Ordinanza n.27 del 1986

 

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ORDINANZA N. 27

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 29, secondo comma, e 73, legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani "), promossi con ordinanze emesse il 30 giugno 1983 dal Pretore di Chiavari, il 25 maggio 1984 dal Tribunale di Napoli e il 23 gennaio 1985 dal Tribunale di Napoli, iscritte al n. 903 del registro ordinanze 1983, al n. 1011 del registro ordinanze 1984 e al n. 246 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1984 e nn. 34 bis e 202 bis del 1985.

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. EDENMARE, di Bertonazzi Adriano, di Trevisani Laura, e della s.n.c. CO.VE, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Chiavari, con ordinanza del 30 giugno 1983 (r.o. 903/83), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 29, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (" Disciplina delle locazioni di immobili urbani "), il quale prevede, per le locazioni di immobili adibiti ad attività alberghiera, che il locatore può negare la rinnovazione del contratto purché mantenga la destinazione alberghiera dell'immobile stesso;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe il principio di eguaglianza, per ingiustificato disparità di trattatnento - rispetto alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso art. 29 per le locazioni di immobili destinati in genere ad uso diverso da quello di abitazione - tra " attività ugualmente, sotto il profilo economico, commerciali ";

che sarebbe violata anche la libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost.;

che il Tribunale di Napoli, con due ordinanze sostanzialmente identiche del 25 maggio 1984 e 23 gennaio 1985 (r.o. 1011/84 e 246/85), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29, secondo comma, e 73 della medesima legge n. 392 del 1978 - in riferimento al solo art. 3 Cost, - nella parte in cui " preclude la possibilità di esercitare il diritto di recesso al locatore di immobili adibiti ad attività alberghiera per i motivi di cui al primo comma dell'art. 29, e in particolare per quello di cui alla lettera b) ";

che in tutti i presenti giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per l'infondatezza delle questioni;

che, infine, si sono costituite anche alcune delle parti dei giudizi di merito concludendo, a seconda dei casi, per la fondatezza o l'infondatezza delle questioni.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi, data la sostanziale identità delle questioni sollevate;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione e agli atti di intervento e di costituzione, é stato emanato il d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118, recante " Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi";

che detta normativa sopravvenuta incide, fra l'altro, sulla disciplina dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione in corso al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, con disposizioni applicabili, per espressa previsione, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 118 del 1985;

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché rivalutino la rilevanza delle proposte questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Chiavari e al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

 

Livio PALADIN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1986.