ORDINANZA N. 44
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di
attribuzione fra i poteri dello Stato sollevato dal giudice delegato presso
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice relatore Antonio
Ritenuto che il giudice delegato, presso
che il ricorso é in sostanza Così motivato:
a) in una relazione al Ministero di Grazia e Giustizia degli organi che
avevano condotto una ispezione presso
b) i rilievi discenderebbero, tuttavia, da una erronea
interpretazione delle disposizioni di legge: mentre, si soggiunge, l'adozione
di alcun altro eventuale provvedimento del giudice ricorrente in difformità
dall'interpretazione accolta dal Ministero costituirebbe oggetto di ulteriori
censure nella "nuova ispezione attualmente in corso", presso
c) l'attività svolta dal giudice delegato al fallimento e alla procedura
di concordato preventivo ha natura giurisdizionale - salvo a stabilire quale
parte di essa spetti alla giurisdizione contenziosa e
quale a quella volontaria - e la magistratura, anche nel settore fallimentare,
si configura come ordine autonomo, e pertanto sciolto da qualsiasi dipendenza
da soggetti ad esso estranei e Così, nella specie, dal potere esecutivo; del
resto, la legge 12 ottobre 1962, n. 1311, nel disciplinare l'organizzazione e
il funzionamento dell'Ispettorato Generale, si limiterebbe a disporre - in
conformità all'esigenza di tutelare l'indipendenza e il prestigio del giudice -
che gli ispettori rilevano soltanto dati statistici e possono su tale base
esclusivamente riferire circa l'entità e tempestività del lavoro svolto dai magistrati.
Ritenuto altresì:
che il conflitto é promosso nei confronti del
Ministero di Grazia e Giustizia, in quanto la relazione ispettiva, con la quale
si assume posta in essere la denunciata interferenza nell'esercizio della
giurisdizione, sarebbe stata fatta propria dal Ministro, che l'ha trasmessa sia
al Consiglio Superiore della Magistratura, sia al Presidente del Tribunale di
Roma e ha disposto una nuova ispezione.
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, legge n. 87
del 1953,
che per l'ammissibilità del conflitto é
prescritto, a norma del citato art. 37, il concorso dei seguenti requisiti
soggettivi ed oggettivi: il conflitto deve sorgere tra organi competenti a
dichiarare definitivamente la volontà del potere cui essi appartengono e
riguardare la delimitazione della relativa sfera di attribuzione secondo le
norme costituzionali;
che, nel caso in esame, il ricorso é proposto di
fronte a rilievi formulati nella relazione dagli organi ispettivi del Ministero
della Giustizia, in assenza di alcun provvedimento, disciplinare o di altra
natura, del Ministro: il quale ultimo, ad avviso del giudice delegato al fallimento,
sarebbe, in quanto organo di vertice dell'Amministrazione, legittimato passivo
come parte nel prospettato conflitto;
che difetta in conseguenza il possibile oggetto
della controversia instaurata avanti
che questo rilievo determina l'inammissibilità
del conflitto e assorbe ogni altro profilo da esaminare in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto
di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1986.