Sentenza n.41 del 1986

 

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SENTENZA N. 41

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 328 codice procedura civile promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 giugno 1978 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Mazza Crescenzo e Iasevoli Domenico iscritta al n. 606 del registro, ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 1 marzo 1985 dal Tribunale di Isernia nel procedimento civile vertente tra Bucci Enrico e Macerola Anna iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 302 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 14 giugno 1978 (notificata il 18 e comunicata il 30 del successivo settembre; pubblicata nella G. U. n. 15 del 14 febbraio 1979 e iscritta al n. 606 R.O. 1978) sulla opposizione di Mazza Crescenzo alla esecuzione immobiliare promossa a suo danno dall'avv. Iasevoli Domenico, il Tribunale di Napoli, premesso che la sentenza era divenuta titolo esecutivo perché - a detta dell'opponente - "dopo la notifica e prima della scadenza del termine d'impugnazione, l'avv. De Angelis, suo procuratore ad lites, era stato cancellato dall'albo professionale e non gli aveva dato notizia né della notifica né della cancellazione dall'albo", e che la cancellazione del procuratore legale dall'albo non può non reputarsi compresa nell'art. 301 c.p.c., ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede l'interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. nell'ipotesi di sopravvenuta morte o impedimento del procuratore.

2. - Con ordinanza emessa il 1 marzo 1985 (notificata il 23 agosto e comunicata il 30 settembre successivi; pubblicata nella G. U. n. 302 del 24 dicembre 1985 e iscritta al n. 560 R.O. 1985) nel giudizio di appello promosso con atto notificato il 22 aprile 1983 avverso sentenza notificata all'avv. G. Veneziale (procuratore costituito del soccombente Bucci Enrico) sotto la data del 25 febbraio 1983, il Tribunale di Isernia, premesso che l'avv. G. Veneziale era improvvisamente venuto a morte in data 9 marzo 1983, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 cap. Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. comma primo e secondo, interpretati nel senso che non sono applicabili al caso di morte del procuratore legale della parte.

2.1. - Nessuna delle parti dei giudizi a quibus si é costituita avanti la Corte né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2.2. - L'incidente iscritto al n. 606/1978, dapprima assegnato alla adunanza del 10 dicembre 1985 in camera di consiglio nel corso della quale il giudice Andrioli aveva svolto la relazione, é stato rinviato alla adunanza del 4 febbraio 1986 al fine di contestuale deliberazione, preliminare alla quale ha svolto unitaria relazione il giudice Andrioli il successivo 5.

Considerato in diritto

3.1. - La obiettiva connessione se non la identità dei due incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e 560/1985 ne impone contestuale deliberazione.

3.2. - Ambo i giudici a quibus prospettano il dubbio di violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 comma secondo Cost., che riuscirebbe perpetrata per non considerare l'art. 328 c.p.c. motivi di interruzione del termine breve di impugnazione di sentenza la morte o l'impedimento del procuratore costituito, e il sospetto non può non giudicare fondato chiunque consideri che l'esercizio del ministero del difensore costituito, in giudizi nei quali il ministero medesimo é necessario, non contribuisce alla difesa del cliente in misura minore della attività della parte stessa cui é inibito difendersi di persona.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e 560/1985, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE

 

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1986.