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SENTENZA N. 34
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN,
Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo e terzo comma, legge 20 luglio 1952 n. 1126 (Disposizioni
integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero), promosso con
ordinanza emessa il 17 marzo 1977 dal Tribunale di Firenze nel procedimento
civile vertente tra Burgassi Silvano ed il Ministero
del Commercio con l'estero nonché il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 2 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 74 dell'anno 1978.
Visto l'atto di costituzione di Burgassi Olinto
nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986
il Giudice relatore dott. Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto del 17 maggio 1974 il Ministero per il Commercio con
l'estero assumeva che l'impresa di Burgassi Silvano
aveva importato con ritardo, rispetto ai termini prestabiliti dal Ministero
stesso, un quantitativo di merci dall'estero e per
l'effetto disponeva la riscossione della cauzione prestata dal Burgassi mediante fideiussione bancaria.
Analogo decreto veniva emesso dal Ministero il
21 maggio successivo, sempre per ritardo nell'importazione.
Con citazione del 10 settembre 1975 il predetto conveniva davanti al
Tribunale di Firenze il nominato Ministero e quello del Tesoro per sentirli condannare
alla restituzione delle somme percepite, previa disapplicazione
dei due citati decreti, in quanto emessi sulla base di
disposizioni di legge (artt. 1, 3,
4 e 5 l.
20 luglio 1952 n. 1126) da ritenere costituzionalmente illegittime.
Il Tribunale adito con ordinanza del 17 marzo 1977 (reg. ord. n. 2 del 1978) sollevava
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 23 Cost., dell'art. 1, commi primo e terzo, l. n. 1126 del
1952. Questo articolo disponeva: "i pagamenti
anticipati delle merci da importare sono subordinati alle prestazioni di
cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi da parte
dell'importatore" (primo comma), e poi: "La misura della cauzione é
stabilita con decreto del Ministro per il Commercio con l'estero" (terzo
comma). Il quarto comma stabiliva che la cauzione poteva essere sostituita da
fideiussione bancaria.
Il collegio rimettente precisava trattarsi non già delle norme che
stabilivano i termini entro i quali l'importazione doveva avvenire, sotto
comminatoria di perdita della cauzione: su queste norme, infatti, non sorgeva
alcun dubbio di costituzionalità. Si trattava soltanto del potere di imporre la
cauzione stessa, attribuito al Ministro dall'impugnato art.
1, commi primo e terzo, l. n. 1126 del 1952. Infatti
il versamento di una somma di denaro ovvero l'ottenimento di una fideiussione
bancaria, in ogni caso onerosi per l'importatore anche nell'eventualità di
successiva restituzione, dovevano ritenersi come "prestazioni
patrimoniali" imposte, ai sensi dell'art. 23 Cost. Ed era evidente,
secondo il Tribunale, come non fosse rispettata la riserva di legge prevista da
quest'ultimo articolo, poiché l'autorità
amministrativa disponeva di una discrezionalità illimitata nello stabilire la
misura della somma da prestare.
2. - Interveniva la
Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale escludeva che
la cauzione in questione avesse natura di prestazione patrimoniale imposta,
stante la sua temporaneità e la finalità cautelativa, che la rendeva
assimilabile agli analoghi istituti del diritto civile dei contratti.
3. - Burgassi Olinto, costituitosi quale
successore del suddetto Silvano, affermava preliminarmente che le disposizioni
statuenti i termini d'importazione, previste dall'art. 41. n.
1126 del 1952, non erano state mai emanate.
Nel merito, egli aderiva alle argomentazioni del Tribunale rimettente.
Considerato in diritto
1. - La legge 20 luglio 1952 n. 1126 detta disposizioni integrative in
materia valutaria e di commercio con l'estero e, in particolare, disciplina i
pagamenti anticipati delle merci importate, vale a dire quelli effettuati prima
dell'arrivo delle merci stesse nel territorio della
Repubblica e del loro "sdoganamento". In
particolare, il legislatore ha inteso garantire l'obbligo, gravante
sull'importatore, che abbia anticipatamente ottenuto dall'Ufficio italiano dei
cambi una concessione di valuta, di destinare realmente la medesima
all'importazione, per la quale la detta concessione é stata chiesta ed
accordata. A tal fine, ha disposto che la concessione sia
subordinata al versamento di una cauzione, ovvero all'assunzione di una
fideiussione bancaria, a favore del suddetto Ufficio (art. 1, primo e quarto
comma). Per il caso di inadempimento, ha sancito
l'incameramento totale o parziale della cauzione, a seconda che l'importazione
non sia stata effettuata in tutto ovvero in parte (art. 4, primo e secondo
comma), esclusi peraltro espressamente i casi in cui l'inosservanza
dell'obbligo sia stata determinata da causa non imputabile all'importatore
(art. 5, primo comma).
2. - Relativamente alla misura della cauzione,
l'art. 1, terzo comma, l. cit. dispone che essa viene
stabilita con decreto del Ministro per il Commercio con l'estero.
Contro questa norma si dirige appunto il dubbio di illegittimità
costituzionale sollevato nell'ordinanza di rimessione
in riferimento all'art. 23 Cost., il quale dispone
che "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se
non in base a legge". In proposito opina il giudice a quo che la norma impugnata,
consentendo all'Esecutivo di determinare l'entità della cauzione (o
fideiussione), gli conferisca in realtà il potere di
incidere senza limiti, legislativamente determinati,
sul patrimonio dell'importatore: il che contrasterebbe con la riserva di legge
stabilita dal precetto costituzionale ora citato.
Prima di affrontare tale questione, é opportuno
ricordare che nel corso del giudizio di costituzionalità é sopravvenuta la
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 giugno 1982 (causa
n. 95/1981), la quale ha dichiarato che la Repubblica italiana con
la norrativa della cit. l. n.
1126 del 1952 ha
violato gli artt. 30 e 36 del
Trattato CEE, in quanto la già detta cauzione potrebbe ostacolare la libera
circolazione dei beni nell'ambito comunitario; la suddetta decisione non rileva
però nella fattispecie, perché il rapporto dedotto nel giudizio di merito, come
dalle parti non si contesta, é estraneo all'ordinamento comunitario (in caso
diverso, sarebbe stato applicabile il principio enunciato da questa Corte con
la sent. n. 113 del 1985
).
3. - Ciò
precisato, si rileva che, seppure la cauzione de qua (ed anche la fideiussione
bancaria, la quale si risolve pur sempre in un onere economico) possa essere
considerata quale prestazione imposta ai fini del cit. art.
23 Cost., la questione
sollevata dal giudice rimettente non appare fondata.
La
disposizione costituzionale ora ricordata (che trova significativamente la sua collocazione nel Titolo I della Parte I della Carta
fondamentale, relativo ai rapporti civili, mentre i rapporti economici sono
regolati dal Titolo III) é diretta a garantire la libertà individuale sia
personale che patrimoniale. A tal fine il legislatore ha fatto
ricorso al meccanismo della riserva di legge; la quale, però, com'é ius receptum, ha carattere
relativo, poiché consente che il precetto espresso dalla norma primaria possa
essere integrato da atti amministrativi che lo rendano meglio aderente alla
multiforme realtà socioeconomica.
Naturalmente,
l'ambito in cui può ritenersi consentito l'intervento dell'Amministrazione é
molto più limitato per le prestazioni personali che per quelle patrimoniali: e
ciò sia perché sostanzialmente eterogeneo ne é il rispettivo oggetto, sia
perché, mentre riguardo alle prime di norma valgono criteri già consolidati
nella coscienza collettiva come espressione della nostra civiltà giuridica,
sulle seconde incidono notevolmente la varietà e la intrinseca
mutevolezza delle situazioni prese in considerazione, le quali sono collegate
al continuo fluire delle vicende economiche e quindi generalmente irriducibili
a trattamenti omogenei.
4. -
Peraltro, anche relativamente a queste ultime, le sole
qui in questione, é pur sempre necessario che il legislatore indichi
compiutamente il soggetto e l'oggetto della prestazione imposta, mentre
l'intervento complementare ed integrativo da parte della pubblica
amministrazione deve rimanere circoscritto alla specificazione quantitativa (e
qualche volta, anche qualitativa) della prestazione medesima: senza che residui
la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie
della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione
legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia -
razionali ed adeguati criteri per la concreta individuazione dell'onere imposto
al soggetto nell'interesse generale.
In tali sensi
é costante l'orientamento della Corte (v. sentt. n. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960, in motivazione; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972, in motivazione; 257 del 1982; ordd.
n. 31 e 139 del 1985); né si ravvisano, ovvero vengono prospettati dalle parti, motivi per
discostarsi da esso.
5. - Seguendo
la ricordata giurisprudenza, si deve escludere che la norma impugnata sia
costituzionalmente illegittima: essa, infatti, se intesa al
di là del mero elemento letterale e considerata nella sua effettiva
portata, non determina il pericolo di un'arbitraria invasione da parte della
pubblica amministrazione nella sfera patrimoniale dell'importatore. Se per l'osservanza
dell'art. 23 Cost. non é certo sufficiente una norma primaria che sia soltanto attributiva di competenza agli organi
esecutivi, d'altro canto, la delimitazione della potestà amministrativa non
deve necessariamente risultare dalla formula della norma stessa, ma ben si può
ricavare da tutto il contesto della disciplina relativa alla materia di cui
essa fa parte. Nella fattispecie, dalla legislazione valutaria, considerata sia
complessivamente sia con particolare riguardo al settore del commercio con
l'estero, si rileva agevolmente che la pubblica amministrazione non ha un
illimitato potere discrezionale, ma subisce effettive limitazioni in
conseguenza di tutti i fattori rilevanti sul contenuto del provvedimento. Fattori i quali vanno dal controllo sul corso dei cambi alla
situazione della bilancia dei pagamenti, dall'entità dell'inflazione alla
quantità delle riserve monetarie e, in breve, a tutti gli altri elementi che
influiscono sull'andamento dell'economia e quindi sullo sviluppo economico della
Nazione.
Ne discende
che la natura tecnica dei suddetti criteri, come questa Corte ha ripetutamente
affermato (vedansi ancora, le sentt. n.
122 del 1957; n. 48 del 1961; n. 72 del 1969; n. 257 del 1982; ord. n. 31 del 1985),
esclude la sussistenza di un potere della pubblica amministrazione Così ampio,
da potere sconfinare nell'arbitrario; esso, per contro, risulta circoscritto
nell'ambito della cosiddetta discrezionalità tecnica, che impone
all'Amministrazione di adottare, previ i necessari
accertamenti di fatto, soluzioni imposte dagli anzidetti criteri.
6. - Da un
diverso angolo visuale, può aggiungersi che l'esclusione dell'eventualità di un
arbitrio dell'Amministrazione riceve conferma dal
modulo procedimentale previsto per l'emanazione del
provvedimento in esame.
Infatti, il
Ministero del Commercio con l'estero é tenuto, secondo il suo ordinamento
generale e in relazione agli interessi da tutelare, ad
agire in consonanza con il Ministero del Tesoro, la Banca d'Italia, e l'Ufficio
italiano dei cambi: e la collaborazione di più organi, come questa Corte ha già
ritenuto (sent. n. 4 del 1957; n. 72 del 1969; n. 257 del 1982; ord. n. 31 del 1985),
costituisce efficace elemento di cautela contro eventuali arbitri della
pubblica amministrazione, per effetto della reciproca influenza che la
determinazione di ciascuno di essi spiega sugli altri e, in definitiva, sulla
decisione dell'autorità competente all'emanazione del provvedimento finale.
Né si può trascurare la circostanza che la misura della
cauzione va fissata dal Ministero del Commercio con l'estero mediante atto
generale, il quale, come tale, si rivolge ad una pluralità indeterminata di
destinatari, con la necessaria conseguenza che esso deve ispirarsi alle
complessive esigenze economiche del settore. in modo
che resti esclusa la possibilità di ingiustificato discriminazioni soggettive.
7. -
L'esistenza dei limiti ora indicati, che adeguatamente circoscrivono il potere
dell'autorità amministrativa, trova puntuale riscontro nell'attuazione data
alla norma impugnata dal Ministero del Commercio con l'estero. Il quale,
infatti, ha determinato la cauzione in una misura che nelle varie epoche ha
oscillato tra il 5 % e il 10 % del controvalore delle
merci da importare (D.M. 29 luglio 1955, 28 dicembre 1956 e 21 marzo 1974,
rispettivamente pubblicati nella G. U. del 30 luglio
1955 n. 174, 2 gennaio 1957 n. 1 e 22 marzo 1974 n. 77) e quindi in una entità
non eccessiva e tanto meno vessatoria, diretta alle finalità implicitamente
indicate dalla legge, ossia agli obiettivi vincolati dall'andamento complessivo
dell'economia nazionale.
É intuitivo che una misura sproporzionata della cauzione sarebbe in
contrasto con l'indicazione della normativa primaria, la quale non potrebbe
logicamente consentire che l'oggetto di prestazioni strumentali (quali la
cauzione o la fideiussione) assuma dimensioni eccessive rispetto al contenuto
dell'obbligo principale. Tanto più che la legge prevede nell'art. 6 un
ulteriore (e forse più efficace) mezzo di coazione, statuendo che
"indipendentemente dall'incameramento della cauzione, rimangono ferme le
sanzioni previste per le infrazioni alle disposizioni valutarie del r.d.l. 5
dicembre 1938 n. 1928 convertito nella legge 2 giugno 1939 n. 739 e successive
modificazioni".
8. - Il
giudice a quo riconosce che la materia valutaria, anche per quanto riguarda il
commercio con l'estero, richiede di norma provvedimenti urgenti e di vario
contenuto, resi indispensabili dalle pressanti e mutevoli esigenze
dell'economia nazionale, a sua volta profondamente influenzata da quella internazionale. Ma, dopo tale
esatta premessa (le suindicate esigenze informano
anche il recente disegno di legge n. 316/A, concernente la revisione della
legislazione valutaria e presentato al Senato nel corso dell'attuale
legislatura), lo stesso giudice, senza neppure tentare di cogliere l'effettiva
volontà della norma impugnata, aprioristicamente afferma che, onde evitare la
violazione dell'art. 23 Cost., sarebbe indispensabile
ricorrere a due rimedi, prospettati in alternativa.
Questi però,
osserva la Corte,
anche in sé considerati, indipendentemente dalla già criticata prospettiva di fondo, non sono per nulla convincenti.
Non può
invero condividersi l'affermazione secondo cui ogni intervento in materia
dovrebbe avvenire con decreto legge, in quanto ciò urta chiaramente contro la
stessa volontà del Costituente, comportando la conseguente e necessaria
trasformazione della riserva relativa di legge in riserva
assoluta.
Né può accettarsi l'altra affermazione, con la quale si
deduce che la norma primaria dovrebbe indicare almeno la misura massima della
prestazione imposta. Invero, come questa Corte ha
ripetutamente ritenuto (sentt. nn. 4 e 30 del 1957; n. 257 del 1982), la circostanza che la
legge non fissi il massimo della prestazione non basta a vulnerare il precetto
dell'art. 23 Cost., essendo
invece necessario e sufficiente che essa (considerata, come già si é detto, nel
suo complesso e al di là della formulazione letterale della singola
disposizione) sia congegnata in modo che l'atto dell'Amministrazione non possa
trasmodare in arbitrio.
In base a quanto fin qui osservato, é innegabile che tale
pericolo, sia sotto il profilo contenutistico che sotto quello procedimentale, non ricorre nella fattispecie: sicché deve
ritenersi che la norma impugnata - la quale fa parte integrante di una
composita disciplina, diretta alla tutela di un interesse di indubbio rilievo
costituzionale, quale l'economia nazionale - non é in contrasto con l'indicato
parametro costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo e terzo comma, della l. 20 luglio 1952 n. 1126 - che
subordina i pagamenti anticipati delle merci da importare alla prestazione di
una cauzione oppure di una fideiussione bancaria - sollevata dal Tribunale di
Firenze in riferimento all'art. 23 della Costituzione con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio
LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO
- Renato DELL’ANDRO
Depositata in
cancelleria il 3 febbraio 1986.