ORDINANZA N. 21
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN,
Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 6 n. 2 della Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974 n. 132, ratificata con
legge 10 aprile 1981 n. 157, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1983
dal Tribunale di Verona nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Monda e Favalli Giorgio ed altra, iscritta al n. 29 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155
dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Monda nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Verona - in sede di gravame avverso la
sentenza con la quale il Pretore di Legnago aveva riconosciuto alla malattia subita da Favalli Giorgio e Malvezzi Virginia, dipendenti della
S.p.A. Monda, durante il congedo per ferie loro concesso dall'1 al 25 agosto
1980, effetto sospensivo delle ferie stesse - con ordinanza emessa il 18
novembre 1983 (R.O. n. 29/84), ha proposto questione
di legittimità costituzionale dell'art. 6 n. 2 della Convenzione O.I.L. 24
giugno 1974 n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 10 aprile
1981 n.
che, ad avviso del giudice a quo, la violazione
del suddetto precetto costituzionale deriverebbe dal fatto che la norma
censurata, dovendo essere interpretata nel senso che la malattia sopravvenuta
nel corso delle ferie non ha effetto sospensivo di esse, assoggetta i
lavoratori dipendenti da privati ad un trattamento deteriore rispetto a quello
proprio dei pubblici dipendenti per i quali (art. 16, comma secondo, d.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509; art. 6 d.P.R.
7 novembre 1980 n. 810) il congedo ordinario si considera interrotto in caso di
ricovero ospedaliero o di gravi malattie.
Visti gli atti di costituzione della S.p.A. Monda e di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali si sollecita la
declaratoria di inammissibilità e, subordinatamente, di infondatezza della
questione.
Considerato che la suddetta ordinanza non contiene una sia pur minima
motivazione in ordine alla rilevanza della proposta
questione e che siffatta carenza argomentativa appare
tanto più grave in quanto la norma regolatrice del rapporto non sembra
ravvisabile in quella censurata perché il periodo feriale cui si riferisce la
doglianza dei nominati lavoratori si colloca in epoca anteriore all'entrata in
vigore della legge n. 157/81 di ratifica della Convenzione O.I.L. n. 132/74;
che, di conseguenza, sia per tale ultimo rilievo che
in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di
delibazione e motivazione della rilevanza da parte del giudice a quo (cfr. ord.
n. 9/85; n. 140/83; sentt.
n. 205/83; n. 127/83), la
questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 n. 2 della Convenzione
O.I.L. 24 giugno 1974 n. 132, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 157,
sollevata dal Tribunale di Verona con ordinanza emessa il 18 novembre 1983 (R.O. n. 29/84).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE
- Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI
- Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe
BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1986.