ORDINANZA N. 23
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 3, secondo comma, lett. a) della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove
norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 gennaio 1985 dal Pretore di Padova nel
procedimento civile vertente tra Bertelli Ferruccio c
I.N.A.D.E.L., iscritta al n.
220 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 173 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1985 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Cattani Luciano e I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 268
del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione di Cattani
Luciano.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il
Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, rispettivamente, con ordinanze del 23 gennaio 1985 (R.O. n. 220/85) del Pretore di Padova e
del 5 febbraio 1985 (R.O. n. 268/85) del
Pretore di Modena, é stata sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
secondo comma, lettera a), della legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai fini del riconoscimento
del diritto all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio, solo per il
vedovo (e non anche per la vedova), richiede le condizioni della convivenza a
carico e della inabilità a lavoro proficuo ovvero del superamento del
sessantacinquesimo anno di età;
che, con sentenza del 19
marzo 1985, n. 73, questa Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui
in motivazione, la stessa questione, nella considerazione che la materia é
ormai regolata dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, che con l'art.
che la questione sollevata, che si fonda sulle
stesse ragioni della precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lettera a), della
legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevata in riferimento agli artt.
3 e 37 Cost. dai Pretori di Padova (R.O. n. 220/85) e
di Modena (R.O. n. 268/85).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1986.