ORDINANZA N. 30
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55
("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983"), convertito con modifiche nella legge 26 aprile 1983, n. 131,
promossi con ordinanze emesse il 13 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Pisa, il 28 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di
primo grado di
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre
1985 il Giudice relatore Antonio
Ritenuto che:
1.1 -
1.2 - in particolare, ad avviso del giudice a quo:
a) l'art. 19, primo e secondo comma, violerebbe da un lato l'art. 23 Cost., in quanto, attribuendo ai
Comuni la facoltà di istituire o meno
b) l'art. 20, sesto comma, violerebbe gli artt.
3 e 53, primo comma, Cost.,
perché consente a detrazione di L. 190 mila "
alle sole unità immobiliari adibite a casa di abitazione non di lusso " e
determina " l'abbattimento alla base non con riguardo all'entità del
reddito, ma al numero dei cespiti che concorrono a formarlo ", con
conseguenze irragionevoli e lesive del principio di eguaglianza, a parità di
capacità contributiva;
c) l'art. 20, decimo e undicesimo comma, infine, violerebbe gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., perché consente l'applicazione di aliquote diverse a
seconda che l'immobile sia soggetto all'ILOR, oppur
no, con la conseguenza di determinare, per i fabbricati soggetti a quest'ultima imposta, una riduzione dell'ILOR stessa
maggiore della SOCOF, o per converso un onere aggiuntivo, in base alla
circostanza che il Comune abbia applicato l'aliquota dell'8% o altra di maggior
importo;
1.3 - il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel presente
giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, deduce, innanzitutto, l'inammissibilità delle questioni concernenti
riduzioni dell'aliquota o detrazioni dall'imponibile, per difetto assoluto di
motivazione sulla rilevanza delle questioni stesse ai fini del giudizio a quo;
nel merito, poi, conclude per l'infondatezza di tutte le questioni;
2.1 -
2.2 - il giudice rimettente - oltre a svolgere
argomentazioni analoghe a quelle adottate dalla Commissione tributaria di Pisa
circa gli artt. 19 e 20, sesto comma, deduce,
inoltre, che l'art. 20, quinto comma, lederebbe gli indicati parametri
costituzionali perché non consente la detraibilità della SOCOF ai fini
dell'imposta sui redditi; l'art. 20, decimo e undicesimo comma, a sua volta
violerebbe gli stessi parametri in quanto " l'accordare per i fabbricati
soggetti ad ILOR il duplice beneficio della riduzione
al 60% dell'aliquota SOCOF e dal 15 al 10 per cento dell'aliquota ILOR equivale
sostanzialmente ad una revoca dei benefici concessi ai costruttori di nuove
case, aventi i requisiti di esenzione ILOR ";
2.3 - il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite
dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude, anche
alla luce della sopravvenuta sentenza della
Corte n. 159 del 1985, per l'inammissibilità o l'infondatezza delle
questioni prospettate;
3.1 -
3.2 - il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per
l'infondatezza delle questioni, sulla base della sentenza n. 159/85;
4.1 - il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, nel corso di
un procedimento promosso per ottenere l'annullamento della delibera del Comune di Imperia istitutiva della SOCOF, solleva, con ordinanza
dell'8 novembre 1984 (r.o. n. 247/85), varie
questioni di legittimità costituzionale degli artt. da
4.2 - in particolare, il giudice a quo deduce:
a) l'art. 19 violerebbe gli artt. 3 e 53, primo
comma, Cost., in quanto
colpisce una sola categoria di cittadini - i titolari di diritti reali sui
fabbricati - trascurando altre analoghe situazioni ugualmente costituenti
indice di capacità contributiva;
b) l'intero titolo II del d.l. n. 55 (artt.
19-23) violerebbe, inoltre, da un lato l'art. 23 Cost., essendo lasciata ai Comuni la scelta stessa dell'an dell'imposizione senza che siano dettati criteri
direttivi, Così configurandosi una vera e propria " delega in bianco
" ai Comuni stessi; dall'altro, sarebbero violati anche gli artt. 3 e 53, secondo comma, in quanto é demandato ai
Comuni di scegliere tra un ventaglio di aliquote, con
violazione del principio di uguaglianza e di quello di progressività del
sistema tributario;
c) l'intero titolo II del d.l. n. 55 lederebbe, poi, sotto altro profilo,
gli artt. 3 e 53, primo comma, nonché
l'art. 47, secondo comma, Cost.: l'essere
4.3 - il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel presente
giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude,
anche sulla base della sentenza n. 159/85,
per l'infondatezza di tutte le questioni sollevate.
Considerato che:
1. - i giudizi, concernendo questioni identiche o comunque
connesse, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
2. - alcune delle questioni prospettate vanno dichiarate manifestamente
inammissibili, in quanto nelle ordinanze di rimessione
non vi é alcuna descrizione della specie oggetto dei
giudizi di merito e tale difetto di motivazione non consente alla Corte di accertare
la rilevanza delle questioni sollevate ai fini della decisione dei giudizi a quibus: in particolare, la mancata descrizione della
situazione patrimoniale dei ricorrenti impedisce di valutare la rilevanza di
quelle questioni che investono disposizioni concernenti detrazioni d'imposta
(art. 20, sesto comma), la cui applicabilità nei giudizi di merito non risulta
accertata;
3. - identica conclusione si impone per la
questione sollevata dal TAR della Liguria in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 47, secondo comma, Cost., (v. supra,
al punto 4.2, lett. c): anche in questo caso nell'ordinanza di rinvio non si
spiega se il ricorrente nel giudizio di merito fruisca della propria casa quale
abitazione, per modo che la richiesta declaratoria di incostituzionalità
possa incidere sull'esito del giudizio stesso;
4. - circa il particolare profilo in cui é prospettata la questione
dell'art. 20, decimo e undicesimo comma, dalla Commissione tributaria di
5. - le residue questioni sono già state esaminate sotto gli stessi
profili dalla Corte con sentenza n. 159 del 1985 e dichiarate non fondate
quelle concernenti l'art. 19 del d.l. n. 55/83, ed inammissibili quelle aventi
ad oggetto l'art. 20, quinto, decimo e undicesimo comma, del detto decreto
legge. Le conclusioni raggiunte dalla Corte nella citata pronunzia valgono
anche per i giudizi attuali;
6. - la questione proposta dal TAR della Liguria con riguardo all'intero
titolo II del d.l. citato (v. supra, al punto 4.2., lett. b) non é sorretta da altre deduzioni, diverse da
quelle svolte dai giudici rimettenti per censurare l'art. 19 e va, quindi, per
le ragioni già dette, dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe dalla Commissione tributaria di primo grado di
b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, sesto comma, del d.l. n.
55/83, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata
con le ordinanze in epigrafe dalle Commissioni tributarie di primo grado di
Pisa e
c) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, decimo e undicesimo comma, del d.l. 28 febbraio
1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131,
sollevata con le ordinanze in epigrafe dalle Commissioni tributarie di primo
grado di Pisa e
d) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale del titolo II del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con
modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con l'ordinanza in
epigrafe dal TAR della Liguria, in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 47, secondo comma, Cost.;
e) dichiara manifestamente infondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 55/83,
convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevate con le
ordinanze in epigrafe dalla Commissione tributaria di primo grado di Pisa in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., e dalle Commissioni
tributarie di primo grado di
f) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del titolo II del d.l. n. 55/83,
convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe dal TAR della Liguria, in
riferimento agli artt. 23, 3 e 53 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1986.