ORDINANZA N. 27
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 29, secondo comma, e 73, legge 27 luglio 1978, n. 392
("Disciplina delle locazioni di immobili urbani
"), promossi con ordinanze emesse il 30 giugno 1983 dal Pretore di
Chiavari, il 25 maggio 1984 dal Tribunale di Napoli e il 23 gennaio 1985 dal
Tribunale di Napoli, iscritte al n. 903 del registro ordinanze 1983, al n. 1011
del registro ordinanze 1984 e al n. 246 del registro ordinanze 1985 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1984 e nn. 34 bis e 202 bis del 1985.
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. EDENMARE, di Bertonazzi Adriano, di Trevisani
Laura, e della s.n.c. CO.VE, nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre
1985 il Giudice relatore Antonio
Ritenuto che il Pretore di Chiavari, con ordinanza del 30 giugno 1983 (r.o. 903/83), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 29, secondo comma, della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (" Disciplina delle locazioni di immobili urbani "), il quale
prevede, per le locazioni di immobili adibiti ad attività alberghiera, che il
locatore può negare la rinnovazione del contratto purché mantenga la
destinazione alberghiera dell'immobile stesso;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma
censurata violerebbe il principio di eguaglianza, per ingiustificato disparità
di trattatnento - rispetto alla disciplina dettata
dal primo comma dello stesso art. 29 per le locazioni di immobili destinati in
genere ad uso diverso da quello di abitazione - tra " attività ugualmente,
sotto il profilo economico, commerciali ";
che sarebbe violata anche la libertà di
iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost.;
che il Tribunale di Napoli, con due ordinanze
sostanzialmente identiche del 25 maggio 1984 e 23 gennaio 1985 (r.o. 1011/84 e 246/85), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
29, secondo comma, e 73 della medesima legge n. 392 del 1978 - in riferimento al solo art. 3 Cost,
- nella parte in cui " preclude la possibilità di esercitare il diritto di
recesso al locatore di immobili adibiti ad attività alberghiera per i motivi di
cui al primo comma dell'art. 29, e in particolare per quello di cui alla
lettera b) ";
che in tutti i presenti giudizi é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, per tramite dell'Avvocatura
Generale dello Stato, conclude per l'infondatezza delle questioni;
che, infine, si sono costituite anche alcune
delle parti dei giudizi di merito concludendo, a seconda dei casi, per la
fondatezza o l'infondatezza delle questioni.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi,
data la sostanziale identità delle questioni sollevate;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione e agli atti di intervento e di costituzione, é
stato emanato il d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni
nella legge 5 aprile 1985, n. 118, recante " Misure finanziarie in favore
delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei
rapporti giuridici pregressi";
che detta normativa sopravvenuta incide, fra
l'altro, sulla disciplina dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione in corso al momento di entrata in vigore della
legge n. 392 del 1978, con disposizioni applicabili, per espressa previsione,
ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 118 del 1985;
che, pertanto, va disposta la restituzione degli
atti ai giudici rimettenti, affinché rivalutino la rilevanza delle proposte
questioni.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Chiavari e al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1986.