ORDINANZA N. 45
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di
attribuzione fra i poteri dello Stato sollevato dal giudice delegato presso
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice relatore Antonio
Ritenuto che il giudice delegato, presso
che il ricorso é in sostanza Così motivato:
a) in una relazione ispettiva del Ministero di Grazia e Giustizia
dall'anzidetto giudice ricevuta con nota 6 maggio 1981, si esprimono giudizi
sulla qualificazione giuridica, di coadiutore-perito o di delegato, e si
sostiene che il compenso al coadiutore deve essere liquidato a vocazione,
invece che sulla base del diverso criterio adottato dal ricorrente, laddove
nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione vi sarebbe contrasto
sull'assetto della materia;
b) l'adozione di alcun altro eventuale
provvedimento del giudice ricorrente in difformità dai rilievi formulati
nell'anzidetta relazione costituirebbe oggetto di ulteriori censure nella
"nuova ispezione attualmente in corso" presso
c) l'attività svolta dal giudice delegato al fallimento ha natura
giurisdizionale, "salvo a stabilire quale parte di essa
spetti alla giurisdizione contenziosa e quale a quella volontaria", e la
magistratura, anche nel settore fallimentare, si configura come ordine autonomo
e pertanto sciolto da qualsiasi dipendenza dal potere esecutivo: del resto, la
legge 12 ottobre 1962, n. 1311, nel disciplinare l'organizzazione e
funzionamento dell'Ispettorato Generale, si limiterebbe a disporre - in
conformità dell'esigenza di tutelare l'indipendenza e il prestigio del giudice
- che gli ispettori rilevano soltanto dati statistici e possono su tale base
esclusivamente riferire circa l'entità e tempestività del lavoro svolto dai
magistrati;
d) pur essendo prevista la possibilità di indagare sul servizio prestato
dai magistrati, sulla loro capacità e condotta nelle situazioni che
giustificano l'apertura di inchieste disciplinari ai
sensi dell'art. 12 della citata legge n. 1311 del 1962, gli ispettori
procedenti non sarebbero stati nella specie investiti del potere di inchiesta
ma semplicemente abilitati ad agire nell'ambito dell'ispezione ordinaria,
rimanendo loro in ogni caso preclusa la valutazione del merito dei
provvedimenti adottati dal giudice ricorrente.
Ritenuto altresì:
che il conflitto Così prospettato é promosso nei
confronti del Ministero di Grazia e Giustizia, in quanto la relazione
ispettiva, con la quale si assume posta in essere la denunciata interferenza
nell'esercizio della giurisdizione, é stata fatta propria dal Ministro, che
l'ha trasmessa sia al Consiglio Superiore della Magistratura sia al Presidente
del Tribunale di Roma e ha disposto una nuova inchiesta.
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, legge n. 87
del 1953,
che per l'ammissibilità del conflitto é
prescritto, a norma del citato art. 37, il concorso dei seguenti requisiti
soggettivi ed oggettivi: il conflitto deve sorgere tra organi competenti a
dichiarare definitivamente la volontà del potere cui essi appartengono e
riguardare la delimitazione della relativa sfera di attribuzione secondo le
norme costituzionali;
che, nel caso in esame, il ricorso é proposto di
fronte a rilievi formulati nella relazione dagli organi ispettivi del Ministero
della Giustizia, in assenza di alcun provvedimento, disciplinare o di altra
natura, del Ministro: il quale ultimo, ad avviso del giudice delegato al
fallimento, sarebbe, in quanto organo di vertice dell'Amministrazione,
legittimato passivo come parte nel prospettato conflitto;
che difetta in conseguenza il possibile oggetto
della controversia instaurata avanti
che questo rilievo determina l'inammissibilità
del conflitto e assorbe ogni altro profilo da esaminare in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto
di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1986.