SENTENZA N. 36
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 37, primo e terzo comma, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato),
promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1977 dalla Corte dei Conti - Sezione
III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Coppa Giuseppa,
iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 172 dell'anno 1978;
visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre
1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla vedova di un pubblico
dipendente a causa della mancata valutazione, ai fini della pensione di riversibilità, del servizio ultraventennale prestato (in
reparti non mobilitati) dal coniuge defunto quale milite della m.v.s.n.,
Il terzo comma del precisato art. 37 Testo Unico, stabilisce, poi, che i
servizi prestati in qualità di ufficiale,
sottufficiale o militare di truppa della Milizia sono valutabili se resi presso
reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione sia pure
parziale.
Sarebbero, inoltre, violati i principi di cui agli artt.
36 e 38 della Costituzione, perché il servizio reso dai graduati e militari di
truppa non sarebbe convenientemente valutato, atteso che il trattamento di
quiescenza (che dovrebbe rappresentarne la retribuzione differita) é
corrisposto non in misura proporzionata alla qualità e quantità del servizio
prestato, ma solo nella misura minima costituita dalla indennità
di cessazione; non solo, ma sarebbe precluso ai suddetti soggetti il
conseguimento di adeguati mezzi di sostentamento in sede di trattamento di
quiescenza.
2. - Sotto altro profilo, poi, il terzo comma dell'art. 37 impugnato
violerebbe l'art. 3 della Costituzione, giacché mentre in via generale tutti i
servizi resi allo Stato sono valutabili ai fini pensionistici ed il servizio
militare in particolare é computabile ex se dalla data di assunzione
a quella di cessazione (art. 8 del testo unico citato), il servizio reso nella
Milizia é valutabile solo se prestato in reparti mobilitati in tempo di guerra
dichiarata o di mobilitazione sia pure parziale, cioé
in circostanze eccezionali. Il che non sarebbe giustificato dalla particolare
natura della m.v.s.n. la quale, nata come
organizzazione armata a sostegno del fascismo, fu poi inquadrata nelle FF.AA.
(r.d.l. 4 agosto 1924, n. 1292) e costituita con elementi provenienti, per la
maggior parte, dagli ufficiali in congedo dell'esercito che, all'atto della incorporazione, conservavano il grado e la anzianità
assoluta conseguiti nella F.A. di provenienza e non
potevano conseguire la nomina ad ufficiale se non in possesso degli stessi
requisiti previsti per la nomina ad ufficiale delle FF.AA. Si trattava,
infatti, di un corpo armato regolare che, a compiti istituzionali suoi tipici
("conservare inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi
nazionali"), univa funzioni proprie delle FF.
AA. e dell'Esercito in particolare e compiti
(mantenimento dell'ordine pubblico) più propriamente tipici delle forze di
polizia (gli appartenenti alla Milizia rivestivano la qualifica di ufficiali od
agenti di polizia giudiziaria): attribuzioni, talune, come quelle dei corpi
speciali (Milizia confinaria, stradale, forestale, ecc.) già in parte deferite
o successivamente trasferite ai corpi armati dello Stato.
Né, quali elementi discriminanti, rispetto
all'ordinario servizio militare, secondo
3. - Ancora sotto altro profilo, infine, l'art. 37,
primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 sarebbe
in contrasto con l'art. 3 Cost. (oltre che con gli artt.
36 e 38 Cost.) in quanto, se é da affermarsi l'equiparazione tra servizi resi
nella Milizia e nelle FF.AA.,
illegittima sarebbe la disparità di trattamento da esso posta in essere per la
diversa anzianità di servizio richiesta, ai fini di quiescenza, agli ufficiali
e sottufficiali della Milizia (20 anni) rispetto a quella richiesta agli
ufficiali e sottufficiali delle FF.AA. (15 anni di servizio utile di cui 12 di
servizio effettivo) e a maggior ragione, per la diversa condizione riservata ai
graduati e militari di truppa della Milizia (che non conseguono la pensione
neppure dopo un servizio ventennale) rispetto alla situazione riservata ai
militari di truppa delle FF.AA. (che non solo conseguono la pensione ma che ne
maturano altresì il diritto nel più breve termine ora indicato).
4. - Dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate
non fondate.
Secondo l'Avvocatura dello Stato le differenze
di trattamento evidenziate dall'ordinanza di rimessione
sarebbero del tutto giustificate. Infatti, a norma del
r.d. n. 31 del
In armonia con la peculiare struttura organizzativa della milizia fu
costituita una opera di previdenza sociale a favore
dei suoi componenti.
Con r.d. 15 luglio 1938, n.
Dall'esame di tale r.d. (modificato in parte dal r.d. 19 maggio 1939, n.
785), é dato cogliere alcuni aspetti peculiari delle provvidenze previdenziali
ed assistenziali, stabilite a favore degli
appartenenti alla milizia, i quali corrispondono alla singolarità strutturale
del rapporto: la previsione di un assegno vitalizio, che si assimila
chiaramente alla pensione per i soli ufficiali in s.p.e. (e per gli impiegati
civili aventi con la milizia un rapporto di lavoro di identica natura);
l'esclusione di esso per gli ufficiali non in s.p.e. e per i militari di
truppa, per la occasionalità e gratuità delle loro
prestazioni.
Per i graduati e militari di truppa che prestavano servizio permanente ed
avevano diritto ad una paga giornaliera, era prevista solo un'indennità di
buonuscita (art. 2, lett. f, r.d. n. 62 del 1931): il che avrebbe una
giustificazione sia nella discontinuità del servizio (paga giornaliera) sia nel
fatto che gli ufficiali ed il personale civile in
s.p.e. erano tenuti a corrispondere mensilmente, mediante ritenuta sulle
indennità, un contributo alla "sezione per assegni vitalizi" (art. 6,
lett. e, del r.d. n. 1282 del 1938), mentre i graduati e militari di truppa
beneficiavano unicamente dei mezzi, costituiti da entrate varie, posti a
disposizione dell'Opera (art. 3 del cit. r.d. n. 62
del 1931) e precisamente della "sezione per indennità e sussidi".
Ne deriverebbe, secondo l'Avvocatura dello Stato, che non sarebbe
configurabile una disparità di trattamento per la diversità del rapporto degli uni e degli altri. Né esisterebbe disparità di trattamento
tra gli appartenenti alla m.v.s.n. e gli appartenenti
alle altre forze armate, dal momento che la milizia,
pur facendo parte delle forze armate per dichiarazione legislativa, aveva
finalità e modalità di impiego, struttura ed organizzazione, che per la loro
peculiarità, non potevano porla sullo stesso piano delle forze armate.
Pertanto, razionalmente, l'art. 37 della l. n. 1092 del 1973 ai commi
primo e terzo contemplerebbe due distinte ipotesi, cui fanno riscontro le
rispettive posizioni degli ex appartenenti alla m.v.s.n.: il primo comma prenderebbe in considerazione la
situazione di normalità dell'attività della milizia, con rinvio, per la valutabilità del servizio, alla normativa prevista
nell'art. 4, lett. a, della legge n. 72 del 1954; il terzo comma prenderebbe in
esame, invece, la situazione eccezionale della prestazione del servizio presso
reparti mobilitati. E poiché la mobilitazione implica un'attività di servizio
continuativo a tempo pieno, ciò ne spiegherebbe la valutabilità
ai fini del trattamento pensionistico, nonché la
estensione della valutabilità a tutti gli
appartenenti alla milizia, senza distinzione di grado e qualifiche, perché
tutti, al contrario di quanto avveniva in tempi di attività normale, erano
soggetti ai medesimi doveri scaturenti dalla mobilitazione.
Considerato in diritto
1. -
2. - Il primo comma dell'impugnato art. 37 dispone che "il servizio
permanente effettivo e gli altri servizi
effettivamente resi nella disciolta milizia... sono valutabili ai sensi
dell'art. 4, lett. a), della legge 20 marzo 1954, n. 72", il quale a sua
volta dispone che il servizio permanente effettivo (s.p.e.) e gli altri servizi
effettivamente prestati nella disciolta milizia sono utili ai fini del diritto
al trattamento di quiescenza, "sempre che valutabili ai sensi delle norme
statutarie della sezione assegni vitalizi dell'opera di previdenza e delle
norme organiche della disciolta milizia". E nelle norme statutarie cui si
fa rinvio - precisamente, nell'art. 7, primo comma, del r.d. 15 luglio 1938, n.
1282 ("approvazione del nuovo statuto della sezione per assegni vitalizi
dell'Opera di previdenza della m.v.s.n.", che
peraltro ha natura regolamentare) - é disposto che "l'iscrizione alla
sezione per assegni vitalizi é obbligatoria..." ed "ha luogo di diritto e senza bisogno di domanda da
parte dell'interessato".
Il terzo comma del medesimo articolo, infine, dispone per suo conto che
"i servizi... prestati da militari delle forze armate dello Stato in qualità di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa
della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo
di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di
grande polizia coloniale".
3. - Prima di passare all'esame della questione, occorre integrare la prospettazione della vicenda con le tre seguenti
precisazioni: il Salvato prestò servizio nella disciolta milizia sempre in qualità di semplice militare di truppa; egli transitò nel
servizio permanente effettivo (s.p.e.) il 24 luglio 1928, rimanendo in tale
posizione sino all'8 settembre 1943, cioé per 15
anni; il reparto cui apparteneva non venne mai mobilitato. Ma
occorre altresl' precisare, per quanto attiene alla
normativa disciplinante la materia: che gli artt. 37, primo comma, d.P.R. n. 1092
del 1973, 2 ss. legge n. 72 del 1954 e 7 r.d. n. 1282 del
1938 si riferiscono al diritto al trattamento di pensione degli ufficiali, del
personale civile assimilato e dei sottufficiali; che il menzionato art. 2 legge
n. 72 del 1954 e l'art. 1 regio decreto legge 27 gennaio 1944, n. 102,
prescrivono - ma sempre per i soli ufficiali della disciolta m.v.s.n. - almeno 20 anni di s.p.e. per l'acquisizione del
diritto al trattamento di pensione; che l'art. 3 del suddetto r.d.l. n.
102 del 1944 riconosce "ai graduati e militari di truppa in s.p.e. della m.v.s.n.", non già il diritto di trattamento di
quiescenza, ma ad "una indennità, una volta
tanto, pari ad una mensilità di paga per ogni anno intero di servizio".
Ora, con l'ordinanza in esame si chiede a questa Corte di voler
dichiarare: a) che ai militari di truppa in s.p.e. della m.v.s.n.
spetta il trattamento di quiescenza, Così equiparandoli agli ufficiali e
sottufficiali; b) che per gli appartenenti alla m.v.s.n.
é bastevole il compimento di 15 anni (anziché 20) di
s.p.e. per acquisire il diritto al trattamento di pensione, Così equiparandoli
agli appartenenti alle forze armate dello Stato; c) che i servizi prestati
nella m.v.s.n. sono valutabili ai fini del diritto al
trattamento di pensione, ancorché non resi presso reparti mobilitati nelle
ipotesi previste dal terzo comma dell'impugnato art. 37, Così equiparando i
militari della m.v.s.n. a quelli degli altri corpi
delle forze armate dello Stato.
4. - La questione non può dirsi fondata.
Contrariamente a quanto mostra di ritenere
Deve pertanto escludersi che il diverso trattamento, ai fini del diritto
alla pensione, tra ufficiali e militari di truppa della disciolta m.v.s.n. sia irrazionale. Deve altresì escludersi che nella
specie si configuri la violazione dell'art. 36 Cost., stante l'inesistenza di un rapporto di lavoro tra il
defunto militare e la m.v.s.n. In quanto, infine,
all'invocato art. 38 Cost., non é dato comprendere,
mancando qualsiasi motivazione, come di esso si potrebbe fare applicazione
nella vicenda esaminata.
La conclusione secondo cui i militari di truppa della disciolta m.v.s.n. non hanno diritto al trattamento di pensione rende superfluo l'esame delle altre censure
prospettate.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38
Cost. - dell'art. 37, primo e terzo comma, d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1986.