SENTENZA N. 13
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, d.lgt. 8
marzo 1945, n. 90 (Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle
donazioni) e dell'articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123 (Equiparazione
dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale) promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 febbraio 1977 dalla Corte d'appello di Roma nel
procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e Marsili Adriana iscritta al n. 415 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 293 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 21 aprile 1978 dalla Corte di cassazione sul
ricorso proposto dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Negri
Clementi Maria Sidonia ed altri iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 dell'anno 1979.
Visto l'atto di costituzione di Negri Clementi Maria
Sidonia nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985
il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi l'avv. Franco Salvucci
per Negri Clementi e l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 28 febbraio 1977, n. 415 r.o.
1977
Identica questione é stata sollevata dalla Corte di
cassazione con ordinanza del 21 aprile 1978, n. 565 r.o.
1978.
2. - Nel primo giudizio é intervenuta con atto 10 novembre
Nel secondo giudizio é intervenuto invece il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo nello stesso senso
dell'infondatezza e richiamando la citata sentenza della Corte.
3. - Nel secondo procedimento (r.o. n.
565/1978) si sono costituite altresì le parti private Maria
Sidonia Negri Clementi e Irene Mercedes
Negri Clementi, rappresentate e difese dall'avv. Francesco Salvucci
di Roma, con atto del 21 dicembre 1978, concludendo
per la fondatezza della questione sollevata dalla Corte di cassazione.
Con successive memorie del 25 settembre e del 5 novembre 1985 la stessa
parte privata Maria Sidonia
Negri Clementi ha ulteriormente illustrato la propria tesi a favore della illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Considerato in diritto
1. - L'identità della questione sollevata nei due giudizi ne consiglia la
riunione e la definizione con unica sentenza.
La questione sulla quale
In effetti l'ultimo comma dell'art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale n. 90 del 1945 stabilisce per i successori
chiamati per rappresentazione un sistema di tassazione in ragione non
dell'immediatezza della loro chiamata, ma del grado dell'eventuale parentela
con il de cuius. Cosicché mentre ai discendenti dei
figli legittimi viene assicurato un determinato
trattamento fiscale in dipendenza della parentela diretta con l'autore della
successione, ai discendenti dei figli adottivi viene applicata invece
l'aliquota di imposta prevista per la successione tra estranei, in quanto
mancherebbe un identico rapporto di parentela.
Né vale a superare tale disparità - come si legge nelle ordinanze di rimessione - l'articolo unico della legge n. 1123 del 1955
che, pur segnando una tappa significativa
nell'equiparazione tra figli legittimi e adottivi in materia fiscale, ha una
portata circoscritta alla successione da adottante ad adottato e non può quindi
trovare applicazione al di fuori di tale ipotesi. Tale é del
resto il diritto vivente alla luce della giurisprudenza ordinaria.
Ritengono i giudici a quibus che la disparità
ora descritta leda il principio di uguaglianza,
discriminando arbitrariamente in materia fiscale tra discendenti dei figli
legittimi e discendenti dei figli adottivi, quando dal punto di vista del
diritto civile tale discriminazione non ha più luogo.
2. - La questione é fondata.
Rettamente le ordinanze di rimessione, nel
valutare l'adeguatezza delle disposizioni impugnate al parametro costituzionale
di riferimento e quindi al principio di uguaglianza,
pongono l'accento sul sistema normativo che regola l'istituto della successione
per rappresentazione, cogliendo l'antinomia in cui si pone il legislatore nel
disciplinare la materia tributaria in tema di successione - quando essa attenga
ai discendenti dei figli adottivi - in modo contraddittorio rispetto alla
regolamentazione della successione stessa ed alla logica giuridica che ad essa
presiede.
L'art. 468 c.c. infatti chiama alla successione,
assieme agli altri soggetti espressamente indicati, anche i discendenti del
figlio adottivo che non possa o non voglia accettare l'eredità, senza
discriminazione alcuna rispetto ai discendenti del figlio legittimo. La
funzione dell'istituto é quella di tutelare gli interessi della famiglia del
mancato erede o legatario diretto, impedendo che essa venga
privata dei beni del de cuius, solo perché il
genitore non ha potuto o non ha voluto accettarli.
Non può quindi negarsi l'esistenza, ai fini della rappresentazione
ereditaria, di un rapporto civile tra adottante e discendenti dell'adottato,
cui l'ordinamento attribuisce un preciso rilievo, derivante dall'adozione ed
equivalente a quello di parentela.
Se tale é la logica giuridica del sistema, improntato alla tutela
dell'adottato e dei suoi discendenti alla stessa stregua del figlio legittimo,
del tutto arbitraria si rivela la discriminazione introdotta dal legislatore
tributario tra i discendenti del mancato crede-figlio legittimo e quelli del mancato erede-figlio
adottivo, con il sottoporre il patrimonio ereditato da quest'ultimo
ad una tassazione più sfavorevole, quale quella prevista per gli estranei.
Una volta quindi che la legge civile parifica la tutela successoria della
famiglia del figlio adottivo a quella della famiglia del figlio legittimo, la
mancata estensione di tale parificazione nel diritto tributario assume il
significato di un irragionevole arbitrio, come tale lesivo del principio di uguaglianza.
Restano Così superati gli argomenti deducibili dall'art. 300 c.c. che
furono posti a base della sentenza di questa Corte n. 71 del 1976 per
respingere la medesima questione ora proposta.
Del resto, occorre osservare che la conclusione allora raggiunta é oggi
contrastata dalla giurisprudenza ordinaria, la quale ha ritenuto, anche alla
luce del nuovo clima normativo, che l'esclusione del rapporto civile derivante
dal vincolo di adozione tra l'adottante e la famiglia
dell'adottato riguardi unicamente la famiglia di origine di quest'ultimo
e non anche quella da lui costituita (cfr. le ordinanze di rimessione della
Corte di cassazione e della Corte d'appello di Roma).
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme
impugnate in parte qua.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, ultimo comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90
e dell'articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui, per
i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che
succedono a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale più
sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1986.