SENTENZA N. 34
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LIVIO PALADIN, Presidente
Avv. ORONZO REALE
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO
Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, legge 20 luglio 1952 n. 1126 (Disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1977 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Burgassi Silvano ed il Ministero del Commercio con l'estero nonché il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1978.
Visto l'atto di costituzione di Burgassi Olinto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il Giudice relatore dott. Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto del 17 maggio 1974 il Ministero per il Commercio con l'estero assumeva che l'impresa di Burgassi Silvano aveva importato con ritardo, rispetto ai termini prestabiliti dal Ministero stesso, un quantitativo di merci dall'estero e per l'effetto disponeva la riscossione della cauzione prestata dal Burgassi mediante fideiussione bancaria.
Analogo decreto veniva emesso dal Ministero il 21 maggio successivo, sempre per ritardo nell'importazione.
Con citazione del 10 settembre 1975 il predetto conveniva davanti al Tribunale di Firenze il nominato Ministero e quello del Tesoro per sentirli condannare alla restituzione delle somme percepite, previa disapplicazione dei due citati decreti, in quanto emessi sulla base di disposizioni di legge (artt. 1, 3, 4 e 5 l. 20 luglio 1952 n. 1126) da ritenere costituzionalmente illegittime.
Il Tribunale adito con ordinanza del 17 marzo 1977 (reg. ord. n. 2 del 1978) sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 23 Cost., dell'art. 1, commi primo e terzo, l. n. 1126 del 1952. Questo articolo disponeva: "i pagamenti anticipati delle merci da importare sono subordinati alle prestazioni di cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi da parte dell'importatore" (primo comma), e poi: "La misura della cauzione é stabilita con decreto del Ministro per il Commercio con l'estero" (terzo comma). Il quarto comma stabiliva che la cauzione poteva essere sostituita da fideiussione bancaria.
Il collegio rimettente precisava trattarsi non già delle norme che stabilivano i termini entro i quali l'importazione doveva avvenire, sotto comminatoria di perdita della cauzione: su queste norme, infatti, non sorgeva alcun dubbio di costituzionalità. Si trattava soltanto del potere di imporre la cauzione stessa, attribuito al Ministro dall'impugnato art. 1, commi primo e terzo, l. n. 1126 del 1952. Infatti il versamento di una somma di denaro ovvero l'ottenimento di una fideiussione bancaria, in ogni caso onerosi per l'importatore anche nell'eventualità di successiva restituzione, dovevano ritenersi come "prestazioni patrimoniali" imposte, ai sensi dell'art. 23 Cost. Ed era evidente, secondo il Tribunale, come non fosse rispettata la riserva di legge prevista da quest'ultimo articolo, poiché l'autorità amministrativa disponeva di una discrezionalità illimitata nello stabilire la misura della somma da prestare.
2. - Interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale escludeva che la cauzione in questione avesse natura di prestazione patrimoniale imposta, stante la sua temporaneità e la finalità cautelativa, che la rendeva assimilabile agli analoghi istituti del diritto civile dei contratti.
3. - Burgassi Olinto, costituitosi quale successore del suddetto Silvano, affermava preliminarmente che le disposizioni statuenti i termini d'importazione, previste dall'art. 41. n. 1126 del 1952, non erano state mai emanate.
Nel merito, egli aderiva alle argomentazioni del Tribunale rimettente.
Considerato in diritto
1. - La legge 20 luglio 1952 n. 1126 detta disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero e, in particolare, disciplina i pagamenti anticipati delle merci importate, vale a dire quelli effettuati prima dell'arrivo delle merci stesse nel territorio della Repubblica e del loro "sdoganamento". In particolare, il legislatore ha inteso garantire l'obbligo, gravante sull'importatore, che abbia anticipatamente ottenuto dall'Ufficio italiano dei cambi una concessione di valuta, di destinare realmente la medesima all'importazione, per la quale la detta concessione é stata chiesta ed accordata. A tal fine, ha disposto che la concessione sia subordinata al versamento di una cauzione, ovvero all'assunzione di una fideiussione bancaria, a favore del suddetto Ufficio (art. 1, primo e quarto comma). Per il caso di inadempimento, ha sancito l'incameramento totale o parziale della cauzione, a seconda che l'importazione non sia stata effettuata in tutto ovvero in parte (art. 4, primo e secondo comma), esclusi peraltro espressamente i casi in cui l'inosservanza dell'obbligo sia stata determinata da causa non imputabile all'importatore (art. 5, primo comma).
2. - Relativamente alla misura della cauzione, l'art. 1, terzo comma, l. cit. dispone che essa viene stabilita con decreto del Ministro per il Commercio con l'estero.
Contro questa norma si dirige appunto il dubbio di illegittimità costituzionale sollevato nell'ordinanza di rimessione in riferimento all'art. 23 Cost., il quale dispone che "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a legge". In proposito opina il giudice a quo che la norma impugnata, consentendo all'Esecutivo di determinare l'entità della cauzione (o fideiussione), gli conferisca in realtà il potere di incidere senza limiti, legislativamente determinati, sul patrimonio dell'importatore: il che contrasterebbe con la riserva di legge stabilita dal precetto costituzionale ora citato.
Prima di affrontare tale questione, é opportuno ricordare che nel corso del giudizio di costituzionalità é sopravvenuta la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 giugno 1982 (causa n. 95/1981), la quale ha dichiarato che la Repubblica italiana con la norrativa della cit. l. n. 1126 del 1952 ha violato gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, in quanto la già detta cauzione potrebbe ostacolare la libera circolazione dei beni nell'ambito comunitario; la suddetta decisione non rileva però nella fattispecie, perché il rapporto dedotto nel giudizio di merito, come dalle parti non si contesta, é estraneo all'ordinamento comunitario (in caso diverso, sarebbe stato applicabile il principio enunciato da questa Corte con la
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, della l. 20 luglio 1952 n. 1126 - che subordina i pagamenti anticipati delle merci da importare alla prestazione di una cauzione oppure di una fideiussione bancaria - sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 23 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
LIVIO PALADIN, PRESIDENTE
FRANCESCO SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1986.