SENTENZA N. 7
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 18, secondo comma, legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della
attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) promosso con
ordinanza emessa il 15 dicembre 1977 dal Pretore di Varese nel procedimento
civile vertente tra Baratelli Enrico e Ditta S.a.s. Plastak Machinery ed altro,
iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 285 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre
1985 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
Con ricorso al Pretore di Varese, Baratelli
Enrico esponeva che il 10 ottobre 1972 era stato licenziato dalla S.a.s. Plastak Machinery; che, con
sentenza 28 febbraio 1974, lo stesso Pretore, dichiarando nullo il
licenziamento, lo aveva reintegrato nel posto di lavoro, con la condanna della
nominata società al risarcimento del danno nella misura di nove mensilità di
retribuzione; che il 4 marzo 1974 aveva transatto la lite dichiarando di
dimettersi ed ottenendo l'impegno della datrice di lavoro alla regolarizzazione
della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. per il periodo compreso fra la
data della sentenza di reintegrazione e quella del licenziamento; che tale
regolarizzazione non era avvenuta e l'I.N.P.S., dal canto suo, gli aveva rifiutato l'erogazione
dell'indennità di disoccupazione assumendo, con riferimento al periodo
suddetto, che le somme versate a titolo risarcitorio
per il licenziamento illegittimo non erano soggette a contribuzione
assicurativa.
Tanto premesso, il Baratelli chiedeva che della
S.a.s. Plastak Machinery si
dichiarasse l'obbligo al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali
per il periodo 10 ottobre 1972-28 febbraio 1974, quanto meno
sulla base delle nove mensilità di retribuzione corrisposte a titolo di
risarcimento del danno, e che l'I.N.P.S. fosse, da un lato, dichiarato tenuto a
ricevere i contributi stessi e, dall'altro, condannato all'erogazione
dell'indennità di disoccupazione.
Il giudice adito, con ordinanza emessa il 15 dicembre
1977 (R.O. n. 360/78) ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970
n.
Il giudice a quo ha rilevato che, nell'interpretazione della norma
censurata, debba ritenersi jus
receptum che al lavoratore licenziato compete, per il
suddetto periodo, il solo risarcimento del danno e non già questo in aggiunta
alle normali retribuzioni, dal che, appunto, nasce il problema di una efficace
tutela previdenziale relativamente al medesimo periodo.
Se é vero che il risarcimento del danno configura un quid pluris rispetto alle retribuzioni perdute, in guisa che
delle relative erogazioni economiche non può non
tenersi conto anche a fini previdenziali, come é stato ritenuto da Cass. 23
maggio 1976 n. 1927, non é men vero che, in quest'ottica, le esigenze della tutela suddetta risultano
efficacemente assicurate soltanto nel caso in cui l'ammontare del danno liquidato
sia almeno pari al complessivo importo delle retribuzioni che sarebbero state
versate nel periodo in questione se non vi fosse stata
interruzione delle prestazioni lavorative.
Il problema permane, invece, nei casi in cui, come in quello di specie
(nel quale, a fronte di un periodo di carenza
retributiva pari a 17 mesi, vi é stato un risarcimento commisurato a sole nove
mensilità di retribuzione), l'ammontare del danno liquidato sia inferiore a
quello delle retribuzioni perdute.
Le varie soluzioni, in tali casi teoricamente prospettabili, risultano tutte inaccoglibili.
Cosl', innanzitutto,
quelle per cui i contributi dovrebbero essere commisurati alle retribuzioni
" virtuali ", come se il rapporto di lavoro avesse avuto regolare
esecuzione: la soluzione sarebbe appagante ai fini di compiutezza della tutela
assicurativa del lavoratore illegittimamente licenziato, oltre che coerente con
l'efficacia cosiddetta reale dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro
(che postula la continuità del rapporto), ma é resistita dal disposto dell'art.
12 della legge n. 153/69, che considera base imponibile agli effetti
contributivi solo tutto ciò che sia dal datore di lavoro " dovuto "
in dipendenza del rapporto, laddove, nel periodo in questione, alla stregua dei
ricordati risultati interpretativi, la norma censurata esclude che le
retribuzioni sono " dovute ", riconoscendo soltanto il diritto al
risarcimento del danno.
D'altra parte, la soluzione di ritenere carente, nel medesimo periodo,
ogni obbligo contributivo urta contro lo spirito della legge n. 300/70, la
quale, essendo orientata nel senso di assicurare al lavoratore illegittimamente
licenziato una più intensa tutela, difficilmente può legittimare una operazione ermeneutica che si proponga di ovviare al
silenzio serbato sul punto in contestazione con l'individuazione di un
implicito diniego di quelle provvidenze riconosciute, invece, ad altri
lavoratori temporancamente sprovvisti di occupazione
per fatto proprio (ivi compresa l'indennità di disoccupazione).
Se, per contro, si ritiene retribuzione imponibile il solo ammontare del
danno liquidato, si incontra preliminarmente la
difficoltà di riferire la contribuzione a precisi periodi di paga; e
quand'anche questa fosse superabile rapportando ai mesi decorsi l'ammontare
suddetto, si otterrebbe, comunque, il risultato di un imponibile mensile
inferiore a quello delle retribuzioni teoricamente maturate, con possibili
riflessi negativi ai fini pensionistici, in danno del lavoratore che abbia
dovuto affrontare una vicenda giudiziaria di lunga durata e che si trova così
discriminato rispetto a quello che abbia potuto fruire di una pronunzia di
reintegrazione nel volgere di pochi mesi secondo lo spirito della novella n.
533/73.
In casi come quello di specie, pertanto, la norma censurata
determinerebbe, comunque, il risultato di negare del
tutto o di riconoscere in modo insufficiente (così violando l'art. 38 Cost.) la
tutela previdenziale del lavoratore illegittimamente licenziato, assoggettandolo
altresì irrazionalmente (in violazione dell'art. 3 Cost.) non solo alle
ricordate conseguenze discriminatorie connesse alla durata del giudizio, ma
anche a quelle ulteriori del deteriore trattamento che gli verrebbe riservato
rispetto al lavoratore licenziato a buon diritto, il quale, oltre che
all'indennità di occupazione (artt. 3, 37 e 45 R.D.L.
4 ottobre 1935, n. 1827 e 2, 3, 6 e 27 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636), ha
diritto anche all'accreditamento della contribuzione " figurativa "
da parte dell'I.N.P.S. per tutto il periodo di spettanza di tali indennità
(art. 10, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818).
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, é
stata pubblicata con
Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale
dello Stato, che ha insistito per la declaratoria di infondatezza
della questione.
Ha osservato, in particolare, che, secondo la sopra
riferita pronuncia della Corte di cassazione, il risarcimento del danno in
questione, presupponendo la permanenza in vita del rapporto di lavoro e
l'inadempimento dell'obbligazione retributiva, non può essere
commisurato almeno all'importo delle retribuzioni perdute.
Su tale quantificazione possono incidere, determinandone la minorazione,
circostanze accidentali alla cui stregua il danno liquidato può non coincidere
con il lucro cessante integrale: ma, per questo aspetto,
la norma si limita a regolare i rapporti fra datore di lavoro e lavoratore
senza produrre riflessi negativi sul distinto rapporto previdenziale,
geneticamente collegato a quello di lavoro, sicché, nell'ambito di questo
secondo, l'obbligazione contributiva non cessa di essere commisurabile
all'effettivo importo delle retribuzioni maturate e " dovute ", anche
ove l'intero ammontare di queste non coincida con quello del danno liquidato, a
cagione di elementi estranei al rapporto previdenziale.
Inoltre, quand'anche si volesse ritenere come unica base imponibile
l'ammontare del danno effettivamente liquidato, ogni censura di
incostituzionalità della norma sarebbe mal posta, poiché questa non
esclude l'eventuale coincidenza del danno stesso con il lucro cessante
integrale, con la conseguenza che la mancanza della medesima costituisce una
mera variabile di fatto riferibile all'accertamento contenuto sul punto nella
sentenza e non alla regula juris.
Comunque erroneo sarebbe il riferimento, a fini
comparativi, alla posizione del lavoratore licenziato a buon diritto, dovendosi
ritenere che, nelle more del giudizio di impugnazione del licenziamento, anche
al lavoratore illegittimamente licenziato e non ancora reintegrato con sentenza
esecutiva, competa il diritto all'indennità di disoccupazione ed
all'accreditamento della contribuzione figurativa.
La stessa opzione ermeneutica, consistente nella
negazione della sussistenza dell'obbligo assicurativo nel periodo de quo
sarebbe infine, compatibile con l'affermazione della piena legittimità della norma,
essendo chiaro che, in tal caso, funzione del previsto risarcimento del danno
non potrebbe non essere anche quella di tenere indenne il lavoratore del
pregiudizio subito a causa della lesione della sua posizione assicurativa.
Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Varese dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
Egli premette che il rapporto assicurativo-previdenziale
nasce al momento della costituzione del rapporto di
lavoro subordinato, ne segue le vicende e si estingue con l'estinzione del
rapporto di lavoro; che nella ipotesi di illegittimo licenziamento, prevista
dalla predetta norma che assicura la c.d. tutela reale, il rapporto di lavoro
non si interrompe per l'arco di tempo compreso tra il licenziamento e la
pronuncia giudiziale di illegittimità del licenziamento e conseguente
reintegrazione, sicché ne dovrebbe logicamente conseguire, a parere dello
stesso remittente, la persistenza del rapporto assicurativo-previdenziale e dello stesso obbligo
contributivo del datore di lavoro.
Invece, il citato art. 18 della legge n. 300 del 1970,
per il suddetto periodo prevede, a favore del lavoratore, solo il risarcimento
del danno del quale specifica l'ammontare minimo in cinque mensilità, lasciando
al giudice del relativo giudizio la determinazione del massimo, mentre prevede
il ripristino della retribuzione solo per il periodo successivo all'ordine di
reintegrazione nel posto di lavoro.
Lo stesso Pretore ricorda la giurisprudenza della Corte di cassazione,
sia in materia di risarcimento danni da licenziamento illegittimo, sia in
materia di determinazione della misura della contribuzione riferentesi
a ciò che il lavoratore riceve in dipendenza della prestazione di lavoro ed in
ogni caso, ad una somma che non può essere inferiore alla retribuzione comunque dovuta. Rileva che nella fattispecie trattasi di
risarcimento di danno liquidato in misura inferiore all'ammontare delle
retribuzioni spettanti per il periodo di durata della sospensione del rapporto di lavoro (nove mensilità, al posto di
diciassette mensilità) e ritiene, quindi, che sussista disparità di trattamento
(art. 3 Cost.) nei confronti del lavoratore licenziato per giusta causa o
giustificato motivo, il quale, oltre all'indennità di disoccupazione (artt. 3, 37, 45 del R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, e artt. 2, 3, 6, 27 del R.D.L.
14 aprile 1939, n. 636), ha diritto all'accreditamento della contribuzione
figurativa da parte dell'I.N.P.S. per tutto il periodo per il quale gli spetta
l'indennità (art. 10, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818)
ed anche rispetto al lavoratore la cui reintegrazione nel posto di lavoro sia
potuta avvenire cosl' sollecitamente da assicurare,
con il danno liquidato, anche le retribuzioni dovute per il periodo
dell'abusivo allontanamento dal posto di lavoro. Ritiene, inoltre, che sussista
anche la violazione dell'art. 38 Cost. in quanto risulta
leso il precetto della tutela previdenziale del lavoratore.
2. - La questione non é fondata.
Ora, sia i giudici di merito che
a) a seguito e per effetto dell'introduzione, da parte del legislatore
del 1970, del principio della cd. stabilità reale, il licenziamento, poi
ritenuto illegittimo, interrompe la prestazione del lavoro ma
non il rapporto di lavoro con la conseguenza che non viene meno nemmeno il
rapporto assicurativo;
b) la reintegrazione ordinata dal giudice ripristina la situazione
anteriore al licenziamento anche per quanto riguarda la prestazione, che
riprende vigore una volta eliminata la parentesi dell'illegittimo atto di
recesso;
c) per il periodo tra il licenziamento e la reintegrazione, il danno
risarcito (così qualificato, attesa la possibilità del verificarsi di più
ipotesi non tutte omogenee, sebbene riconducibili ad una sanzione risarcitoria dotata di una attitudine
plurifunzionale) si identifica anzitutto con quanto
il lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire in forza dell'obbligazione
propria del rapporto, cioé anzitutto con la
retribuzione, fatti salvi, però, il maggior danno da provarsi dal lavoratore e
l'aliunde perceptum dal lavoratore,
detraibile, se provato dal datore di lavoro;
d) per il periodo di tempo che va dal provvedimento di reintegrazione alla effettiva ripresa del lavoro, sono dovute
specificamente le retribuzioni.
Pertanto, in tale situazione, siccome il licenziamento illegittimo non
produce la cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, del rapporto assicurativo-previdenziale ad esso
collegato, e siccome anche per il periodo compreso tra il licenziamento ed il
provvedimento di reintegrazione sono dovute le retribuzioni, sia pure comprese
nel danno liquidato, e sussiste la possibilità che sia coperto tutto il periodo
di sospensione della prestazione del lavoro avendo la norma di previsione
determinato solo il minimo del danno risarcibile e non il massimo, non può assolutamente
affermarsi che non sussista l'obbligo contributivo del datore di lavoro.
L'eventualità di una determinazione del danno in misura diversa
dall'intero ammontare delle retribuzioni non dipende dalla norma di previsione
che ha lasciato al giudice la determinazione del massimo del danno, con la
possibilità che siano comprese tutte le retribuzioni
ed anche i contributi omessi, ma solo dall'oggetto della domanda del lavoratore
o dalla sentenza riparatrice.
La stessa determinazione del minimo, che questa Corte ha già ritenuto costituzionalmente legittima (sent. n. 178 del 1975
), può comprendere anche una parte delle retribuzioni dovute se risultano essere di entità inferiore alle cinque mensilità, o tutte le retribuzioni se il loro ammontare coincide con le cinque mensilità liquidate.