SENTENZA N. 41
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 328 codice procedura civile promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 giugno 1978 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Mazza Crescenzo e Iasevoli Domenico iscritta al n. 606 del registro,
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45
dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 1 marzo 1985 dal Tribunale di Isernia nel procedimento civile vertente tra Bucci Enrico e Macerola Anna
iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 302 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio
1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 14 giugno 1978 (notificata
il 18 e comunicata il 30 del successivo settembre; pubblicata nella G.
U. n. 15 del 14 febbraio 1979 e iscritta al n. 606 R.O. 1978) sulla opposizione di Mazza Crescenzo alla
esecuzione immobiliare promossa a suo danno dall'avv. Iasevoli
Domenico, il Tribunale di Napoli, premesso che la sentenza era divenuta titolo
esecutivo perché - a detta dell'opponente - "dopo la notifica e prima
della scadenza del termine d'impugnazione, l'avv. De Angelis,
suo procuratore ad lites, era stato cancellato
dall'albo professionale e non gli aveva dato notizia né della notifica né della
cancellazione dall'albo", e che la cancellazione del procuratore legale
dall'albo non può non reputarsi compresa nell'art. 301 c.p.c.,
ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost.,
non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede
l'interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c.
nell'ipotesi di sopravvenuta morte o impedimento del procuratore.
2. - Con ordinanza emessa il 1 marzo 1985 (notificata
il 23 agosto e comunicata il 30 settembre successivi; pubblicata nella G.
U. n. 302 del 24 dicembre 1985 e iscritta al n. 560 R.O. 1985) nel giudizio di appello promosso con atto
notificato il 22 aprile 1983 avverso sentenza notificata all'avv. G. Veneziale (procuratore costituito del soccombente Bucci Enrico) sotto la data del 25 febbraio 1983, il
Tribunale di Isernia,
premesso che l'avv. G. Veneziale era improvvisamente
venuto a morte in data 9 marzo
2.1. - Nessuna delle parti dei giudizi a quibus
si é costituita avanti
2.2. - L'incidente iscritto al n. 606/1978, dapprima assegnato alla adunanza del 10 dicembre
Considerato in diritto
3.1. - La obiettiva connessione se non la
identità dei due incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e
560/1985 ne impone contestuale deliberazione.
3.2. - Ambo i giudici a quibus prospettano il
dubbio di violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 comma
secondo Cost., che
riuscirebbe perpetrata per non considerare l'art. 328 c.p.c.
motivi di interruzione del termine breve di impugnazione di sentenza la morte o
l'impedimento del procuratore costituito, e il sospetto non può non giudicare
fondato chiunque consideri che l'esercizio del ministero del difensore
costituito, in giudizi nei quali il ministero medesimo é necessario, non contribuisce
alla difesa del cliente in misura minore della attività della parte stessa cui
é inibito difendersi di persona.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e 560/1985, dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in
cui non prevede tra i motivi di interruzione del
termine di cui all'art. 325 c.p.c. la morte la
radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute
nel corso del termine stesso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1986.