SENTENZA N. 40
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 1, lett. b, e 4 del d.P.R.
31 marzo 1971, n. 276 ("Assunzioni temporanee di personale presso le
Amministrazioni dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo
1978 dal Pretore di
visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio
1986 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto in fatto
1. - Assunti per un periodo determinato, con scadenza al 31 dicembre
1977, e riassunti per ulteriori novanta giorni, con scadenza al 31 marzo 1978,
alcuni dipendenti dell'Amministrazione delle finanze hanno proposto ricorso al
Pretore di
Ritenuta la propria competenza, il Pretore ha invece sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1 lett. b, limitatamente alla frase "al compimento dei quali
il rapporto é risolto di diritto", e 4 del d.P.R.
31 marzo 1971, n. 276. Il giudice a quo rileva infatti
che la pretesa dei ricorrenti a veder riconosciuta l'esistenza di un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato troverebbe ostacolo nelle norme impugnate, le
quali dispongono la risoluzione di diritto dei contratti d'impiego allo scadere
di novanta giorni di servizio, anche non continuativo, nell'anno solare, e la
nullità delle assunzioni temporanee effettuate in violazione della diciplina dettata dagli artt. 1-3
del predetto decreto presidenziale. Tale disciplina sarebbe sospetta
d'illegittimità costituzionale in riferimento all'art.
3 Cost., per la disparità di trattamento rispetto al
rapporto di lavoro a termine di diritto privato, nell'ambito del quale
l'eventuale violazione dei limiti posti dalla legge sulle assunzioni conduce,
invece che alla nullità, alla conversione del contratto in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato; in riferimento all'art. 4 Cost.,
in quanto il principio del diritto al lavoro mal si concilierebbe con
previsioni Così drastiche come quelle in esame; in riferimento all'art. 35 Cost., perché le previsioni stesse urterebbero "contro
il principio di tutela del lavoro, assunto come valore, in tutte le sue
forme"; ed in riferimento all'art. 97 Cost.,
giacché "le esigenze di tutela della Pubblica Amministrazione contro
assunzioni indiscriminate vanno soddisfatte a monte del contratto a termine e
non possono essere addotte per legittimare una situazione in cui il ricorso a
tale forma di contratto sia divenuto sistematico".
2. - L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri osserva
anzitutto che la proposta questione non sarebbe rilevante o, quanto
meno, che il giudice a quo non avrebbe adeguatamente motivato sul punto.
L'eventuale annullamento delle nonne impugnate non renderebbe applicabile la
legge n. 230 del 1962, dal momento che nella
fattispecie non era ancora scaduto il termine del rapporto, prorogato fino al
31 marzo
Nel merito, comunque, la questione sarebbe
infondata. La tendenziale convergenza fra lo stato giuridico dei dipendenti
pubblici e di quelli privati non escluderebbe, infatti, le innegabili
differenze che ancora intercorrono tra le due forme di impiego
(Corte cost., sentt. nn. 209/1975, 49/1976, 118/1976, 43/1977). La ratio delle norme
impugnate andrebbe cioé ravvisata nella regola
dell'accesso mediante concorso alle pubbliche amministrazioni: cui non si
potrebbe derogare, nella specie, se non in considerazione di esigenze
straordinarie e nei previsti limiti di durata del rapporto.
Considerato in diritto
1. - Preliminarmente, va respinta l'eccezione d'inammissibilità promossa
dall'Avvocatura dello Stato in base al rilievo che il Pretore di
Né la conclusione può mutare, d'altra parte, in vista della circostanza
che il Pretore di
2. - Nondimeno, l'impugnativa non si dimostra fondata, sotto nessuno degli aspetti sui quali ha insistito l'ordinanza di rimessione.
La giurisprudenza di questa Corte é tuttora costante
nel senso che non vale far richiamo, per ipotizzare illegittime disparità di
trattamento, al solo dato della "tendenziale convergenza" delle
discipline rispettivamente riguardanti il lavoro privato ed il pubblico impiego.
Certo é che tale convergenza s'é ulteriormente accentuata
negli ultimi anni, soprattutto in virtù della "legge quadro" 29 marzo
1983, n. 93. Ma, anche nel periodo successivo
all'emissione dell'ordinanza predetta,
Ciò che più conta, nell'ambito del particolare ordinamento dell'impiego
pubblico l'impugnato d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276,
presenta un carattere spiccatamente derogatorio: come risulta
sia dal suo preambolo, là dove si sottolinea la temporaneità delle assunzioni
delle quali si tratta, in quanto destinate a soddisfare "esigenze di
carattere eccezionale", sia dalla lett. a dell'art. 1, con cui si
ribadisce che "le assunzioni temporanee devono essere giustificate da
esigenze indilazionabili e determinate nella durata". Il che rende ancor
meno sostenibile la richiesta del giudice a quo, intesa ad allargare di molto
la portata di tale disciplina, alterando la stessa natura dei rapporti da essa regolati, in vista di una legge di cui generalmente la
dottrina disconosce la presente adeguatezza, come quella recante il n. 230 del
1962.
Si consideri ancora che l'invocato art. 97 Cost., non solo non concorre a sorreggere la proposta censura,
ma anzi fornisce argomenti per respingerla. Da un lato, lo stesso Pretore di
Ciò basta ad imporre il rigetto dell'impugnativa. E
nulla aggiunge, a sostegno della conclusione opposta, il generico richiamo agli
artt. 4 e 35 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, primo comma lett. b,
limitatamente alle parole "al compimento dei quali il rapporto é risolto
di diritto", e 4 del d.P.R. 31 marzo 1971, n.
276 ("Assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello
Stato"), sollevata dal Pretore di
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1986.