SENTENZA N. 4
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985
il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto in fatto
1. - Il 4 ottobre 1983, la sezione di sorveglianza di Bologna teneva
udienza nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia per decidere in
merito all'istanza di revoca anticipata della misura
di sicurezza, proposta da tale Intelligente Vincenzo. Questi, chiamato a
rispondere di omicidio continuato per avere cagionato
la morte dei propri genitori, era stato riconosciuto non imputabile, dal
giudice istruttore presso il Tribunale di Chiavari, per totale incapacità di
intendere e di volere, con conseguente applicazione della misura del ricovero
nel suddetto manicomio giudiziario per la durata minima di anni dieci,
decorrenti dal 23 dicembre 1981 ed aventi termine il 23 dicembre 1991. Senonché, meno di un anno e mezzo
dopo il ricovero, l'Intelligente chiedeva la revoca anticipata della misura di
sicurezza applicatagli, ed il Presidente della sezione di sorveglianza,
acquisita la relazione sanitaria, che ribadiva la pericolosità dell'internato e
ne segnalava una riacutizzazione della sintomatologia psichiatrica, fissava la
data della prescritta udienza, nel corso della quale l'Intelligente non accennava
più menomamente alla istanza di revoca anticipata, limitandosi a chiedere il
trasferimento nell'ospedale psichiatrico provinciale di Genova-Quarto.
La sezione di sorveglianza si riservava ed emetteva ordinanza (r.o. 822/1984), sollevando d'ufficio, in
riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art.
2. - Premesso che il citato precetto costituzionale ha voluto porre il
requisito della sussistenza di un nesso organico fra sezioni specializzate ed
organi giudiziari ordinari (secondo quanto ritenuto dalla stessa Corte costituzionale
con sentenza n. 76 del 1961), il giudice a quo afferma
che l'art. 70 della legge n. 354 del 1975, istituendo la sezione di
sorveglianza in ciascun distretto di Corte d'appello e in ciascuna
circoscrizione territoriale di sezione distaccata di Corte d'appello, e non
invece presso
Del resto - continua l'ordinanza - gli stessi uffici di sorveglianza,
presenti in sole 56 sedi secondo circoscrizioni non
coincidenti con quelle dei tribunali (tabella A, allegata alla legge citata),
sono totalmente autonomi sotto i profili organizzativo, funzionale ed
amministrativo rispetto ai tribunali presso i quali sono costituiti. Anche qui l'espressione presso il tribunale, di cui al cit. art.
68, sarebbe priva di significato funzionale e invece diretta ad indicare la
mera coincidenza territoriale della sede.
Lo sviluppo della funzione di sorveglianza attraverso l'ampliamento degli
spazi dell'intervento giurisdizionale nella fase dell'esecuzione della pena -
continua il giudice a quo - non é stato dalla legge del 1975 perseguito,
secondo una concezione organica ed unitaria della giurisdizione penale,
mediante il potenziamento all'interno dell'organo giudiziario ordinario, il
tribunale, dell'ufficio del giudice di sorveglianza (art. 45 dell'ord. giudiziario); bensì con la
creazione di un assetto istituzionale nuovo che, costituendo l'ufficio di
sorveglianza come organo autonomo totalmente esterno al tribunale e privo di
qualsiasi relazione con esso, ha sortito l'effetto di frantumare l'unità della
giurisdizione penale.
Gli uffici di sorveglianza costituirebbero invero, anche
territorialmente, un ordine speciale separato dagli organi ordinari nell'ambito
della Corte d'appello, ove ha sede la sezione di sorveglianza, tuttavia dalla
prima totalmente autonoma, secondo quanto riconosciuto anche dal Consiglio
superiore della Magistratura con deliberazione in data 8 marzo 1978.
La prassi avrebbe poi accentuato la condizione di totale separazione
degli uffici di sorveglianza rispetto agli organi giudiziari ordinari, sovente
collocati in diversi edifici, addirittura riconoscendo al magistrato d'appello
della sezione di sorveglianza funzioni di vigilanza nei confronti degli altri
uffici del distretto e così avallando l'esistenza di un ordine di uffici collaterale e separato dagli organi giudiziari
ordinari, in netto contrasto col disposto dell'art. 102, comma secondo, Cost., che inequivocamente
postula un rapporto di integrazione organica fra organo giudiziario ordinario e
sezione specializzata.
Né varrebbe invocare in contrario il potere di vigilanza o di temporanea
destinazione che comunque compete al Presidente della
Corte d'appello (ex art. 14, comma secondo, d.l. n. 511 del 1946), ovvero il rapporto funzionale tra uffici di sorveglianza ed
organi del pubblico ministero, non sembrando ciò sufficiente per ritenere
sussistente quel rapporto di immedesimazione di cui s'é detto. Neppure varrebbe
ad inserire la sezione di sorveglianza nel sistema degli organi giudiziari la
norma di cui all'art. 71, comma primo, della stessa legge n. 354 del 1975, che
non estende la disciplina del procedimento di sorveglianza alla
istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza, ché, anzi,
essendo in materia previsto (ex art. 640 c.p.p.) il
ricorso alla Corte d'appello come giudice di secondo grado avverso le decisioni
della sezione di sorveglianza, resta definitivamente escluso che la seconda
possa riguardarsi come sezione specializzata della prima.
3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, negando che
Considerato in diritto
1. - La sezione di sorveglianza di Bologna, reputando
che la disciplina instaurata in materia con la riforma di cui alla legge 26
luglio 1975, n. 354, peraltro modificata con la legge 12 gennaio 1977, n. 1, le
abbia conferito natura di giudice speciale piuttosto che di sezione
specializzata, denuncia l'illegittimità della propria costituzione. Ed al riguardo essa dedica larga parte della sua motivazione
ai magistrati di sorveglianza.
Si legge, infatti, nell'ordinanza: che questi, " presenti in sole 56
sedi..., sono totalmente autonomi, organizzativamente,
funzionalmente, amministrativamente rispetto ai
tribunali " presso" i quali sono costituiti "; che in tal senso
si pronunciò il Consiglio superiore della magistratura, quando, con
deliberazione 8 marzo 1978, " riconobbe sciolto da ogni legame organico
l'ufficio di sorveglianza rispetto al tribunale " e " ne riaffermò la
completa autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e finanziaria,
anche in rapporto al suo carattere policircoscrizionale
"; che " l'espressione " presso il tribunale " di cui
all'impugnato art. 68 é priva di significato funzionale essendo diretta ad
indicare la mera coincidenza della sede, di luogo geograficamente inteso
"; che, " mentre prima della riforma le più limitate funzioni del
giudice di sorveglianza erano organizzate all'interno dell'organo-tribunale
", con la riforma si é, viceversa, creato " un assetto istituzionale
nuovo ", in conseguenza del quale " il giudice di sorveglianza é
stato per così dire espulso dal tribunale " e costituito " in
autonomo organo totalmente esterno al tribunale "; che " nella prassi
in concreto degli uffici di sorveglianza si é vieppiù accentuata la condizione
di totale separazione e autonomia rispetto agli organi giudiziari ordinari,
anche con sempre più frequenti sistemazioni logistiche in edifici distinti
"; che " perciò é stata data vita ad un modello organizzativo -
ufficio di sorveglianza - totalmente innovativo, con circoscrizioni pluricircondariali, secondo ritagli geografici talvolta
capricciosi, sempre poco funzionali, privi, come si é detto, di rapporti
orizzontali con gli organi ordinari-tribunali, ma collegati tra loro ". E
" non pare sufficiente " - conclude
l'ordinanza sul punto - " a far rientrare nel sistema degli " organi
giudiziari ordinari " né il potere di vigilanza del presidente della Corte
d'appello..., né il potere di temporanea destinazione - cioé
applicazione - affidata allo stesso presidente della Corte d'appello, né,
infine, il rapporto funzionale con gli organi del pubblico ministero... ".
2. - Con l'argomentazione testé riportata, il
giudice a quo mostra palesemente di dubitare della legittimità costituzionale,
non solo della propria costituzione, ma anche degli uffici e dei magistrati di
sorveglianza; in definitiva, dubita di alcune fra le innovazioni più
qualificanti dell'attuale ordinamento penitenziario. Senonché, l'impugnazione dell'art. 70 " in
rapporto " con l'art. 68 non trova, in punto di rilevanza della proposta
questione, una plausibile giustificazione, giacché l'art. 70 prevede e
disciplina esclusivamente le sezioni di sorveglianza, mentre l'art. 68 prevede
e disciplina gli uffici di sorveglianza. Ed invero, le deduzioni afferenti a
questi ultimi, presumibilmente offerte nel disegno di puntellare la sollevata
questione, non possono valere, quand'anche ne fosse indiscutibile la
fondatezza, nei confronti della sezione di sorveglianza: esse travalicano,
infatti, i precisi termini della sollevata questione, nel senso che riguardano
pur sempre un organo distinto, per cui l'eventuale
illegittimità di questo - che, comunque, non competerebbe al giudice a quo di
denunciare - non comporterebbe l'illegittimità della sezione di sorveglianza.
3. - L'esame della questione va perciò portato prevalentemente sull'art.
70 e sugli argomenti da esso dedotti.
Tali argomenti si lasciano ridurre, a ben vedere, all'asserita e ribadita
carenza di un " rapporto di immedesimazione (o
integrazione o compenetrazione) organica " tra la sezione di sorveglianza,
da un lato, e
4. - L'insistita negazione dell'esistenza di un nesso organico tra la
sezione di sorveglianza e
Tutti gli uffici giudiziari del distretto sono posti sotto la
sorveglianza del Presidente della Corte d'appello (art. 14, secondo comma,
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 sulle " guarentigie della
magistratura "), e lo stesso Consiglio superiore della magistratura
(C.S.M.) si é pronunciato nel senso che tale norma si applica anche agli uffici
ed alle sezioni di sorveglianza: il giudice a quo, che pure rievoca il parere
del C.S.M., disconosce al
suddetto potere di sorveglianza il valore di rapporto fra la sezione di
sorveglianza e
5. - Per convalidare la denuncia di illegittimità,
il Giudice a quo invoca una sentenza di questa Corte (n. 76 del 1961),
di cui, anzi, riporta il passo nel quale si legge che l'art. 102, secondo
comma, Cost. " consente quelle sole sezioni specializzate che siano
istituite " presso " gli organi giudiziari ordinari: termine questo
con il quale si é voluto significare l'esistenza di un nesso organico, di una
compenetrazione istituzionale tra le une e gli altri ".
Senonché tale
sentenza, contrariamente a quanto si ritiene nell'ordinanza, non conforta
l'assunto. Ed invero, in quella pronuncia
La pronuncia risulta, insomma, invocata a torto; tanto che l'Avvocatura
dello Stato, sia nell'atto di intervento, sia alla
pubblica udienza, si giova proprio degli argomenti ivi contenuti per confutare
convincentemente l'ordinanza, segnalando altresì, non infondatamente, che la
sezione di sorveglianza " é per alcuni aspetti strutturali assimilabile al
Tribunale dei minorenni, rispetto al quale
Ma a riguardo di quella remota sentenza, a parte quanto si é testé osservato, non deve ignorarsi che
6. - Il costituente repubblicano ha dedicato alla giurisdizione un intero
titolo, composto di tredici articoli - quasi tutti contenenti una pluralità di
disposizioni -, cui si devono aggiungere i quattro articoli - da
Ora, limitando l'attenzione alla parte che qui interessa a quella, cioé, che disciplina l'ordinamento giudiziario sembra
irrefutabile l'affermazione che pietra angolare di questo é il C.S.M.. Per espresso dettato della
Costituzione (artt. 104-107), sono riservati al
Consiglio superiore tutti i poteri in ordine allo
status di tutti i magistrati ordinari, siano giudicanti o requirenti,
collegiali o monocratici, professionali od onorari.
Ed in coerenza con l'attribuzione della totalità dei poteri sui singoli
magistrati si deve riconoscere che spetta ad esso di
deliberare anche i " provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari
", oltre che il pubblico ministero (art. 7 regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, recante l'" ordinamento giudiziario "): basti ricordare il
potere di approvare le tabelle annuali relative alla composizione degli uffici
giudiziari costituiti in più sezioni (artt. 7 cit., 91 regio decreto 14 dicembre
1865, n. 2641, recante " regolamento generale giudiziario", e 39,
terzo comma, regio decreto n. 12 del 1941), ed il potere di promuovere
inchieste sugli uffici giudiziari - sia pure, almeno allo stato, attraverso
l'ispettorato presso il Ministero della giustizia -, quando ricorrano "
esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite " (artt. 8 legge 24 marzo 1958, n. 195, recante " norme
sulla costituzione e sul funzionamento del C.S.M. ", e 40 d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, recante "
disposizioni di attuazione e di coordinamento "
della predetta legge).
La constatazione che tali poteri possono e devono essere esercitati
esclusivamente dal C.S.M.,
ed esclusivamente sui magistrati ordinari e sugli organi giudiziari ordinari,
rivela l'esistenza di un collegamento istituzionale di questi con quello. Ma
allora questo rapporto, se può e deve correre, secondo il preciso e lucido
disegno del costituente, solo fra magistrati ed organi giudiziari ordinari, da
un lato, e C.S.M.,
dall'altro, assume il valore di sicuro indice di riconoscimento della
giurisdizione ordinaria. Esso consente, insomma, di affermare che appartengono
alla giurisdizione ordinaria gli organi giusdicenti
riconducibili al Consiglio superiore della magistratura.
7. - Non rimane, allora, che verificare la corrispondenza, o meno, della
posizione delle sezioni di sorveglianza al criterio testé enunciato.
All'uopo é agevole constatare che la loro composizione " é annualmente
determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario " (art.
70, primo comma, legge n. 354 del 1975); che esse si compongono di due
magistrati ordinari e di due esperti (art. 70 cit., terzo comma), alla cui assegnazione, per i primi, e
nomina per i secondi, provvede il C.S.M. (art. 10, primo e secondo comma, legge
n. 195 del 1958); che all'eventuale destinazione temporanea dei magistrati
provvede il Presidente della Corte d'appello (art. 68, terzo comma, legge
cit.); che, come già detto, quest'ultimo esercita la
sorveglianza, sia sui magistrati, sia sulle sezioni (e sugli uffici) di
sorveglianza. E vale aggiungere che, come in fondo
riconosce lo stesso giudice a quo, anche per i magistrati delle sezioni di
sorveglianza le valutazioni previste dall'ordinamento giudiziario (artt. 1, primo comma, legge 25 luglio 1966, n. 570, 2 legge
20 dicembre 1973, n. 831 ed 1, primo comma, legge 2 aprile 1979, n. 97) vengono esattamente ritenute di competenza del consiglio
giudiziario, e precisamente di quello del distretto nel quale i magistrati in
parola esercitano le loro funzioni.
Sono dati, questi, che, sia separatamente, sia ancor più congiuntamente,
impongono di riconoscere che le sezioni di sorveglianza, risultando avere come
referente il C.S.M.,
rientrano nella giurisdizione ordinaria. Se, poi, una
volta esclusane la natura di giudice speciale, esse siano propriamente sezioni
specializzate, oppure organi del tutto nuovi ovvero ancora una ristrutturazione
dei preesistenti giudici di sorveglianza, é problema che non ha rilievo sul
piano della giustizia costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1986.