SENTENZA N. 16
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 del d.P.R. 29 settembre
1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi) e 27, 28 e 29 del d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 633, promossi con due ordinanze emesse il 6 luglio e il 16
ottobre 1978 dalla Commissione tributaria di I grado di Como sui ricorsi
proposti da Giambrone Paolo e Manifattura Cameroni Paolo ed altro, iscritte ai nn.
608 e 639 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 45 e 58 dell'anno 1979;
visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre
1985 il Giudice relatore Gallo.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 6 luglio 1978,
La questione trovava la sua origine nell'opposizione proposta da tale
Salvatore Giambrone al provvedimento con cui
l'Ufficio predetto gli aveva inflitto una pena pecuniaria di Lit. centomila per
avere omesso di allegare alla dichiarazione le attestazioni comprovanti il
versamento delle ritenute effettuate ai dipendenti nel
All'udienza del 7 giugno 1978 il rappresentante dell'Ufficio aveva
confermato che effettivamente l'impiegato addetto alla ricezione delle dichiarazioni
non suole elencare sulla ricevuta gli allegati perché all'apertura del plico
procede successivamente il funzionario responsabile.
Secondo l'ordinanza il ricorrente, però, non poteva
addurre alcuna prova in contrasto con le risultanze degli atti d'ufficio, a
causa del disposto del 1 comma dell'articolo impugnato. Conseguentemente, una
siffatta normativa era da ritenersi incompatibile con il diritto costituzionale
di difesa sancito nell'art. 24 Cost. perché impedisce
al contribuente di dimostrare in alcun modo l'adempimento dell'onere di legge,
costringendolo a subire gli effetti sanzionatori
conseguenti alla reiezione del ricorso.
Analoga incompatibilità, sempre riguardo allo stesso parametro
costituzionale, veniva denunziata dallo stesso giudice
tributario, con successiva ordinanza 16 ottobre 1978, nei confronti degli artt. 27, 28 e 29 del d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633.
Secondo l'ordinanza, nulla disponendo le dette norme circa il rilascio di
ricevuta della dichiarazione annuale dell'I.V.A. e dei documenti ad essa allegati, veniva a determinarsi situazione anche più
grave della precedente, in quanto il contribuente, privo persino di una
qualunque ricevuta, non avrebbe potuto offrire alcuna diversa prova
dell'adempimento per il divieto di cui al 5 co.,
dell'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972,
che non consente né prova testimoniale né giuramento decisorio.
Nella specie, l'Ufficio I.V.A. aveva irrogato
pena pecuniaria a tale Paolo Cameroni, contestandogli
di avere omesso di allegare alla denunzia l'elenco dei clienti. Ma il contribuente si era opposto asserendo di avere
allegato l'elenco.
In ambo i giudizi é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato che ha chiesto per ambo le questioni dichiarazione d'infondatezza.
Considerato in diritto
Le questioni sollevate dalla due ordinanze, pur
presentando qualche particolare profilo, sono identiche nella sostanza e si
riferiscono allo stesso parametro costituzionale: possono, quindi, essere
decise con unica pronunzia.
Per quanto riguarda la questione proposta dalla prima ordinanza, non
sembra che il disposto denunziato comporti le
conseguenze d'illegittimità prospettate dal giudice tributario. Se - come risulta dall'ordinanza - l'Ufficio non rilascia ricevuta
degli allegati e, d'altra parte, la legge non la prescrive, Così come si
arguisce dal fatto che consente la spedizione del plico anche a mezzo posta,
sembra evidente che la preclusione, di cui all'ultimo inciso del 2 co. dell'art. 12 denunziato, non possa che riferirsi
esclusivamente alla prova della presentazione della dichiarazione - come
correttamente sostiene l'Avvocatura - ma non dunque a quella concernente
l'effettiva allegazione dei documenti.
Ne consegue che, se l'Ufficio contesti l'omessa allegazione e il
contribuente protesti invece di avere allegati i documenti, questi é ammesso a
provare le sue affermazioni senza alcun pregiudizio derivante dalle risultanze della ricevuta, che - come s'é detto - non
riguarda gli allegati.
E poiché nella specie, il contribuente ha prodotto copia delle
attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute effettuate ai dipendenti
nel 1974, vedrà il giudice di merito se, essendovi di esse
traccia nella dichiarazione presentata, la prova logica sostenga o meno
l'assunto dell'opponente. Il quale, peraltro, nel tempo dell'ordinanza (1978),
ben avrebbe potuto anche avvalersi dei mezzi di prova, che all'epoca la
giurisprudenza riteneva ammissibili, essendo stato il divieto di alcune prove introdotto soltanto con la sostituzione
dell'art. 35 del d.P.R. 636/1972, avvenuta ad opera
dell'art. 23 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739.
Comunque la si riguardi, la sollevata questione
non é fondata.
Né migliore giudizio può incontrare l'altra
questione, non essendo esatto che, - come invece vorrebbe la seconda ordinanza
- gli impugnati articoli del d.P.R. n. 633/1972 non
prevedono il rilascio di alcuna ricevuta al
contribuente che presenta la dichiarazione annuale dell'I.V.A..
Al contrario, come ben osserva l'Avvocatura, l'art.
Una ricevuta, perciò, viene rilasciata, ed anzi,
nell'ultimo foglio del modello sono riportate delle "avvertenze", che
riproducono sostanzialmente le disposizioni dettate, per la dichiarazione dei
redditi, dal già citato art. 12 del d.P.R. n.
600/1973.
Si ripropone, pertanto, la medesima situazione
esaminata a proposito della precedente ordinanza, per la quale valgono le
stesse considerazioni ed identiche questioni d'infondatezza.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi, dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973 n. 600, nonché degli artt. 27, 28 e
29 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, sollevate dalla
Commissione Tributaria di I grado di Como
rispettivamente con ordd. 6 luglio
1978 (n. 608/78) e 16 ottobre 1978 (n. 639/78).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Albero MALAGUGINI - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1986.