SENTENZA N. 18
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 696, comma primo, del codice di procedura civile
promossi con n. 2 ordinanze emesse il 1 ottobre 1977 dal Pretore di Bari nei
procedimenti civili vertenti tra la s.p.a. FINA ITALIANA e Bonanno GIUSEPPE e
tra la s.p.a. FINA ITALIANA e Li Muli Vittorio, iscritte ai nn.
7 e 8 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 74 e 81 dell'anno 1978.
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. FINA ITALIANA, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986
il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Napoleone Bartuli
per la s.p.a. FINA ITALIANA e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ricorso depositato il 27 settembre 1977,
Con ordinanza depositata il 1 ottobre 1977 (comunicata
il 21 e notificata il 27 dello stesso mese; pubblicata nella G.U. n. 74
del 15 marzo 1978 e iscritta al n. 7 R.O. 1978),
l'adito Pretore rilevato che l'art. 696 comma primo c.p.c.
non consente il richiesto accertamento tecnico preventivo concernente le
condizioni fisiche del resistente, sollevò d'ufficio questione d'illegittimità
costituzionale della menzionata disposizione del rito civile in
riferimento all'art. 3 Cost. perché l'urgenza di far verificare lo stato o la
condizione di una persona viene posta in una condizione deteriore rispetto a
chi ha urgenza di far verificare lo stato o la condizione di cose o di luoghi,
e in riferimento all'art. 24 Cost. perché ne riuscirebbe vulnerata la
possibilità per la parte di acquisire agli atti prove in una fase precedente al
giudizio di merito; in punto a rilevanza della proposta questione l'adito
giudice la ritenne sussistere perché la ricorrente società intendeva conseguire
e conservare la prova di fatti idonei a legittimare eventuali provvedimenti
ritenuti conseguenti alla prospettata inesattezza degli accertamenti sanitari.
1.2. - Avanti
Per il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuta, con atto
depositato il 4 aprile
2.1. - Con ordinanza emessa il l'ottobre 1977
(comunicata il 21 ottobre e notificata il 30 novembre successivi; pubblicata
nella G.U. n. 81 del 22 marzo 1978 e iscritta al n. 8 R.O.
1978) nel procedimento ex art. 696 c.p.c. intentato
dalla FINA ITALIANA s.p.a. contro il dipendente Li
Muli Vittorio, la cui posizione sostanziale e procedurale non era diversa da
quella del Bonanno, il Pretore di Bari ha giudicato rilevante e non
manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art.
696 comma primo c.p.c. nella parte in cui, limitando
l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo alla verifica dello stato
dei luoghi o della qualità o condizione di cose, esclude l'ammissibilità dello
stesso mezzo istruttorio per la verifica dello stato o della condizione o della
qualità della persona.
2.2. - Avanti
3.1. - Nell'imminenza della pubblica udienza la difesa della FINA
ITALIANA s.p.a. ha versato nei due incidenti memoria
illustrativa in cui ha svolto altre argomentazioni a sostegno delle
conclusioni di fondatezza della questione.
3.2. - Alla pubblica udienza dell'8 gennaio
1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto
congiunta relazione sui due incidenti, hanno parlato l'avv. Bartuli
per
Considerato in diritto
4.1. - I due incidenti vanno riuniti sia perché oggetto ne é la stessa
questione d'illegittimità costituzionale sia perché i procedimenti svoltisi avanti il Pretore di Bari, dai quali sono
originati, differiscono sol per essere due i dipendenti peraltro non evocati né
presenti nei procedimenti stessi, né costituitisi in questa sede.
4.2. - La questione d'incostituzionalità, nei termini in cui é stata
prospettata, é inammissibile per i motivi, sui quali ha in
particolar guisa insistito l'Avvocatura generale dello Stato negli
scritti e nella trattazione orale senza incontrare persuasive obiezioni nelle
difese della FINA ITALIANA s.p.a..
Porre invero la persona umana sullo stesso piano dei luoghi e delle cose,
che l'art. 696 comma primo c.p.c. identifica quali obietti di accertamento tecnico preventivo, é lecito sol a
chi ometta di considerare che la persona umana, cui ci si riferisce nel
dispositivo delle ordinanze di rimessione, non può
formare oggetto di procedimenti cautelari, né il corpo umano, cui ci si riferisce
nella motivazione delle stesse, può essere considerato avulso dalla persona
laddove tale inseparabilità non sussiste per i beni economici: diversità che
emerge anche dagli artt. 2 e 42
della Carta costituzionale, il primo dei quali considera la personalità
dell'uomo e il secondo la proprietà pubblica e privata.
Né ha questa Corte mancato, con sent.
n. 326/1983, di ammonire che la legislazione
italiana, ove confondesse il credito del dipendente per infortunio sul lavoro
tra i debiti chirografari del datore di lavoro, regredirebbe ai tempi in cui il
lavoro dell'uomo a vantaggio di altri simili si allineava sul piano delle locationes bovis et rei.
In secondo luogo - e data per concessa la equiparabilità
tra corpo umano, preso nel suo complesso, e beni economici e ipotizzata la
idoneità del corpo umano a formare oggetto di accertamenti tecnici preventivi -
le ordinanze di rimessione non sono riuscite ad
identificare il " bene della vita " che l'accertamento preventivo
mirerebbe a preservare dalle ingiurie del tempo: il Pretore di Bari si é
limitato a registrare l'intendimento, dalla datrice di lavoro espresso nel
ricorso ex art. 693 c.p.c., di precostituire prove da
utilizzare in eventuali iniziative future non identificate né identificabili
perché non consta che i due dipendenti si fossero giovati degli accertamenti
effettuati ai sensi dell'art.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 7, 8 R.O. 1978, dichiara
inammissibile la questione di illegittimità
costituzionale del l'art. 696 comma primo c.p.c.
sollevata dal Pretore di Bari, in riferimento agli artt.
3 e 24 commi primo e secondo Cost. nella parte in cui,
limitando l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo alla verifica
dello stato dei luoghi e della qualità o condizione di cose, esclude,
l'ammissibilità dello stesso mezzo istruttorio per la verifica dello stato o
della condizione o della qualità della persona umana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1986.