SENTENZA N. 25
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1
del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 (Provvedimenti in materia previdenziale) conv. con modificazioni
nella l. 27 febbraio 1978 n. 41 e 16, secondo comma, della l. 21 dicembre 1978
n. 843, promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 maggio 1981 dal Pretore di Siena nel
procedimento civile vertente tra Lifodi Luigi ed
altri e Monte dei Paschi di Siena ed altra, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 5 ottobre 1982 dal Pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Del Mela Serafino e
il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze,
iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Lifodi Luigi,
del Monte dei Paschi di Siena, del Fondo di previdenza per il Personale della
Cassa di Risparmio di Firenze e di Del Mela Serafino,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985
il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
uditi gli avv.ti Marco Comporti per Lifodi
Luigi, Giuseppe Feri per il Fondo di previdenza per il personale della Cassa di
Risparmio di Firenze e l'avvocato dello Stato Piergiorgio Ferri per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 16 maggio 1981 (R.O.
n. 477 del 1981) il Pretore di Siena, nel procedimento civile vertente tra Lifodi Luigi ed altri e Monte dei Paschi di Siena ed altra,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt.1
d.l.23 dicembre 1977 n. 942 convertito con
modificazioni, nella l. 27 febbraio 1978 n. 41 e 16, secondo comma, della l. 21
dicembre 1978 n. 843, nella parte in cui escludono dai benefici della
perequazione automatica ivi prevista i dipendenti collocati in quiescenza nel
secondo semestre 1977.
Richiamato il complesso normativo costituito dalle norme sopraccennate
che modificano la preesistente disciplina contenuta
nella seconda parte del penultimo comma dell'art.
Analoga questione é stata sollevata dal Pretore di
Firenze, con ordinanza emessa il 5 ottobre 1982 (R.O.
n. 8 del 1983), nel procedimento civile vertente tra Del
Mela Serafino e, il Fondo di previdenza per il personale della Cassa di
Risparmio di Firenze, limitatamente, peraltro, all'art. 1, terzo comma, del
decreto legge sovracitato.
Osserva questa seconda ordinanza che l'art. 1, terzo comma, del d.l. 23
dicembre 1977 n.
Il Pretore di Firenze ritiene che il criterio seguito, " pur nella apparente oggettività e neutralità, si presta alla
discriminazione di situazioni che sono, nella sostanza, del tutto analoghe,
adottando oltretutto, un criterio temporale contrario rispetto a quello della
irretroattività ".
Di qui la questione di legittimità costituzionale in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
2. - Nel primo giudizio (R.O. n. 477 del 1981) si é costituito il Lifodi
rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Comporti il
quale con memoria depositata il 17 novembre
Nel secondo giudizio (R.O. n. 8 del 1983) si é costituito il Del Mela, rappresentato e difeso dall'avv.to Mattia Persiani, il quale ha presentato, in data 1
dicembre 1983, una memoria secondo la quale la disparità di trattamento realizzata
dal legislatore ordinario " non appare sorretta da alcuna giustificazione
anche perché in essa non é dato di ravvisare né diversità di condizioni
soggettive tra i beneficiari delle prestazioni previdenziali, né diversità di
condizioni oggettive alle quali debbano riferirsi due distinte discipline
giuridiche ".
Nel medesimo giudizio si é costituito il Fondo di
previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze, rappresentato
e difeso dagli avv.ti
Agostino Bisori e Giuseppe Feri, i quali hanno
presentato in data 19 gennaio 1983, una memoria in cui si sostiene
l'infondatezza della questione, trattandosi di una norma transitoria che ha lo
scopo di regolare il passaggio dall'uno all'altro ordinamento.
Rammentato che, secondo l'insegnamento della Corte, in materia di
disciplina delle situazioni pregresse il legislatore non é vincolato da alcun
limite di carattere costituzionale, la difesa del Fondo osserva, anche, che il
criterio adottato per le pensioni decorrenti dal primo semestre del 1977 non fa
che ridurre il periodo di irretroattività della legge
generale da un anno a sei mesi e d'altronde solo limitatamente all'ipotesi in
cui un aumento perequativo fosse già previsto nell'ordinamento speciale cui il
pensionato é iscritto.
Una giustificazione del criterio che attua una irretroattività
non totale della nuova legge, sarebbe, poi, facilmente individuabile nella
intenzione del legislatore di favorire i pensionati che, in rapporto all'epoca
del loro collocamento in quiescenza, abbiano avuto presumibilmente un
trattamento pensionistico inferiore, perché liquidato con riferimento ad una
retribuzione inferiore, appunto, rispetto a quella con riferimento alla quale
sono state liquidate le pensioni aventi decorrenza più recente.
L'avv.to Persiani ha presentato, per il Del Mela, una memoria aggiuntiva, considerando ivi che il
limite alla discrezionalità del legislatore é segnato dalla ragionevolezza
della differenziazione, inesistente nel caso di specie; ricordando, indi, che
tutte le forme di tutela previdenziale tendono a realizzare gli obiettivi
dell'art. 38 Cost. definiti in funzione del principio di cui al precedente art.
3, sicché non vi é ragione alcuna di mantenere regimi diversificati di tutela
previdenziale là dove si tratti di perseguire identici obiettivi.
Il Fondo di previdenza ha presentato anch'esso, in data 6 novembre 1985,
una memoria aggiuntiva: con essa si chiarisce che la
disciplina dettata dalla norma della cui legittimità si discute differisce da
quella di carattere generale stabilita dal penultimo comma dell'art. 10 della
legge 3 giugno 1975, n.
Ricorrendo, pertanto, tale condizione, il trattamento operato dalla norma
in questione sarebbe più favorevole rispetto a quello
previsto per il complesso dei pensionati dell'assicurazione generale
obbligatoria e non potrebbe certamente essere dichiarata illegittima una norma
che specificamente attui un sistema più vantaggioso per la categoria; mentre
risponde ad una scelta legislativa non sindacabile la precisazione normativa
del rispetto, nell'ambito dei periodi di pensionamento, di una aspettativa dei
titolari di pensione, sul comune presupposto che la pensione più recente é più
favorevole, di regola, di quella maturata precedentemente.
3. - In entrambi i giudizi é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato. Nell'atto di intervento si nega
vi sia disparità di trattamento tra gli attori del giudizio, collocati in
quiescenza nel secondo semestre del 1977 e gli altri soggetti fruenti di
pensione, giacché il sistema di adeguamento ben doveva avere dei limiti
temporali entro i quali operare.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione concernono una identica questione. I relativi giudizi vanno quindi
riuniti e definiti con unica decisione.
2. - Le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito con
modificazioni nella l. 27 febbraio 1978 n. 41 (l'ordinanza del Pretore di Siena
anche dell'art. 16, secondo comma della l. 21 dicembre 1978 n. 843), nella
parte in cui vengono ad essere esclusi dai benefici della perequazione
automatica i dipendenti - fruenti di pensioni erogate dalle gestioni
obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione
generale obbligatoria - collocati in quiescenza nel secondo semestre del 1977.
Quanto ai termini esatti della questione, va considerato che l'art. 10
della l. 3 giugno 1975 n. 160, dopo aver previsto al primo comma che
l'adeguamento automatico dei trattamenti di quiescenza del fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti ha effetto dal l gennaio di
ciascun anno, esclude (penultimo comma) dall'applicazione del meccanismo di
perequazione " le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore
a quello da cui ha effetto l'aumento ". Ma tale principio generale risulta derogato dall'art. 1, appunto, del d.l. 23 dicembre
1977 n. 942, il quale dispone - per i fondi sostitutivi di cui innanzi - che
gli aumenti dal l gennaio 1978 spettano, in sede di prima applicazione, anche
alle pensioni liquidate nel primo semestre del 1977, sempreché
tale effetto sia già previsto, peraltro, dalla disciplina vigente nei
rispettivi ordinamenti; risulta poi superato, in via generale, dall'art. 16,
secondo comma, della l. 21 dicembre 1978 n.
Occorre chiarire, ancora, che la normativa impugnata é connessa al
sistema con il quale il legislatore intese perseguire
l'obiettivo di adeguare, attraverso il meccanismo della cosiddetta perequazione
automatica, i trattamenti di pensione all'aumento del costo della vita.
3. - La normativa generale (art. 10 della l. 3 giugno 1975, n. 160)
comportò, adunque, che le pensioni dell'assicurazione
generale obbligatoria venissero rivalutate, secondo un
criterio di gradualità, a decorrere dal l gennaio del secondo anno successivo a
quello di decorrenza del pensionamento.
E nell'ambito della riconosciuta discrezionalità del legislatore, ai fini
di adeguamento delle posizioni pensionistiche, si
colloca anche la normativa sospettata di incostituzionalità, sia pure con un
criterio di adeguamento temporalmente difforme da
quello - qui esaminato - della legge del 1975, ma in un certo qual modo più
favorevole.
In particolare, la citata norma di cui all'art. 1 del
d.l. n. 942/1977 (che é quella in specifico riferimento, concernendo le
doglianze la sfera di applicazione riferita ai soli
iscritti a fondi sostitutivi o integrativi) invece di costringere i pensionati
ivi contemplati alla attesa di almeno un anno, per fruire del primo adeguamento
perequativo, limita ad un solo semestre - il secondo del 1977 - il periodo di
maturazione della pensione escluso dal primo aumento perequativo stesso. Questo, evidentemente, sul presupposto che la pensione più lontana
sia meno favorevole di quella maturata in epoca successiva. Trattasi,
come é evidente, di scelta anch'essa discrezionale, avente effetto meramente
per la salvaguardia, come ivi espressamente sancito,
dei regimi che ciò avessero previsto; necessitata fors'anche
dalla considerazione che la realizzazione in questa materia di una perfetta
identità di trattamento presupporrebbe l'emanazione di normativa del tutto
singolari: riferibili cioé - ove ciò fosse possibile
- a ciascuna concreta situazione. Ma anche in tal modo la perfetta parità non verrebbe giammai realizzata poiché proprio ad accogliersi,
in via di mera ipotesi, le pretese dei ricorrenti, estendendo il meccanismo di
perequazione automatica anche alla categoria dei pensionati del secondo
semestre del 1977, é da presumere che sarebbe poi proprio quest'ultima
categoria a conseguire maggiori vantaggi, scavalcando l'altra (quella del primo
semestre), per la più elevata base di calcolo alla quale verrebbe ad essere
commisurata la rispettiva pensione.
Nei sensi di cui sopra devono ritenersi sufficientemente giustificate le
disposizioni portate all'esame della Corte, dal momento che
la definizione della sfera temporale di applicazione della disciplina in esame
non esula, per quanto esposto e come circoscritta, da un ragionevole impiego
della discrezionalità legislativa.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi, dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1
d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito con modificazioni nella legge 27
febbraio 1978, n. 41, e 16, secondo comma, della l. 21 dicembre 1978 n. 843,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dai Pretori di Siena e di Firenze con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1986.