ORDINANZA N. 10
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, recante " Interventi per
alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali "
promosso con ricorso della regione Piemonte, notificato il 26 febbraio 1979,
depositato in cancelleria l'8 marzo 1979 ed iscritto al n. 6 del registro
ricorsi 1979.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre
1985 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 febbraio 1979, la regione
Piemonte ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 19 gennaio 1979, n. 17 (Interventi per alcune zone del territorio
nazionale colpite da calamità naturali) nella parte in cui riserva alla
competenza dello Stato i lavori di costruzione, sistemazione e riparazione
delle opere idrauliche di II e III categoria ricadenti
nei bacini a carattere interregionale, nonché le opere di pronto intervento da
eseguirsi in Piemonte; per asserito contrasto con gil
artt. 117 e 118 della Costituzione;
che, nel relativo giudizio, si é costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'infondatezza
dell'impugnativa.
Considerato che analoga questione (relativa alla precedente legge 3
gennaio 1978, n. 2) é stata dichiarata non fondata da questa Corte con la
sentenza 9 luglio 1984, n. 188, che ha escluso lesioni dirette della sfera di autonomia garantita alle Regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione ogni volta che il
legislatore nazionale ravvisi, nella necessità di intervenire con misure
urgenti e indilazionabili in zone colpite da calamità
naturali, un preminente interesse nazionale da tutelare, in quanto tali
interventi esigono un indirizzo unitario, sia dal punto di vista programmatico
che organizzativo, che soltanto lo Stato può adeguatamente assicurare; tanto
più quando tali misure riguardino opere idrauliche di II e III categoria
ricadenti in bacini idrografici considerati interregionali ai sensi dell'art.
89 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
che le opere di II e III categoria che
che, pertanto, non essendo emerse nuove
argomentazioni che inducano
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1979, n. 17
(Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità
naturali) sollevata con il ricorso della regione Piemonte indicato in epigrafe,
in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1986.