Ordinanza n.9 del 1986

 

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ORDINANZA N. 9

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 244 del codice civile in relazione all'art. 235 stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 novembre 1983 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Esposito Giovanni e S.S. iscritta al n. 870 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 1 giugno 1984 dal tribunale di Savona nel procedimento civile vestente tra Pantaleo Gianluigi e Dotta Claudia ed altro iscritta al n. 1277 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 24 aprile 1984 dal tribunale di Savona nel procedimento civile vertente tra Oliveri Dorino e Oliveri Michela ed altra iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che, con ordinanza in data 24 aprile 1980 (n. 250 del reg. ord. 1985) il tribunale di Savona ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, in relazione all'art. 235 del codice civile, nella parte in cui non prevede, in caso di adulterio della moglie, che il termine di proposizione dell'azione di disconoscimento di paternità da parte del marito possa decorrere, oltre che dalla nascita del figlio, anche dal momento in cui il marito stesso venga successivamente a conoscenza dell'adulterio, assumendo violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che la medesima questione viene altresì sollevata dal tribunale di Napoli con ordinanza emessa in data 30 novembre 1983 (n. 870 del reg. ord. 1984);

che lo stesso tribunale di Savona, con altra ordinanza in data l giugno 1984 (n. 1277 del reg. ord. 1984), nel sollevare analoga questione, estende la censura di incostituzionalità della normativa a tutti i " fatti che rendono ammissibile il disconoscimento ";

che i relativi giudizi attinenti alla stessa norma possono essere insieme decisi;

considerato che questa Corte, con la sentenza n. 134 del 1985 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine per l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito é venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie, il che impone di dichiarare la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, sollevata in termini coincidenti dalle ordinanze oggi esaminate, peraltro tutte antecedenti alla ricordata sentenza;

che con riferimento all'ordinanza del tribunale di Savona (n. 1277 del reg. ord. 1984) con cui si estende la censura a tutti i casi in cui il disconoscimento di paternità é ammesso, occorre rilevare che, come risulta dal testo stesso dell'ordinanza de qua, nella specie il giudizio a quo riguardava un caso di disconoscimento per adulterio;

che, conseguentemente, la questione di costituzionalità concernente casi diversi da quello oggetto del giudizio nel corso del quale la stessa é stata sollevata si appalesa inammissibile perché manifestamente irrilevante.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 stesso codice, che il termine per l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito é venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie, sollevate dai tribunali di Savona e di Napoli con le ordinanze di cui in epigrafe (questione già dichiarata fondata con sentenza n. 134 del 1985);

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione, di legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, codice civile, nella parte in cui dispone che l'azione di disconoscimento sia proponibile dal padre entro il termine decorrente dalla nascita del figlio o dalla relativa notizia e non dalla conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento, limitatamente alle ipotesi diverse dall'adulterio della moglie, sollevata con l'ordinanza del tribunale di Savona emessa in data l giugno 1984 (n. 1277 del reg. ord. 1984) di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

 

Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1986.