Ordinanza n.28 del 1986

 

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ORDINANZA N. 28

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi primo e secondo, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia fiscale "), convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, promossi con ordinanze emesse dalla Corte di Cassazione il 4 aprile 1984 (n. 5 ord.), e l'11 aprile 1984 (n. 2 ord.), iscritte ai nn. 1269, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323 e 1324 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 71 bis, 113 bis, 119 bis, 131 bis e 125 bis del 1985.

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Ceramica Italiana Pozzi Richard-Ginori, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola. Ritenuto che:

1. - La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sollevato, con sette ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse cinque il 4 aprile e due l'11 aprile 1984 (r.o. nn. 1269, 1319-1324), questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (" Misure urgenti in materia fiscale "), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;

2. - nei giudizi di merito si controverte tra alcune società e l'amministrazione delle Finanze dello Stato in ordine al diritto delle prime alla ripetizione di somme versate per diritti di servizi amministrativi e accessori, in occasione di importazioni di merci varie provenienti da Paesi aderenti all'Accordo GATT del 30 ottobre 1947, reso esecutivo in Italia con legge 1 aprile 1950, n. 295;

3. - ad avviso della Corte rimettente, la disposizione censurata, subordinando il rimborso delle tasse indebitamente percette dall'Amministrazione Finanziaria alla prova documentale che l'onere relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri soggetti, viola: l'art. 3 Cost., per irrazionale disparità di trattamento tra le imprese che gestiscono attività riconducibili alla previsione dell'art. 19 medesimo e le imprese in genere, in quanto soltanto le prime sono retroattivamente soggette a provare documentalmente l'inesistenza di una pregressa traslazione dei tributi a carico di terzi, mentre le altre sono tenute semplicemente a provare l'indebito; l'art. 24 Cost., in quanto la norma censurata introduce, anche per il passato, una modificazione delle condizioni oggettive dell'azione di ripetizione e una parallela modificazione del trattamento probatorio dell'azione medesima, Così incidendo negativamente sulla garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti;

4. - in uno dei giudizi introdotti con le ordinanze in epigrafe si é costituita una parte privata, che chiede che la Corte dichiari, sulla base delle considerazioni svolte dalla Cassazione, l'illegittimità della norma censurata;

5. - il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei presenti giudizi per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, dopo aver rilevato che nei casi di specie non ricorrerebbero gli estremi per ordinare la restituzione degli atti ai giudici a quibus, come disposto con ordinanza n. 118 del 1985 per analoghi giudizi promossi dal Tribunale di Firenze, conclude per l'infondatezza della questione sollevata.

Considerato che:

1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

2. - il giudice a quo fa riferimento a tasse su importazioni da Paesi aderenti all'Accordo GATT;

3.- sulla base della sentenza n. 113/85, il giudice rimettente é però tenuto a delibare - prima di tutto, in punto di rilevanza - se l'illegittimità del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci importate da paesi fuori dall'area della CEE, possa comunque farsi risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si tratti di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi extra-comunitari (cfr. sent. n. 177/81);

4. - secondo la sopra citata pronunzia del 1985, spetta infatti al giudice stabilire se nei casi da cui deriva la presente questione vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario che concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacché, se Così fosse, la questione posta alla Corte risulterebbe inammissibile, in quanto proposta con riguardo a disposizioni della legge interna, la cui applicazione nel giudizio a quo resta, per le ragioni spiegate nella sentenza n.170 del 1984, necessariamente esclusa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

 

 Livio PALADIN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1986.