Sentenza n. 3 del 1986

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SENTENZA N. 3

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv Albero MALAGUGINI

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Campania notificato il 28 gennaio 1976, depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1976 ed iscritto al n. 3 del Registro 1976 per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 3 novembre 1975 del Provveditore agli studi di Salerno con la quale veniva nominato il Commissario governativo per l'Istituto professionale per il Commercio di Eboli.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 1976, il Presidente della Giunta regionale della Campania proponeva conflitto di attribuzione tra la Regione e lo Stato a seguito della nomina, da parte del Provveditore agli studi di Salerno, di un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Eboli.

Ad avviso della Regione Campania il detto provvedimento avrebbe invaso la sfera delle sue attribuzioni in quanto l'art. 117 della Costituzione attribuisce alla Regione competenza legislativa in materia di istruzione artigiana e professionale e l'art. 118 della Costituzione fa del pari per quanto attiene alla competenza amministrativa; in aderenza al dettato costituzionale, l'art. 4 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, espressamente attribuiva all'amministrazione regionale la nomina dei consigli di amministrazione degli istituti professionali.

Nel provvedimento impugnato il provveditore si rifaceva invece all'art. 9 del decreto interministeriale 28 maggio 1975 che attribuisce al Provveditore il potere di nominare il commissario nel caso di scioglimento dei consigli scolastici. La Regione obiettava che tale norma, mentre si riferisce al caso di scioglimento (che nella specie non ricorre), non potrebbe servire a sottrarre alla regione la competenza artigiana e professionale attribuita ad essa in forza dell'art. 4 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10.

Si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha concluso in rito per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per l'infondatezza del ricorso medesimo.

Quanto all'inammissibilità, il ricorso sarebbe tardivo; nel merito, il ricorso sarebbe infondato: se é vero che gli artt. 117 e 118 della Costituzione attribuiscono competenza legislativa e amministrativa alle regioni in materia di istruzione artigiana e professionale, questa deve intendersi riferita esclusivamente all'addestramento dei lavoratori in vista dell'attività produttiva, già di competenza del Ministero del Lavoro, e non anche alle scuole professionali.

Secondo l'Avvocatura, le funzioni trasferite alle regioni con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, consistono essenzialmente (art. 1) nella gestione dei corsi di addestramento e riqualificazione dei lavoratori; se con l'art. 4 dello stesso decreto sono stati trasferiti alle regioni alcuni specifici poteri concernenti gli istituti professionali di Stato, e, in particolare, la nomina del Consiglio di amministrazione, ciò non significa che si sia così voluto dare applicazione all'art. 117 della Costituzione, come é dimostrato dalla natura frammentaria e temporanea del trasferimento così operato, che concerne specifici provvedimenti e che era comunque destinato a perdere di efficacia con la definizione legislativa della riforma dell'istruzione secondaria superiore.

L'art. 4 del d.P.R., n. 10 del 1972 avrebbe pertanto perduto efficacia con l'entrata in vigore del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, che ha sostituito ai consigli di amministrazione i consigli di istituto (di nomina elettiva) ed ha attribuito ai provveditori agli studi i poteri di vigilanza sui nuovi organi collegiali.

Veniva successivamente depositata nota della Regione Campania contenente rinuncia al ricorso de quo; all'udienza del 19 dicembre 1985, l'Avvocatura ha accettato tale rinuncia.

Considerato in diritto

La difesa della Regione Campania, in conformità della deliberazione 17 novembre 1985 della Giunta Regionale, ha dichiarato la rinuncia al ricorso di cui in epigrafe.

L'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio ha dichiarato all'udienza di accettare tale rinunzia.

Occorre pertanto dichiarare l'avvenuta estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto per rinunzia il processo relativo al ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Campania di cui in epigrafe (n. 3 del registro conflitti 1976).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

 

Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1986.