Sentenza n.43 del 1986

 

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SENTENZA N. 43

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma l. 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) promosso con ordinanza emessa il 22 agosto 1978 dal Pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Gobbi Pierina ed altri contro INPS iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 dell'anno 1979;

visti gli atti di costituzione di Gobbi Pierina ed altri e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Giacomo Giordano per l'INPS e l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 22 agosto 1978 (notificata il 29 successivo e comunicata il 12 settembre; pubblicata nella G. U. n. 45 del 4 febbraio 1979 e iscritta al n. 597 R.O. 1978) nel giudizio introdotto con atto depositato il 25 maggio 1978, con il quale Gobbi Pierina e altri undici lavoratori già dipendenti da terzi avevano chiesto dichiarare il convenuto INPS tenuto a corrispondere agli stessi la indennità di disoccupazione nelle forme e nei modi di legge, e dichiarare non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 15 comma primo e terzo l. 3 giugno 1975 n. 160 in relazione agli artt. 3, 4, 36 e 38 Cost., l'adito Pretore di Piacenza ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. anche in combinato disposto tra loro, la questione sul riflesso che l'art. 15, escludendo dalla cumulabilità dei trattamenti ordinari di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti i titolari di pensione che abbiano raggiunto l'età pensionabile, contrasta con l'art. 38 comma secondo, il quale garantisce sulla base della sola qualifica di lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia, invalidità e vecchiaia e disoccupazione involontaria, e che ne riesce violato l'art. 3 comma primo in quanto istituisce una disparità ingiustificato di trattamento economico e giuridico tra i "lavoratori-pensionati, che hanno raggiunto l'età pensionabile" ed i pensionati di invalidità che tale età non abbiano ancora raggiunto e cioé tra categorie di soggetti che hanno identici diritti e doveri nell'ambito del rapporto di lavoro.

2. - Avanti la Corte si sono costituiti I) giusta delega in margine alle deduzioni depositate il 13 ottobre 1978, l'avv. Franco Agostini concludendo nell'interesse dei lavoratori per la declaratoria di fondatezza della proposta questione, II) giusta delega in calce alle deduzioni depositate il 6 marzo 1979 gli avvocati Ennio Cerritelli e Giacomo Giordano argomentando nell'interesse dell'INPS per la conclusione d'infondatezza della questione da ciò che non sono identiche la posizione del pensionato-lavoratore che resta disoccupato e quella del lavoratore non titolare di pensione rimasto privo di occupazione, che a differenza del primo che, pur disoccupato, continua a percepire il trattamento pensionistico, perde, in mancanza di lavoro, ogni fonte di sostentamento, né identiche sono le pensioni del lavoratore che ha raggiunto l'età pensionabile e resta disoccupato e quella del pensionato di invalidità che al di sotto della soglia dell'età pensionabile rimanga privo di occupazione, per ciò che la pensione di invalidità é istituto differente dalla pensione di vecchiaia ed é concessa a qualunque età in presenza di una consistente riduzione (non già di totale annullamento) delle capacità lavorative.

É intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 6 marzo 1979, con il quale ha argomentato e concluso per la declaratoria d'infondatezza della proposta questione.

3.1. - Nell'imminenza della trattazione in pubblica udienza, la difesa dei lavoratori dipendenti ha depositato sotto la data del 16 gennaio 1986 memoria con la quale I) ha richiamato la circolare 25 gennaio 1978 n. 7480, in cui l'INPS in relazione al d.m. 20 ottobre 1977 ha confermato la incumulabilità tra trattamento ordinario di disoccupazione e pensione di vecchiaia anche nelle ipotesi di trattamento minimo superiore a lire 100.000, II) l'art. 10 della legge finanziaria del 1985, con cui a decorrere dal 1 gennaio 1985 i trattamenti sia ordinari sia speciali di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici in genere indipendentemente dal loro ammontare ma con salvezza della quota del trattamento stesso di disoccupazione eccedente l'importo della pensione, e III) ha infine richiamato le C. cost. 155/1969, 34/1960 e 112/1963.

3.2.- Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Giordano per l'INPS e l'avv. dello Stato D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri hanno argomentato e concluso per la declaratoria di infondatezza della proposta questione.

Considerato in diritto

4. - La questione é infondata perché né con l'art. 3 comma secondo né con l'art. 38 comma secondo Cost. contrasta l'art. 15 comma primo l. 3 giugno 1975 n. 160 ("Al compimento dell'età pensionabile i trattamenti ordinari di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o di altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che hanno dato titolo ad esclusione o esonero dell'assicurazione stessa") impugnato: non con l'art. 3 comma primo perché diverse sono le posizioni del lavoratore pensionato che ha raggiunto l'età pensionabile e dei pensionati d'invalidità - in disparte il rilievo che i dodici lavoratori, nel ricorso depositato il 25 maggio 1978 introduttivo della controversia avanti il Pretore di Piacenza, avevano nel merito chiesto "dichiarare l'INPS tenuto a corrispondere ai ricorrenti la indennità di disoccupazione nelle forme e nei modi di legge" - né con l'art. 38 comma secondo, il quale non esige che siano assicurate provvidenze in maggiore o minor numero ma si limita a richiedere che siano comunque assicurati ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita (in tali sensi C. cost. 19 febbraio 1976, n. 30).

Poiché la ordinanza di rimessione é stata resa sotto la data del 20 agosto 1978, l'esame di questa Corte non può né deve essere esteso a luoghi di legge entrati in vigore successivamente a tale data e, pertanto, unica norma assoggettabile al vaglio d'incostituzionalità é l'art. 15 l. 160/1975.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 comma primo l. 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Piacenza con ordinanza emessa il 22 agosto 1978 (n. 597 R.O. 1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE

 

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1986.