SENTENZA N. 43
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 15, primo comma l. 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il miglioramento
dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale)
promosso con ordinanza emessa il 22 agosto 1978 dal Pretore di Piacenza nel
procedimento civile vertente tra Gobbi Pierina ed altri contro INPS iscritta al
n. 597 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45 dell'anno 1979;
visti gli atti di costituzione di Gobbi Pierina
ed altri e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986
il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Giacomo Giordano per l'INPS e
l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 22 agosto 1978 (notificata
il 29 successivo e comunicata il 12 settembre; pubblicata nella G. U. n. 45 del 4 febbraio 1979 e iscritta al n. 597 R.O. 1978) nel giudizio introdotto con atto depositato il
25 maggio 1978, con il quale Gobbi Pierina e altri undici lavoratori già
dipendenti da terzi avevano chiesto dichiarare il convenuto INPS tenuto a
corrispondere agli stessi la indennità di disoccupazione nelle forme e nei modi
di legge, e dichiarare non manifestamente infondata la questione
d'illegittimità costituzionale dell'art. 15 comma primo e terzo l. 3 giugno
1975 n.
2. - Avanti
É intervenuta per il Presidente del Consiglio dei
ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 6 marzo 1979,
con il quale ha argomentato e concluso per la declaratoria d'infondatezza della
proposta questione.
3.1. - Nell'imminenza della trattazione in pubblica udienza, la difesa
dei lavoratori dipendenti ha depositato sotto la data del 16 gennaio 1986
memoria con la quale I) ha richiamato la circolare 25
gennaio 1978 n.
3.2.- Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Giordano per l'INPS
e l'avv. dello Stato D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri hanno
argomentato e concluso per la declaratoria di infondatezza
della proposta questione.
Considerato in diritto
4. - La questione é infondata perché né con l'art. 3 comma secondo né con
l'art. 38 comma secondo Cost. contrasta l'art. 15 comma primo l. 3 giugno 1975
n. 160 ("Al compimento dell'età pensionabile i trattamenti ordinari di
disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a
carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o di altre
forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che hanno dato titolo ad
esclusione o esonero dell'assicurazione stessa") impugnato: non con l'art.
3 comma primo perché diverse sono le posizioni del lavoratore pensionato che ha
raggiunto l'età pensionabile e dei pensionati d'invalidità - in disparte il
rilievo che i dodici lavoratori, nel ricorso depositato il 25 maggio 1978
introduttivo della controversia avanti il Pretore di Piacenza, avevano nel
merito chiesto "dichiarare l'INPS tenuto a corrispondere ai ricorrenti la
indennità di disoccupazione nelle forme e nei modi di legge" - né con
l'art. 38 comma secondo, il quale non esige che siano assicurate provvidenze in
maggiore o minor numero ma si limita a richiedere che siano comunque assicurati
ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita (in tali sensi C. cost. 19 febbraio
1976, n. 30).
Poiché la ordinanza di rimessione
é stata resa sotto la data del 20 agosto
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 comma primo l. 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il
miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica
salariale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
38 Cost., dal Pretore di
Piacenza con ordinanza emessa il 22 agosto 1978 (n. 597 R.O.
1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1986.