SENTENZA N. 33
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 marzo 1978 dal Tribunale di Rovigo nel
procedimento penale a carico di Bergamini Gaudenzio,
iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 1978;
2) ordinanza emessa il 24 marzo 1984 dalle Sezioni
unite penali della Corte di cassazione sul ricorso proposto da Perla Stefano,
iscritta al n. 1144 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42- bis del 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre
1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto in fatto
1. - Bergamini Gaudenzio proponeva appello al
Tribunale di Rovigo contro la sentenza del Pretore di Ficarolo
nella parte in cui era stato condannato quale
responsabile del delitto di lesioni colpose; proponeva, altresl',
quale parte civile, ricorso per cassazione per i soli interessi civili avverso
la stessa sentenza che aveva anche assolto Picozzi
Vincenzo dal delitto di lesioni colpose gravi in danno del ricorrente. Il
ricorso non veniva, però, notificato al Picozzi nel
termine stabilito dall'art. 202, secondo comma, del
codice di procedura penale.
Il Tribunale di Rovigo, investito, ai sensi dell'art. 514 del codice di
procedura penale, anche della cognizione del ricorso per cassazione, con
ordinanza del 2 marzo
L'ordinanza, ritualmente
notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
5 luglio 1978. É intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Deduce, in primo luogo, l'Avvocatura che la previsione di termini diversi
per la notifica dell'impugnazione del pubblico ministero e per la notifica
dell'impugnazione della parte civile trova razionale fondamento "nella
diversa posizione processuale dei soggetti del processo penale: "
necessario " il pubblico ministero ", non necessaria
" la parte civile". L'"interesse " pubblicistico " che
assiste l'impugnazione del pubblico ministero non può essere in alcun modo equiparato
a quello " privatistico " della parte
civile, la cui impugnazione é diretta esclusivamente alla tutela dei suoi
interessi civili"; stante l'eterogeneità dei termini considerati, sarebbe
impossibile effettuare un raffronto tra l'art. 202 e
l'art. 199-bis del codice di procedura penale.
La previsione di un termine più ampio rispetto a quello stabilito a
favore della parte civile per la notifica dell'impugnazione del pubblico
ministero non potrebbe incorrere nella censura di irrazionalità,
sol che si consideri la opportunità, anche sul piano pratico, di consentire ad
"un ufficio", quale é quello del pubblico ministero, onerato, tra
l'altro, di numerosi incombenti, e non soltanto di quello relativo ad una
particolare impugnazione, di avere margini di tempo maggiori di quelli concessi
ad un singolo che altro incombente non deve espletare se non quello di
provvedere alla notifica delle impugnazioni per i suoi interessi civili.
2. - Il legale rappresentante di Perla Stefano, parte civile nel
procedimento penale a carico di Cocchi Dante, proponeva appello avverso la
sentenza del Pretore di Bologna che aveva condannato il
Cocchi alla pena di lire centomila di multa ed al risarcimento dei danni
in favore della parte civile costituita.
Il Tribunale di Bologna dichiarava l'inammissibilità dell'appello per
essere la dichiarazione di impugnazione pervenuta
all'imputato oltre il termine stabilito dall'art. 202, secondo comma, del
codice di procedura penale: la sentenza del Pretore era stata pronunciata il 24
novembre 1978; il Perla aveva proposto appello con dichiarazione resa al
cancelliere della Pretura di Bologna il 24 novembre 1978; l'ufficiale
giudiziario aveva spedito il 27 novembre 1978 la comunicazione dell'avvenuto
deposito nella casa comunale della copia dell'atto da notificare; il plico
raccomandato era pervenuto all'imputato il 30 novembre successivo.
Ricorreva per cassazione il Perla, deducendo che l'inosservanza del
predetto termine non era derivata da inerzia od insufficiente attività della
parte ma da inefficienza del servizio postale.
Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, con ordinanza del 24
marzo 1984, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione
di legittimità dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale,
nella parte in cui, stando all'indirizzo giurisprudenziale "rigoroso e pur
corretto", "condiviso dalla quasi totalità della dottrina", stabilisce
che anche la notificazione della dichiarazione della impugnazione
della parte civile può ritenersi eseguita soltanto con la consegna del plico al
destinatario.
La vulnerazione del principio di eguaglianza deriverebbe dalla disparità di trattamento
riservata alla parte civile rispetto al pubblico ministero, il quale, per la
notificazione della propria dichiarazione di gravame, dispone del più lungo
termine di trenta giorni dalla proposizione della dichiarazione, assegnatogli
dall'art. 199-bis del codice di procedura penale.
Tale disparità di trattamento apparirebbe "ancora più
accentuata" sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione,
"giacché l'esercizio del diritto di difesa nel processo penale per la
parte che si ritiene lesa nella sfera degli interessi civili é reso inoperoso e
svuotato di ogni contenuto per le frequenti e
costantemente ricorrenti. difficoltà di ordine pratico
che si frappongono al perfezionamento del procedimento di notificazione".
Con la norma impugnata il legislatore avrebbe,
infatti, dettato "un comportamento di pronta esecuzione e di rigoroso
adempimento di un termine processuale di difficile e spesso impossibile
realizzazione, sanzionato dalla decadenza, in evidente contrasto con la realtà
fenomenica del suo normale svolgimento, come si ricava dalla numerosa casistica
giudiziaria".
L'ordinanza, ritualmente
notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42-bis
del 18 febbraio 1985.
Nel giudizio non vi é stato né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri né costituzione delle parti private.
Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze di rimessione sollevano
questioni di legittimità costituzionale strettamente connesse e, anzi, per un
verso, addirittura coincidenti: i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per
essere decisi con un'unica sentenza.
2. - In entrambi i casi é oggetto di censura l'art.
202, secondo comma, del codice di procedura penale, là dove prescrive alla
parte che impugna per i soli interessi civili di far notificare, a pena di
decadenza, la dichiarazione di gravame alle altre parti "entro tre
giorni".
Tanto il Tribunale di Rovigo quanto, in data più recente, le Sezioni
unite penali della Corte di cassazione si richiamano all'art. 3 della
Costituzione, per la violazione del principio di eguaglianza
che emergerebbe dalla comparazione della norma censurata con l'art. 199-bis del
codice di procedura penale, in forza del quale, usando le parole delle Sezioni
unite penali, "il pubblico ministero, per la notificazione della propria
dichiarazione di gravame, dispone del più lungo termine di trenta giorni dalla
proposizione della dichiarazione stessa".
L'ordinanza della Corte di cassazione si richiama, inoltre, all'art. 24
della Costituzione, per la violazione del diritto di difesa che discenderebbe
dalla previsione "di un termine processuale di difficile e spesso
impossibile realizzazione... in evidente contrasto con la realtà fenomenica nel
suo normale svolgimento", come dimostrano "le frequenti e costantemente
ricorrenti difficoltà di ordine pratico che si
frappongono al perfezionamento del procedimento di notificazione".
3. - Anche se l'inviolabilità del diritto di difesa viene
invocata senza abbandonare l'ottica della disparità di trattamento,
nell'intento anzi di sottolinearne ulteriormente l'incidenza ("Ma ancora
più accentuata si appalesa la disparità di
trattamento sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione"), il senso e
la forza delle argomentazioni svolte consentono di ritenere che siano due le
questioni di legittimità portate al vaglio di questa Corte: l'una comune alle
due ordinanze, l'altra posta soltanto dalle Sezioni unite penali. Da ciò la necessità di esaminarle separatamente, secondo l'ordine
dei parametri indicati.
4. - La prima questione non é fondata.
Il parallelo che si vorrebbe veder realizzato appieno, e quindi anche nei
riguardi del termine per la notifica della dichiarazione di gravame, tra
l'esercizio del diritto di impugnazione quale
disciplinato nell'art. 202, secondo comma, e l'esercizio del diritto di
impugnazione quale disciplinato nell'art. 199-bis (quasi sul modello di quanto
avveniva all'epoca del codice di procedura penale del 1865 per la sola
"domanda di cassazione": cfr. art. 654, primo comma) mette di fronte due situazioni che,
per più di una ragione, non possono certo dirsi omogenee: da ciò la non
irrazionalità di una disciplina eventualmente differenziata, come ha
puntualmente osservato l'Avvocatura Generale dello Stato all'atto di
intervenire per
A parte la diversa matrice delle due norme (l'art. 202, secondo comma,
che, quanto a formulazione, risale al testo emanato nel 1930, trova diretta e
precisa corrispondenza negli artt. 484 e 511 del
codice di procedura penale del 1913, mentre l'art. 199-bis é stato introdotto
con la riforma operata dalla legge 18 giugno 1955, n. 517) e a parte, di
conseguenza, la diversa ratio loro rispettivamente sottesa (tradizionale
formalismo che accompagna l'esercizio delle azioni civili nel processo penale,
da un lato, e recente pieno riconoscimento dell'esigenza che all'imputato sia
data tempestiva notizia dei momenti salienti relativi all'esercizio dell'azione
penale, dall'altro), un rilievo si presenta decisivo: mentre l'art. 199-bis
concerne un'impugnazione sempre e comunque attinente
al rapporto processuale penale (v. sent.
n. 155 del 1974), l'art. 202, secondo comma,
riguarda le impugnazioni attinenti esclusivamente ai rapporti processuali
civili inseriti nel processo penale (azione per le restituzioni o il
risarcimento dei danni nascenti da reato; obbligazione civile per la multa o
per l'ammenda).
Tanto poco la disparità di trattamento della quale si discute é da
mettere in relazione ai soggetti del processo in sé e
per sé considerati che lo stesso art. 202, secondo comma, e non l'art. 199-bis,
viene a trovare applicazione nei confronti del pubblico ministero, allorché quest'ultimo abbia proposto la sola impugnazione prevista
dall'art. 196 del codice di procedura penale: cioé,
contro i capi della sentenza di condanna "riguardanti le istanze proposte
a norma dell'art. 105", dettato per l'"esercizio dell'azione civile
da parte del pubblico ministero nell'interesse di incapaci".
La lamentata disparità non intercorre, dunque, tra parte civile e
pubblico ministero, come vorrebbe il Tribunale di Rovigo, oppure tra parte
privata e pubblico ministero, come vorrebbero le Sezioni unite penali, ma tra
una qualunque "parte", pubblico ministero compreso, "che impugna
per i soli interessi civili" e il pubblico ministero che impugni in ordine al rapporto processuale penale.
Per tacere di quell'altra differenza, in forza
della quale l'art. 199-bis, nel prevedere un termine più lungo, ne fa dipendere l'osservanza anche dal cancelliere,
affidando l'iniziativa per la notificazione della dichiarazione di gravame
presentata dal pubblico ministero "alle cure del cancelliere che l'ha
ricevuta", Così da inserire un elemento solitamente senza riscontro negli
sviluppi del procedimento di notificazione, completandone la regolamentazione
con l'art. 8 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666.
5. - La seconda questione, per come risulta
prospettata, é inammissibile.
In tanto le Sezioni unite penali si dolgono del fatto che, ai sensi
dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, l'esercizio del
diritto di difesa "é reso inoperoso e svuotato di ogni
contenuto" in quanto, fra i tre orientamenti delineatisi nella
giurisprudenza della Corte di cassazione circa l'individuazione del
"momento nel quale l'onere della notificazione possa dirsi
adempiuto", esse mostrano di optare per quello, più rigoroso, che ha
esclusivo riguardo "al momento della consegna del plico al
destinatario": con la conseguenza che le "frequenti e costantemente
ricorrenti, difficoltà che si frappongono al perfezionamento del procedimento
di notificazione", se non tempestivamente fronteggiate, finiscono con il
ritorcersi sempre sull'impugnante, anche se del tutto immune da addebiti sotto il
profilo della diligenza. Ovviamente, la lesione del diritto di difesa Così
evidenziata non avrebbe modo di verificarsi, qualunque fosse l'entità del
termine a disposizione, se per l'impugnante l'onere della notificazione risultasse assolto con la consegna all'ufficio competente in
proposito o se, comunque, non andasse a scapito dell'impugnante l'inosservanza
del termine dipesa da "negligenza o trascuratezza... ovvero...
inefficienza" di pubblici uffici.
In effetti, qualora sussistessero gli estremi per passare al merito della
questione, non sarebbe agevole disconoscere che la
necessità di espletare un procedimento di notificazione nell'arco di soli tre
giorni comporti l'osservanza di un termine "di difficile e spesso
impossibile realizzazione", rendendo oltretutto addirittura impraticabile
lo strumento della notificazione con il mezzo della posta. D'altro canto,
"secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto di difesa
e di agire in giudizio deve essere regolato dalla legge in modo da garantirne
l'effettività, sicché ove fossero stabiliti termini Così ristretti da renderne
eccessivamente difficile l'esercizio o da vanificarlo, la relativa normativa
dovrebbe esser dichiarata illegittima" (sent.
n. 56 del 1979; v. anche sent.
n. 42 del 1981).
Ma, se é chiara la causa petendi da cui muove
il dubbio di legittimità costituzionale formulato in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, non altrettanto può dirsi del petitum, una volta esclusa (retro, punto 4) la possibilità
di addivenire, nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale,
all'estensione del termine di cui all'art. 199- bis del codice di procedura
penale, il solo ad essere indicato dal giudice a quo anche dopo l'ampliamento
del discorso al diritto di difesa.
Esclusivamente nel caso che fosse dato di rintracciare un tipo di epilogo tale da poter essere considerato l'unico
concretamente perseguibile in sede di controllo di costituzionalità e, quindi,
non bisognoso di esplicita indicazione da parte del giudice a quo ai fini della
precisazione del thema decidendum,
il silenzio dell'ordinanza di rimessione non sarebbe
di ostacolo ad affrontare il merito della questione.
Più di una sono, invece, le conclusioni che, nell'intento di ovviare agli
inconvenienti lamentati, potrebbero ipotizzarsi come oggetto di domanda a
questa Corte: dalla caducazione del termine (o,
addirittura, dell'onere che gli si ricollega) all'invalidazione dell'art. 202, secondo comma, in quanto, sulla base
dell'interpretazione allo stato preferita dalle Sezioni unite penali, fa
dipendere l'adempimento dell'onere della notificazione dalla consegna del plico
al destinatario anziché nelle mani dell'ufficiale giudiziario, oppure in quanto
non prevede la possibilità di escludere la decadenza allorché il termine sia vanamente
decorso per causa non imputabile all'impugnante. Senza contare che, sotto quest'ultimo profilo, verrebbe ad evidenziarsi come, in
ultima analisi, le difficoltà lamentate dipendano non solo dalla brevità del
termine, ma anche dai meccanismi fortemente
condizionati e condizionanti del procedimento notificatorio,
a sua volta passibile di rielaborazione o comunque di adattamenti. Per non
dire, infine, dell'ipotesi di una sostituzione del termine di tre giorni con
altri meno brevi ricavabili dalle regole vigenti per la notificazione delle
impugnazioni in materia processuale civile, alla stregua di quanto
esplicitamente statuiva circa l'appello della parte civile o dell'imputato
"pel solo suo interesse civile" l'art. 370
del codice di procedura penale del 1865.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale
di Rovigo con ordinanza del 2 marzo 1978 e dalle Sezioni unite penali della
Corte di cassazione con ordinanza del 24 marzo 1984;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalle Sezioni
unite penali della Corte di cassazione con la stessa ordinanza del 24 marzo
1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1986.