscattare il
detto periodo, facoltà spettante, per converso, a chi sia transitato nei ruoli
del personale statale.
É bastevole, invero, a suffragare la avvertita,
discriminante irrazionalità - con la connessa esigenza di una equiparazione dei
detti trattamenti normativi nell'ambito della presente fattispecie -
considerare la comune matrice nell'attività lavorativa delle due categorie
poste a confronto, esercitata e svolta in aree indubbiamente contigue della
pubblica amministrazione, quanto ad essenza e finalità, tali da esigere, nelle
carriere direttive, personale parimenti idoneo per preparazione e cultura, da
porre - pertanto - su di una congenere piattaforma di status (sentenza n. 128
del 1981).
Né ciò contrasta con la più volte riconosciuta discrezionalità spettante
al legislatore nel dettare discipline diverse, relativamente
ai due ordinamenti pensionistici posti a confronto, i quali
innegabilmente presentano differenze, attinenti, peraltro, ad aspetti meramente
particolari (determinazione dei periodi di tempo ammessi a riscatto, misura
della relativa contribuzione), rientranti, cioé,
nella strutturazione propria, interna alla agibilità del singolo ordinamento (sentenze n. 73 del
1979; n. 218
del 1984).
In definitiva, la rilevata discriminazione appare essere frutto di un
mancato adeguamento della disposizione denunciata, risalente al 1938 e non più
sorretta, a fronte della evoluzione in materia qui
sopra puntualizzata, da fondamento razionale alcuno ex art. 3 Cost. (il che
assorbe ogni ulteriore verifica sul piano costituzionale).
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 R.d.l.
3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli
impiegati degli enti locali) nella parte in cui non prevede la facoltà di
riscattare il servizio prestato in qualità di assistente
volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1986.