Ordinanza n.10 del 1986

 

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ORDINANZA N. 10

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, recante " Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali " promosso con ricorso della regione Piemonte, notificato il 26 febbraio 1979, depositato in cancelleria l'8 marzo 1979 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1979.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 febbraio 1979, la regione Piemonte ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1979, n. 17 (Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali) nella parte in cui riserva alla competenza dello Stato i lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche di II e III categoria ricadenti nei bacini a carattere interregionale, nonché le opere di pronto intervento da eseguirsi in Piemonte; per asserito contrasto con gil artt. 117 e 118 della Costituzione;

che, nel relativo giudizio, si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'infondatezza dell'impugnativa.

Considerato che analoga questione (relativa alla precedente legge 3 gennaio 1978, n. 2) é stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza 9 luglio 1984, n. 188, che ha escluso lesioni dirette della sfera di autonomia garantita alle Regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione ogni volta che il legislatore nazionale ravvisi, nella necessità di intervenire con misure urgenti e indilazionabili in zone colpite da calamità naturali, un preminente interesse nazionale da tutelare, in quanto tali interventi esigono un indirizzo unitario, sia dal punto di vista programmatico che organizzativo, che soltanto lo Stato può adeguatamente assicurare; tanto più quando tali misure riguardino opere idrauliche di II e III categoria ricadenti in bacini idrografici considerati interregionali ai sensi dell'art. 89 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

che le opere di II e III categoria che la Regione ricorrente rivendica alla sua competenza ricadono senz'altro nel bacino idrografico del Po, ricompreso tra i bacini definiti interregionali dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1977 (la cui legittimità é stata affermata dalla sentenza di questa Corte del 9 luglio 1984, n. 188);

che, pertanto, non essendo emerse nuove argomentazioni che inducano la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, il ricorso va dichiarato manifestamente infondato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1979, n. 17 (Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali) sollevata con il ricorso della regione Piemonte indicato in epigrafe, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

 

Livio PALADIN - Oronzo REALE - Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1986.