SENTENZA N. 5
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 55, terzo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento
delle disposizioni sulle pensioni di guerra); artt. 12 della legge 9 novembre 1961 n. 1240, e 42, secondo, terzo e
quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione
pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1978
dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Alberti
Teresa, iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre
1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento per ottenere la pensione di guerra promosso
dalla signorina Teresa Alberti,
Nel caso di specie, si tratta di una donna che avrebbe
dovuto contrarre matrimonio con un ufficiale di marina nel luglio 1940;
era stato ottenuto nel maggio il " regio assentimento ", e nel giugno
erano state chieste ed ottenute le prescritte pubblicazioni. Il 29 giugno del
1940 il tenente di vascello Giorgio Riccomini cadeva
durante un volo di ricognizione in mare.
Nel procedere ad un'analisi comparativa delle situazioni in cui il complesso normativa surricordato
assimila, ai fini pensionistici, alla vedova di guerra la donna che avrebbe
dovuto contrarre matrimonio con un soggetto perito per causa di guerra, emerge
che il caso é solo quello del rilascio di una procura al matrimonio, se si
eccettua l'altro, attinente a diverse ragioni, di una previa convivenza.
Rileva il Collegio che la ratio della normativa de qua risiederebbe nel
dar valore ad elementi precisi, validi e concordanti che attestino univocamente
della volontà di contrarre matrimonio; se così é non si spiega perché si sia
dato esclusivo rilievo alla procura, che é atto che non potrebbe avere alcuna
ragione d'essere nel caso di persone che intendessero contrarre il matrimonio
personalmente, e non ad altre manifestazioni di volontà altrettanto indicative
al riguardo, quali quelle riscontrate nella presente
fattispecie.
In una disciplina quale é l'attuale, si verserebbe perciò in una ipotesi di irragionevolezza ingiustificato perché
sarebbero considerate diverse condizioni soggettive che tali obiettivamente non
sono, con conseguente arbitrarietà di un trattamento che si risolve in
concreta, assoluta disparità. Ciò si evidenzierebbe anche con maggiore risalto
se si ha riguardo al fatto che la procura é sempre revocabile fino a che il
matrimonio non sia celebrato.
In punto di rilevanza la questione é adeguatamente motivata.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il
tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e
chiedeva che la proposta questione fosse dichiarata non fondata.
Premesso che solo l'irrazionale disparità di trattamento può condurre ad
una pronuncia di incostituzionalità, si rileva che nel
caso che ne occupa non appare irragionevole l'aver differenziato il caso di
rilascio di procura a contrarre matrimonio, che costituisce una esplicita
manifestazione di volontà, in grado di operare immediatamente, non appena si
incontri con la volontà dell'altra parte, i cui effetti possono essere impediti
unicamente da un atto formale contrario, dalle altre ipotesi (pubblicazioni e
simili) caratterizzate dal fatto che anche la semplice inerzia potrebbe
togliere ad esse qualsiasi significato.
Si evidenzia ancora che ove, ai fini dell'assimilazione allo stato di
vedovanza, si desse validità probativa anche a
qualunque altro tipo di documento, attestante un intendimento, più o meno
generico, a contrarre matrimonio, la portata della previsione normativa
verrebbe ad ampliarsi notevolmente, e si incentiverebbe così la creazione di
irreali situazioni atte ad ingenerare difficoltà di applicazione e ad alterare
la realtà dei rapporti familiari.
Considerato in diritto
1. -
La rilevanza della questione, entro i limiti della quale va mantenuto il
giudizio della Corte, derivava dal fatto che, nella specie, vi era stato da
parte del militare morto in guerra non il rilascio della procura, ma la
richiesta delle pubblicazioni, regolarmente effettuate.
2. - La questione é fondata.
Non é, intanto, senza significato che il decreto
luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, emesso in occasione della prima
guerra mondiale (art. 11), considerava " come vedova del militare la donna
che non abbia potuto contrarre matrimonio per essere il militare deceduto entro
un mese dalla data del mandato di procura o dalla richiesta delle pubblicazioni
". Né é dato rintracciare nei lavori preparatori della legge 10 agosto
1950, n. 648 alcun cenno alle ragioni della esclusione
per l'avvenuta richiesta di pubblicazioni dello stesso effetto accordato al
rilascio della procura. E lo stesso é a dirsi dei lavori preparatori della
legge 9 novembre 1961, n. 1240, che pure provvide a
sostituire l'ultimo comma dell'art. 55 della legge n. 648, espungendo, quando
la morte del militare o del civile a causa di guerra sia avvenuta entro tre
mesi dal " mandato di procura ", la ulteriore condizione che le cause
per le quali il matrimonio non fu contratto " non risultino imputabili a
volontà delle parti "; nonché dai lavori preparatori della legge n. 313
del 1968 che si limitò a riprodurre testualmente nel secondo e terzo comma
dell'art. 42 le disposizioni del penultimo e ultimo comma dell'art. 55 della
legge n. 648 del 1950 nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 1240 del
1961.
E non sembra neppure inopportuno ricordare che in un precedente caso la
stessa Corte dei Conti aveva fatto richiamo
all'intenzione del legislatore per ritenere che l'equiparazione della richiesta
di pubblicazioni al rilascio della procura già potesse desumersi in via
interpretativa dalla legge vigente.
Ma, indipendentemente dall'indicazione fornita
da tali precedenti,
3. - L'Avvocatura dello Stato contesta che nel diverso trattamento delle
due ipotesi il legislatore abbia toccato i limiti della non ragionevolezza
perché " sul piano volitivo le quantità di volontà manifestata nelle due
fattispecie non sono coincidenti " e ammonisce che l'equiparazione alla
procura di " qualunque altro tipo di documento attestante un intendimento
a contrarre matrimonio " creerebbe difficoltà di applicazione
con riflessi sul settore della pensionistica ordinaria.
Ma né l'una né l'altra obiezione sono
convincenti.
Non la seconda perché l'equiparazione sulla quale
Non la prima perché " sul piano volitivo " la richiesta di
pubblicazioni ha un valore quanto meno non inferiore
al rilascio della procura.
Che rispetto alle richieste pubblicazioni possa verificarsi, come dice
l'Avvocatura, un atto di pentimento, é circostanza che si può verificare anche
rispetto al rilascio della procura; in entrambi i casi i
nubendi possono pentirsi fino al momento della celebrazione
del matrimonio.
E proprio l'avere esattamente riconosciuto, come fa l'Avvocatura, che
l'equiparazione alla vedova é fatta dalla legge con riferimento alla volontà
espressa nella procura e non alla insussistente
eguaglianza di situazioni giuridiche (vedova o equiparata a vedova) colpite
dalla morte del militare o del civile avvenuta per causa di guerra, deve
condurre a riconoscere che non si può privilegiare come espressione di volontà
la procura rispetto alla domanda di pubblicazioni.
Andando in contrario avviso, si incorrerebbe
nell'assurdo, rilevato nell'ordinanza di rimessione,
di concedere la pensione alla fidanzata in possesso di procura a contrarre
matrimonio non celebrato per la successiva morte del militare o del civile a
causa della guerra e di negarla alla fidanzata che, adempiute tutte le
formalità richieste, fra cui le pubblicazioni, " non poté contrarre
matrimonio per la morte del promesso sposo, militare o civile, avvenuta a causa
della guerra (bombardamento, mitragliamento, ecc.) la mattina stessa in cui il
matrimonio doveva essere celebrato e, al limite, nel corso della cerimonia
nuziale ".
Deve, dunque, dichiararsi la illegittimità
costituzionale, nella parte in cui non assimilano le pubblicazioni alla
procura, degli artt. 55, ultimo comma, della legge n.
648 del 1950 sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 12
della legge n. 1240 del 1961, nonché dei commi secondo
e terzo dell'art. 42 della legge n. 313 del 1968 e non, invece, del comma
quarto dello stesso articolo, pure denunciato di illegittimità costituzionale
dal giudice a quo, perché relativo a una preesistente situazione di convivenza
dei nubendi, estranea alla fattispecie sottoposta
alla Corte.
Essendo poi sopravvenuto il d.P.R. 23 dicembre
1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) il
quale, all'art. 37 riproduce testualmente i commi secondo e terzo della citata
legge n. 313 del 1968, occorre anche a tale disposizione estendere, in virtù
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di
illegittimità nei termini sopra indicati.
PER QUESTI MOTIVI
a) dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento
delle disposizioni sulle pensioni di guerra) nel testo originario e nel testo
modificato dall'art. 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e
modificazioni della legislazione delle pensioni di guerra), nonché dell'art.
42, secondo e terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento
della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui non considerano
come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la
morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso
che siano state richieste le prescritte pubblicazioni;
b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, la illegittimità costituzionale dell'art. 37,
commi terzo e quarto del d.P.R. 23 dicembre 1978, n.
915, nei termini di cui al capo precedente;
e) dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo
1968, n. 313, sollevata dalla Corte dei Conti con l'ordinanza (n. 607 del reg. ord. 1978) di cui in epigrafe, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1986.