ORDINANZA N. 28
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 19, commi primo e secondo, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688
("Misure urgenti in materia fiscale "), convertito nella legge 27
novembre 1982, n. 873, promossi con ordinanze emesse dalla Corte di Cassazione
il 4 aprile 1984 (n. 5 ord.), e l'11 aprile 1984 (n.
2 ord.), iscritte ai nn.
1269, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323 e 1324 del registro ordinanze 1984 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
71 bis, 113 bis, 119 bis, 131 bis e 125 bis del 1985.
Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Ceramica Italiana Pozzi Richard-Ginori, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre
1985 il Giudice relatore Antonio
1. -
2. - nei giudizi di merito si controverte tra alcune società e
l'amministrazione delle Finanze dello Stato in ordine al
diritto delle prime alla ripetizione di somme versate per diritti di servizi
amministrativi e accessori, in occasione di importazioni di merci varie
provenienti da Paesi aderenti all'Accordo GATT del 30 ottobre 1947, reso
esecutivo in Italia con legge 1 aprile 1950, n. 295;
3. - ad avviso della Corte rimettente, la disposizione censurata,
subordinando il rimborso delle tasse indebitamente percette
dall'Amministrazione Finanziaria alla prova documentale che l'onere relativo
non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri
soggetti, viola: l'art. 3 Cost., per irrazionale
disparità di trattamento tra le imprese che gestiscono attività riconducibili
alla previsione dell'art. 19 medesimo e le imprese in genere, in quanto
soltanto le prime sono retroattivamente soggette a provare documentalmente
l'inesistenza di una pregressa traslazione dei tributi a carico di terzi,
mentre le altre sono tenute semplicemente a provare l'indebito; l'art. 24 Cost., in quanto la norma censurata introduce, anche per il
passato, una modificazione delle condizioni oggettive dell'azione di
ripetizione e una parallela modificazione del trattamento probatorio
dell'azione medesima, Così incidendo negativamente sulla garanzia della tutela
giurisdizionale dei diritti;
4. - in uno dei giudizi introdotti con le ordinanze in epigrafe si é
costituita una parte privata, che chiede che
5. - il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei presenti
giudizi per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, dopo aver rilevato
che nei casi di specie non ricorrerebbero gli estremi per ordinare la
restituzione degli atti ai giudici a quibus, come
disposto con ordinanza n. 118 del 1985 per analoghi giudizi promossi dal
Tribunale di Firenze, conclude per l'infondatezza
della questione sollevata.
Considerato che:
1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere riuniti e
congiuntamente decisi;
2. - il giudice a quo fa riferimento a tasse su importazioni da Paesi
aderenti all'Accordo GATT;
3.- sulla base della sentenza n. 113/85,
il giudice rimettente é però tenuto a delibare - prima di tutto, in punto di
rilevanza - se l'illegittimità del tributo riscosso, pur dove esso gravi su
merci importate da paesi fuori dall'area della CEE, possa comunque farsi
risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si tratti di tasse
di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi
extra-comunitari (cfr. sent.
n. 177/81);
4. - secondo la sopra citata pronunzia del 1985, spetta
infatti al giudice stabilire se nei casi da cui deriva la presente
questione vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario che
concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo
regime probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione
dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacché, se Così fosse,
la questione posta alla Corte risulterebbe inammissibile, in quanto proposta
con riguardo a disposizioni della legge interna, la cui applicazione nel
giudizio a quo resta, per le ragioni spiegate nella sentenza n.170 del 1984, necessariamente esclusa.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti alla Corte di
Cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1986.