SENTENZA N. 42
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
legge 21 marzo 1967 n. 158 (modifica dell'art. 13 r.d. 21 giugno 1942 n.
visto l'atto di costituzione della S.p.A.
Antonio Amato e C. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986
il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino e l'avvocato dello
Stato Benedetto Baccari per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con sent. 14 dicembre 1976-17 febbraio
1977, il Tribunale di Salerno, sezione I civile,
dichiarò la convenuta S.p.A. Amato Antonio responsabile di concorrenza sleale
nei confronti della attrice S.p.A. Cosimo Amato Molini e Pastifici in
liquidazione per uso illegittimo dei segni distintivi di impresa limitatamente
al periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 21 marzo 1967 n. 158 e
la cessazione definitiva della produzione e del commercio della società
attrice, e per l'effetto condannò la convenuta al risarcimento in favore della
attrice del relativo danno da determinarsi e liquidarsi in separato giudizio;
rigettò le altre domande proposte dalla società attrice dichiarando assorbito
l'esame della riconvenzionale condizionata della
convenuta; dichiarò interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
1.2. - Con ordinanza emessa il 31 gennaio 1978
(notificata il 16 e comunicata il 27 del successivo maggio; pubblicata nella G.
U. n. 313 dell'8 novembre 1978 e iscritta al n. 394 R.O. 1978)
2.1. - Avanti
Con atto depositato il 23 novembre 1978, é intervenuta per il Presidente
del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato, la quale,
richiamati passi della relazione alla Camera sulla l.
158/1967, ha argomentato e concluso per la evidente infondatezza della
proposta. questione sul riflesso che l'art. 25 Cost.
attiene ai delitti, che l'art. 11 disp. prelim. non ha carattere di regola
assoluta e che non sussiste contrasto tra l'art. 41 Cost. e la norma impugnata
la quale mira a potenziare il libero svolgimento della iniziativa economica e
non attenta alla proprietà privata garantita dall'art. 42 Cost..
2.2. - Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1986, nella quale il giudice
Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Guarino per
Considerato in diritto
3.1. - Con l'art. un. l. 21 marzo 1967 n.
La modificazione é stata giustificata dalla constatazione che l'onere,
imposto dall'art. 13 comma secondo r.d. 929/ 1942, di accompagnare i marchi
patronimici con elementi idonei a differenziarli da omonimi marchi non era,
alla luce dell'esperienza, apparsa efficace; Così la relazione illustrativa
della proposta di legge di modifica dell'art. 13 comma secondo, d'iniziativa
del deputato Bima, presentata alla Camera il 18
febbraio 1964, nella quale non si mancava di porre in rilievo l'opportunità di
adeguare la patria legislazione sui marchi al "Project d'une joi uniforme pour la protection des Marques de fabrique", proposto dalla C.E.E., il cui art. 3 prevedeva che il nome di un marchio - sia
di fantasia o di nome patronimico - non deve essere uguale né rassomigliante ad
un altro marchio depositato né porre sullo stesso piano sia i marchi costituiti
da nomi patronimici che quelli costituiti da altre indicazioni.
3.2. - La constatazione che la giurisprudenza, su cui
si é fondato il giudice a quo per dire incidente l'art. un. l. 158/1967 su situazioni pregresse non può dirsi
"consolidata" al punto da rappresentare alla data della ordinanza di rimessione (31 gennaio 1978) diritto vivente, non esime
dallo scrutinare la fondatezza del sospetto di incostituzionalità questa Corte
che in non pochi incontri non ha esitato a verificare la conformità alla Carta
costituzionale di interpretazioni di norme, alle quali pur si affiancavano
altra o altre interpretazioni, rilevando sl' la
interpretazione ritenuta contraria ai dettami costituzionali ma non vietando
altra o altre interpretazioni non soggette al vaglio di legittimità.
4. - Tali punti fermati, il contrasto, dal giudice a
quo ravvisato, tra il testo dell'art. 13 comma secondo r.d. 929/ 1942, quale
modificato in virtù dell'art. un. l. 158/1967,
da un lato e gli artt. 25, 41 e 42
comma secondo e terzo Cost. dall'altro lato non sussiste.
L'art. 25 non può essere esteso fuori della materia penale né a tanto
giova il richiamo dell'art. 11 disp. prelim. c.c.,
che non ha vigore costituzionale e comunque non ha carattere assoluto.
I valori della iniziativa economica privata pur
nel rispetto dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della
dignità umana, garantiti dall'art. 41, non sono menomamente offesi dalla norma
impugnata, che mira - traverso il rispetto del canone, prior
in tempore potior in iure -
ad assicurare al titolare del marchio patronimico preminenza rispetto a chi usa
in un tempo successivo lo stesso contrassegno d'identificazione del prodotto
senza altri elementi d'identificazione di cui la esperienza aveva svelato la
inidoneità.
L'art. 42 comma secondo e terzo, lungi dal porre in dubbio la legittimità
della norma impugnata, ne fornisce giustificazione perché anche la titolarità e
il godimento dei beni immateriali vanno armonizzati con l'interesse sociale, la
cui sussistenza nel caso di specie non compete a questa Corte verificare.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. un. l. 21 marzo 1967 n. 158
(modifica dell'art. 13 r.d. 21 giugno 1942 n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1986