Ordinanza n.30 del 1986

 

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ORDINANZA N. 30

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 ("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), convertito con modifiche nella legge 26 aprile 1983, n. 131, promossi con ordinanze emesse il 13 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pisa, il 28 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia, il 3 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ragusa e l'8 novembre 1984 dal TAR per la Liguria, iscritte al n. 1378 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 125, 188 e 247 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 107 bis, 161 bis e 202 bis del 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1.1 - la Commissione tributaria di primo grado di Pisa, nel corso di un procedimento promosso da un contribuente avverso il silenzio-rifiuto del Comune in ordine all'istanza di rimborso di quanto versato a titolo di SOCOF (sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati), solleva, con ordinanza del 13 ottobre 1984 (r.o. n. 1378/84), questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, primo e secondo comma, e 20, sesto, decimo e undicesimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983,n.55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131 ("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 "), in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.;

1.2 - in particolare, ad avviso del giudice a quo:

a) l'art. 19, primo e secondo comma, violerebbe da un lato l'art. 23 Cost., in quanto, attribuendo ai Comuni la facoltà di istituire o meno la SOCOF, lederebbe la ratio sottostante alla riserva di legge; e, dall'altro, l'art. 3 Cost. perché, devolvendo ai Comuni la facoltà di scegliere fra un ventaglio di aliquote, determinerebbe un'irrazionale discriminazione fra soggetti percettori di identico reddito, basata sul luogo in cui ali immobili sono ubicati;

b) l'art. 20, sesto comma, violerebbe gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., perché consente a detrazione di L. 190 mila " alle sole unità immobiliari adibite a casa di abitazione non di lusso " e determina " l'abbattimento alla base non con riguardo all'entità del reddito, ma al numero dei cespiti che concorrono a formarlo ", con conseguenze irragionevoli e lesive del principio di eguaglianza, a parità di capacità contributiva;

c) l'art. 20, decimo e undicesimo comma, infine, violerebbe gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., perché consente l'applicazione di aliquote diverse a seconda che l'immobile sia soggetto all'ILOR, oppur no, con la conseguenza di determinare, per i fabbricati soggetti a quest'ultima imposta, una riduzione dell'ILOR stessa maggiore della SOCOF, o per converso un onere aggiuntivo, in base alla circostanza che il Comune abbia applicato l'aliquota dell'8% o altra di maggior importo;

1.3 - il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel presente giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, deduce, innanzitutto, l'inammissibilità delle questioni concernenti riduzioni dell'aliquota o detrazioni dall'imponibile, per difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza delle questioni stesse ai fini del giudizio a quo; nel merito, poi, conclude per l'infondatezza di tutte le questioni;

2.1 - la Commissione tributaria di primo grado di La Spezia, con ordinanza del 28 settembre 1984 (r.o. n. 125/ 85), censura a sua volta gli artt. 19 e 20, quinto, sesto, decimo e undicesimo comma, del d.l. n. 55/83, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

2.2 - il giudice rimettente - oltre a svolgere argomentazioni analoghe a quelle adottate dalla Commissione tributaria di Pisa circa gli artt. 19 e 20, sesto comma, deduce, inoltre, che l'art. 20, quinto comma, lederebbe gli indicati parametri costituzionali perché non consente la detraibilità della SOCOF ai fini dell'imposta sui redditi; l'art. 20, decimo e undicesimo comma, a sua volta violerebbe gli stessi parametri in quanto " l'accordare per i fabbricati soggetti ad ILOR il duplice beneficio della riduzione al 60% dell'aliquota SOCOF e dal 15 al 10 per cento dell'aliquota ILOR equivale sostanzialmente ad una revoca dei benefici concessi ai costruttori di nuove case, aventi i requisiti di esenzione ILOR ";

2.3 - il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte n. 159 del 1985, per l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni prospettate;

3.1 - la Commissione tributaria di primo grado di Ragusa, con ordinanza del 3 novembre 1984 (r.o. n. 188/85), censura il solo art. 19 del d.l. n. 55/83, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., svolgendo argomentazioni analoghe a quelle sopra esposte;

3.2 - il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per l'infondatezza delle questioni, sulla base della sentenza n. 159/85;

4.1 - il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, nel corso di un procedimento promosso per ottenere l'annullamento della delibera del Comune di Imperia istitutiva della SOCOF, solleva, con ordinanza dell'8 novembre 1984 (r.o. n. 247/85), varie questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 19 a 23 del d.l. n. 55/83, in riferimento agli artt. 3, 23, 47 e 53 Cost.;

4.2 - in particolare, il giudice a quo deduce:

a) l'art. 19 violerebbe gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., in quanto colpisce una sola categoria di cittadini - i titolari di diritti reali sui fabbricati - trascurando altre analoghe situazioni ugualmente costituenti indice di capacità contributiva;

b) l'intero titolo II del d.l. n. 55 (artt. 19-23) violerebbe, inoltre, da un lato l'art. 23 Cost., essendo lasciata ai Comuni la scelta stessa dell'an dell'imposizione senza che siano dettati criteri direttivi, Così configurandosi una vera e propria " delega in bianco " ai Comuni stessi; dall'altro, sarebbero violati anche gli artt. 3 e 53, secondo comma, in quanto é demandato ai Comuni di scegliere tra un ventaglio di aliquote, con violazione del principio di uguaglianza e di quello di progressività del sistema tributario;

c) l'intero titolo II del d.l. n. 55 lederebbe, poi, sotto altro profilo, gli artt. 3 e 53, primo comma, nonché l'art. 47, secondo comma, Cost.: l'essere la SOCOF dovuta anche in relazione al fabbricato adibito ad abitazione del proprietario, sebbene si tratti di un bene che non costituisce effettiva fonte di reddito, costituirebbe, infatti, una ulteriore violazione del principio di uguaglianza e di capacità contributiva, in quanto il peso dell'imposizione tributaria derivante dalla SOCOF é risentito in modo ben più rilevante dal proprietario che dell'immobile fruisce quale propria abitazione, rispetto a colui che dalla proprietà dei fabbricati tragga un'effettiva fonte di reddito; sotto l'indicato profilo, si configurerebbe la lesione anche dell'art. 47, secondo comma, Cost., volto a favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, in quanto, afferma il giudice a quo, " appare evidente che l'imposizione tributaria é determinante strumento di orientamento e condizione stessa dell'efficacia della cosiddetta politica della casa ";

4.3 - il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel presente giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude, anche sulla base della sentenza n. 159/85, per l'infondatezza di tutte le questioni sollevate.

Considerato che:

1. - i giudizi, concernendo questioni identiche o comunque connesse, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

2. - alcune delle questioni prospettate vanno dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto nelle ordinanze di rimessione non vi é alcuna descrizione della specie oggetto dei giudizi di merito e tale difetto di motivazione non consente alla Corte di accertare la rilevanza delle questioni sollevate ai fini della decisione dei giudizi a quibus: in particolare, la mancata descrizione della situazione patrimoniale dei ricorrenti impedisce di valutare la rilevanza di quelle questioni che investono disposizioni concernenti detrazioni d'imposta (art. 20, sesto comma), la cui applicabilità nei giudizi di merito non risulta accertata;

3. - identica conclusione si impone per la questione sollevata dal TAR della Liguria in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 47, secondo comma, Cost., (v. supra, al punto 4.2, lett. c): anche in questo caso nell'ordinanza di rinvio non si spiega se il ricorrente nel giudizio di merito fruisca della propria casa quale abitazione, per modo che la richiesta declaratoria di incostituzionalità possa incidere sull'esito del giudizio stesso;

4. - circa il particolare profilo in cui é prospettata la questione dell'art. 20, decimo e undicesimo comma, dalla Commissione tributaria di La Spezia (v. supra, al punto 2.2), va rilevato che, anche a prescindere dalla mancata descrizione della specie, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto si chiede in questo caso alla Corte una pronuncia che introduca un nuovo regime, per chi é soggetto alla SOCOF ed esente dall'ILOR, la cui definizione esorbita dai poteri di questo Collegio;

5. - le residue questioni sono già state esaminate sotto gli stessi profili dalla Corte con sentenza n. 159 del 1985 e dichiarate non fondate quelle concernenti l'art. 19 del d.l. n. 55/83, ed inammissibili quelle aventi ad oggetto l'art. 20, quinto, decimo e undicesimo comma, del detto decreto legge. Le conclusioni raggiunte dalla Corte nella citata pronunzia valgono anche per i giudizi attuali;

6. - la questione proposta dal TAR della Liguria con riguardo all'intero titolo II del d.l. citato (v. supra, al punto 4.2., lett. b) non é sorretta da altre deduzioni, diverse da quelle svolte dai giudici rimettenti per censurare l'art. 19 e va, quindi, per le ragioni già dette, dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost.;

b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, sesto comma, del d.l. n. 55/83, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con le ordinanze in epigrafe dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pisa e La Spezia, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost.;

c) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, decimo e undicesimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con le ordinanze in epigrafe dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pisa e La Spezia, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost.;

d) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del titolo II del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal TAR della Liguria, in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 47, secondo comma, Cost.;

e) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 55/83, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevate con le ordinanze in epigrafe dalla Commissione tributaria di primo grado di Pisa in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., e dalle Commissioni tributarie di primo grado di La Spezia e Ragusa, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

f) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del titolo II del d.l. n. 55/83, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal TAR della Liguria, in riferimento agli artt. 23, 3 e 53 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

 

Livio PALADIN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1986.