Ordinanza n. 8 del 1986

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SENTENZA N. 8

ANNO 1986

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

Prof. LIVIO PALADIN, Presidente

Avv. ORONZO REALE

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo e secondo comma, legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); art. 6, d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modifiche nella legge 11 agosto 1972, n. 485, promosso con l'ordinanza emessa il 23 maggio 1978 dalla Corte d'Appello di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Loi Mariangela e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 dell'anno 1979;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

Con citazione notificata il 21 ottobre 1971 Loi Mariangela conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, l'I.N.P.S., chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a percepire gli assegni familiari agricoli per la madre, convivente a carico.

Il giudice adito accoglieva solo parzialmente, con decorrenza dall'1 luglio 1972, la domanda ritenendo che anteriormente a tale data facevano difetto le condizioni di legge per la erogazione della prestazione richiesta in quanto la madre dell'attrice era risultata titolare di redditi misti (da pensione, da fabbricati e da coltivazione di terreni) per un importo complessivo mensile (lire 28.936) superiore al limite (lire 21.000 mensili) posto dall'art. 43 della legge n. 153 del 1969 come ostativo alla corresponsione degli assegni familiari per il genitore a carico, limite diverso ed inferiore a quello (lire 30.000 mensili) posto dalla medesima norma per il caso di genitore titolare di solo reddito da pensione.

La diversa quantificazione di detto limite - correlata alla natura mista o di sola pensione del reddito - era poi venuta meno nelle more del giudizio, avendone il d.l. 30 giugno 1972 n. 267 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485) fissato la misura unica nella complessiva somma di lire 41.600 mensili, indipendentemente dalla natura dei relativi proventi, sicché dalla data della così disposta innovazione poteva trovare accoglimento la domanda.

Avverso la sentenza proponeva appello la Loi, eccependo, fra l'altro, l'incostituzionalità delle norme che avevano consentito il parziale disconoscimento delle sue pretese.

La Corte d'Appello di Cagliari, in accoglimento dell'eccezione - ritenuta rilevante perché l'eventuale caducazione di dette norme avrebbe condotto al riconoscimento del diritto vantato dalla Loi anche per il periodo anteriore all'l luglio 1972 -, sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 43, commi primo e secondo della legge 30 aprile 1969 n. 153 e 6 del d.l. 30 giugno 1972 n. 267 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972 n. 485), nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del genitore a carico non derivanti esclusivamente da pensione, prevedevano un limite ostativo al conseguimento del diritto agli assegni familiari diverso ed inferiore rispetto a quello previsto per i redditi derivanti esclusivamente da pensione.

Osservava che tale diversità si poneva in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per l'irrazionale disparità di trattamento operata in danno di titolari di redditi misti, nonché con l'art. 38 Cost., risultandone frustrata la garanzia, posta in tale norma, di idonee provvidenze in favore dei cittadini inabili e sprovvisti di mezzi.

Rilevava, in particolare, che la natura degli assegni familiari si caratterizzava per la loro funzione integrativa del salario, in guisa da porre in condizione il capo-famiglia di assolvere l'onere di provvedere al mantenimento dei familiari a carico, sicché appariva contraddittorio negarne l'erogazione per il genitore che goda di un reddito inferiore a quello dallo stesso legislatore ritenuto, in identiche condizioni, insufficiente all'autonomo sostentamento del titolare.

L'ordinanza, emessa il 23 maggio 1978 ed iscritta al R. 0. n. 533/78, regolarmente comunicata e notificata, é stata pubblicata con la Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1979, n. 24.

Nessuno si é costituito.

 

 

Considerato in diritto

 

 

La Corte d'Appello di Cagliari, con l'ordinanza in epigrafe (R. 0. n. 533/78), dubita della legittimità costituzionale dell'art. 43, commi primo e secondo, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici. e norme in materia di sicurezza sociale) e dell'art. 6, D. L. 30 giugno 1972, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost..

L'art. 43 della legge n. 153 del 1969, prima della modificazione avvenuta con le leggi successive che avevano, dal 1 luglio 1972, unificato i limiti reddituali per il periodo anteriore alla detta data, per l'erogazione degli assegni familiari a favore del genitore a carico (nella specie, la madre della ricorrente), richiedeva la titolarità di redditi misti (nella specie, da pensione, fabbricati e coltivazione terreni) per un ammontare non superiore a lire 21.000 mensili, mentre, per il reddito da sola pensione, il limite era di lire 30.000 mensili.

La Corte remittente, ricordata la funzione degli assegni familiari come integrativa del salario, ha rilevato una ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento in danno dei titolari di redditi misti (violazione dell'art. 3 Cost.) e la frustrazione della garanzia di idonee provvidenze in favore di cittadini inabili e sprovvisti di mezzi (art. 38 Cost.).

La questione é fondata.

Questa Corte, con sentenza n. 128 del 1975, ha già ritenuto la parziale illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, tra le altre, anche delle norme ora denunciate, considerando che:

a) il legislatore, in attuazione dell'art. 38 - secondo comma, Cost., aveva realizzato, sia pure con gradualità nel tempo, il miglioramento dei trattamenti pensionistici ed assistenziali con riguardo all'assistenza di un coniuge a carico, stabilendo un importo di reddito ritenuto insufficiente all'autonomo sostentamento della persona a carico e ciò con riferimento alle esigenze minime di vita e, ragionevolmente, non aveva potuto istituire una differenza di trattamento in rapporto all'origine o provenienza del reddito;

b) per il periodo precedente non esisteva plausibile motivo che potesse ragionevolmente spiegare la pretesa eccezione, in rapporto all'origine pensionistica del reddito come causa giustificativa di una elevazione del limite di legge e validi motivi che potessero sorreggere una differenziazione in ragione della provenienza del reddito;

c) in altri termini, posto un limite come indice dell'insufficienza del reddito del familiare per il suo mantenimento autonomo, rimaneva del tutto irrilevante il riferimento alla natura ed alla provenienza dei redditi.

In conclusione, la Corte affermava l'irrazionalità del diverso trattamento attuato dalle disposizioni denunciate, con la distinzione tra i redditi derivanti esclusivamente da pensione e quelli di altra natura o provenienza, distinzione che, ormai, lo stesso legislatore aveva abolito richiedendo, con il comma secondo dell'art. 6, un'unica misura limite per i redditi o proventi di qualsiasi natura (art. 6 - secondo comma del d.l. n. 267 del 1972, conv. in legge n. 485 del 1972).

Potendosi porre, a fondamento della decisione della fattispecie, le stesse considerazioni innanzi richiamate, deve, quindi, dichiararsi la parziale illegittimità dell'art. 43 - secondo comma, legge 30 aprile 1969, n. 153, per contrasto con il principio di eguaglianza sancito dallo stesso art. 3 Cost..

Resta assorbita ogni altra considerazione in ordine alla denunciata violazione dell'art. 38 Cost..

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, per ipotesi di redditi del genitore a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo al conseguimento del diritto agli assegni familiari diverso da quello previsto per i redditi derivanti esclusivamente da pensione.

 

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

LIVIO PALADIN, PRESIDENTE

FRANCESCO GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1986.