SENTENZA N. 2
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11, legge 15 luglio 1966 n. 604 (Norme sui
licenziamenti individuali), in relazione agli artt. 18 e 35, legge 20 maggio
1970 n. 300, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 novembre 1977 dal Pretore di Pesaro sul ricorso
proposto da Mercatelli Domenico contro S.p.a. Central Gomme, iscritta al
n. 147 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 25 marzo 1978 dal Pretore di Bassano
del Grappa sul ricorso proposto da Mantovani Giovanni
contro Ditta Piccoli Rino, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.250
dell'anno 1978;
3) ordinanza emessa il 21 giugno 1980 dal Pretore di Salò nel
procedimento civile vertente tra Lecchi Emanuela e Soliani
Oreste, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 dell'anno
1980;
4) ordinanza emessa il 12 febbraio 1981 dal Pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Moran Gordon e Istituto Americano, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'anno 1981;
5) ordinanza emessa il 28 maggio 1984 dal Pretore di
Gualdo Tadino nel procedimento civile vertente tra
Facchini Enzo e Ditta La-ca, iscritta al n.
1136 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto Americano nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1985
il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi l'avv. Aldo Aranguren
per l'Istituto Americano e l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
A) Mercatelli Domenico ha impugnato dinanzi al
Pretore di Pesaro il licenziamento intimato gli dalla S.p.a. Centralgomme la quale, nel
complesso, occupa più di trentacinque dipendenti, con una sola unità produttiva
in Pesaro con meno di quindici dipendenti tra cui il Mercatelli.
Il Pretore adito, con ordinanza 30 novembre 1977 (R.O.
n. 147/78) ha denunciato l'illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 11 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, rilevando la disparità di trattamento tra i lavoratori colpiti da
licenziamenti ingiustificato, per i quali si applicano le surrichiamate
norme, e i lavoratori, anch'essi ingiustificatamente licenziati, per i quali si
applicano gli artt. 18 e 35 della legge n.
300/70, in punto di risarcimento danni, diversamente disciplinato dalle norme
citate, a seconda dei requisiti dimensionali e
strutturali dell'azienda del datore di lavoro.
Lo stesso Pretore, pur affermando di condividere l'interpretazione di
questa Corte, per cui nella fattispecie sottoposta al
suo giudizio sarebbe applicabile l'art. 8, legge n. 604 del 1966 e non gli artt. 18 e 35, legge n. 300/70, prospetta vari profili di
disparità di trattamento. E cioé :
a) anzitutto perché il lavoratore, illegittimamente licenziato, ove siano
applicabili le norme impugnate (artt. 8 e 11 legge n. 604/66) ha diritto al risarcimento del danno
solo in mancanza di riassunzione anziché congiuntamente alla reintegrazione nel
posto di lavoro, come previsto dall'art. 18 legge n. 300/70;
b) in ordine alla misura del risarcimento in
quanto, mentre l'art. 18 citato prevede che il risarcimento sia dovuto nella
misura minima di cinque mensilità di retribuzione, senza alcuna
predeterminazione dell'ammontare massimo, l'art. 8, legge n. 604/66, pur
prevedendo lo stesso limite minimo, stabilisce poi anche un massimo, pari a
dodici mensilità, con l'effetto di impedire un adeguato ristoro del danno in
caso di inattività prodottasi per lunghi periodi;
c) infine, perché le misure minime e massime, cosi fissate dal
legislatore del 1966, sono correlate anche ad un ulteriore
requisito dimensionale, in quanto si riducono della metà nel caso di datori di
lavoro che occupino fino a sessanta dipendenti.
Secondo lo stesso Pretore remittente,
la giustificazione del diverso trattamento addotta da questa Corte (sentt. n. 55 del 1974 e n.
189 del 1975) in punto di riassunzione, cioé la
opportunità di non gravare di oneri eccessivi le imprese di modeste dimensioni,
non può soccorrere in punto di risarcimento del danno in quanto, per questo
profilo, assume rilievo prevalente se non esclusivo, anziché la potenzialità
economica del danneggiante, l'entità del danno che é identico per il lavoratore
licenziato qualunque siano la struttura e la dimensione dell'impresa da cui
egli dipende.
Anche lo stesso criterio della potenzialità economica, ad avviso del
Pretore, sarebbe inapplicabile e comunque
intrinsecamente insufficiente, allorché si confrontino le posizioni dei
dipendenti non di imprese diverse ma di un'unica impresa che impieghi più di
trentacinque lavoratori, distribuiti in varie unità produttive, alcune con più
ed altre con meno di quindici addetti; in tal caso, la rilevata disparità si
produce in ragione della consistenza numerica dell'unità produttiva di
appartenenza e nonostante l'identità del datore di lavoro, alla cui
potenzialità economica deve aversi riguardo.
Sulla rilevanza della questione il Pretore ha osservato che nel giudizio
a quo si doveva fare applicazione della meno favorevole disciplina della legge
n. 604/66 proprio in violazione dell'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 dell'anno 1978.
B) Il Pretore di Bassano del
Grappa, con l'ordinanza emessa il 25 marzo 1978 (R.O.
n. 295/78) nel procedimento promosso da Mantovani
Giovanni per l'impugnazione del licenziamento intimatogli da Piccoli
Rino, ha sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale degli stessi artt. 8 e 11 della legge n. 604/66 nonché
dell'art. 18 della legge n. 300/70, ritenendoli in contrasto con l'art. 3 Cost..
Preliminarmente ha rilevato che, alla stregua della vigente normativa, -
secondo l'interpretazione fornitane in più occasioni dalla Corte
costituzionale, ai fini dell'affermazione della sua legittimità (sentt. n. 81 e n. 131 del 1969, n.
55 del 1974 e nn. 152, 178 e 189 del 1975) - la
disciplina della cosiddetta tutela reale del posto di lavoro (art. 18, legge n.
300 del 1970) riguarda i lavoratori appartenenti ad unità produttive con più di
quindici dipendenti, facenti parte o meno di un complesso aziendale con oltre
trentacinque lavoratori; la disciplina che prevede l'alternativa
fra riassunzione e risarcimento (art. 8, legge n. 604/66) opera per le imprese
con più di trentacinque dipendenti, limitatamente alle unità produttive con non
più di quindici addetti, ed, infine, tutta l'area residua dei licenziamenti
resta soggetta al disposto dell'art. 2118 cod. civ. che
ammette il recesso ad nutum.
Ed ha, quindi, ritenuto che siffatto sistema importa un diverso trattamento
economico dei lavoratori arbitrariamente licenziati, nel senso che quelli i
quali prestano la loro opera presso un'impresa con più di trentacinque
dipendenti o presso un'unità produttiva con più di quindici dipendenti, hanno
diritto ad un risarcimento del danno pari almeno a cinque mensilità di
retribuzione senza che da tale importo sia detraibile
quanto essi, in attesa del provvedimento di reintegrazione, abbiano guadagnato
impiegando altrimenti le loro energie lavorative mentre, quelli che hanno lavorato
in imprese con meno di trentacinque dipendenti o presso unità produttive con
meno di quindici hanno diritto ad un risarcimento che non potrà prescindere
dalla compensatio lucri cum
damno e sono per di più gravati dall'onere probatorio
della sussistenza del danno, anche soltanto nei limiti di un ammontare non
superiore alle cinque mensilità di retribuzione.
Ad avviso del Pretore, a tale disciplina consegue la creazione di un'area
di privilegio o di disfavore per determinate categorie di lavoratori, in forza
della sola circostanza della consistenza numerica del personale facente capo
all'organizzazione di appartenenza, onde la violazione
del principio di uguaglianza.
In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo si limita ad una
mera affermazione dell'evidenza della stessa.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, é
stata pubblicata con
C) Con ordinanza emessa il 21 giugno 1980 (R.O.
n. 592/80),
il Pretore di Salò - adito da Lecchi Emanuela in
sede di impugnazione del licenziamento intimatole da Soliani
Oreste - ha sollevato, in accoglimento dell'eccezione proposta dal convenuto,
la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 300/70
nella parte in cui, in contrasto con l'art. 3 Cost.,
non opera alcuna distinzione, quanto al regime del licenziamento illegittimo,
tra imprese articolate in più unità produttive ed imprese con struttura
unitaria.
Il Pretore ha rilevato, in primo luogo, che l'esame della denunciata
disposizione, da parte della Corte, non ha, in realtà, finora investito in modo
specifico la problematica proposta con l'ordinanza da lui emessa, essendosi
principalmente incentrato sul punto della parità di trattamento dei lavoratori, senza particolare riguardo alle varie
posizioni dei datori di lavoro.
Valutando, invece, in quest'ottica specifica,
il problema della legittimità costituzionale dell'art. 35, della legge n.
300/70, egli ha ritenuto di poter fondatamente dubitare della sua conformità al
principio di uguaglianza poiché la mancanza della
suddetta distinzione implica l'operatività del sistema di tutela reale del
posto di lavoro, introdotto dall'art. 18 della stessa legge, riguardo a datori
di lavoro le cui situazioni, viceversa, non sono assimilabili, proprio in
considerazione di quelle esigenze di fiduciarietà, economicità e funzionalità produttiva ritenute rilevanti
dalla Corte per affermare, sotto altro aspetto, la legittimità costituzionale
della medesima norma.
Ad avviso del Pretore, sarebbe irrazionale, proprio in considerazione di
tali esigenze, assoggettare al detto sistema l'impresa con un'unica unità
produttiva avente più di quindici addetti, ma meno di trentacinque, per
escluderne, invece, sia la piccola (con meno di quindici lavoratori) unità
produttiva di una grande impresa (con più di trentacinque dipendenti) sia la impresa che impieghi più di quindici lavoratori
complessivamente, ma meno di trentacinque, distribuendoli, tuttavia, a
differenza della prima, in più unità produttive con meno di quindici addetti in
diversi territori comunali.
Il Pretore a quo ha poi sollevato d'ufficio - sempre con riferimento
all'art. 3 Cost. - la questione di illegittimità
costituzionale dello stesso art. 35 nonché dell'art. 18 della legge n. 300/70 e
degli artt. 8 e 11, legge n. 604/66, per la disparità
di trattamento che dette norme creano, fra lavoratori illegittimamente
licenziati, in ordine all'entità del risarcimento dei
danni.
Le ragioni di tale censura sono sostanzialmente identiche a quelle che
sorreggono lo stesso dubbio di incostituzionalità
avanzato dal Pretore di Pesaro, con l'unica differenza, rispetto all'ordinanza
pronunciata da quest'ultimo giudice e di cui si é
sopra riferito, che qui gli artt. 18 e 35 della legge
n. 300 del 1970 sono a loro volta investiti dalla
pronuncia di illegittimità.
La rilevanza di entrambe le esposte questioni é
motivata con la necessità di stabilire, pregiudizialmente all'esame della
legittimità o meno dell'impugnato licenziamento, quale sia esattamente la
normativa applicabile al rapporto di lavoro oggetto della controversia.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, é
stata pubblicata con
D) Con ordinanza emessa il 12 febbraio 1981 (R.O.
n. 340/81) nel procedimento promosso da Moran Gordon per impugnare il licenziamento intimatogli
dall'Istituto Americano e richiedere la tutela di cui all'art. 18 della legge
n. 300 del 1970, il Pretore di Firenze, accertato che detto istituto aveva alle
proprie dipendenze meno di sedici lavoratori, sicché nella fattispecie non
sarebbe stata concepibile l'invocata tutela giusto il disposto dell'art. 35
della stessa legge né, a maggior ragione, quella di cui all'art. 8 della legge
n. 604/66, il cui art. 11 prevede, per l'operatività della legge stessa, il più
elevato limite numerico dei trentacinque dipendenti, ha sollevato, ritenendola per tali ragioni rilevante, la questione di incostituzionalità
del primo e del secondo comma del citato art. 35 nonché del primo comma del
parimenti citato art.
Il Pretore si é dato carico delle decisioni con le quali
Rilevato che l'art. 2118 cod. civ., da applicarsi nella fattispecie a seguito dell'entrata in
vigore della Costituzione (art. 41) e della legislazione protettiva, si é
trasformato in causale, in quanto il recesso, a pena di nullità, deve essere
suffragato da una causa congrua e quindi lecita (art. 41 Cost.) e che, tuttavia,
detta teoria non é accolta dalla giurisprudenza anche della Corte
costituzionale quando l'azienda ha un modesto numero di occupati, ha ritenuto
che le norme sui licenziamenti (art. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604, e art.
35, legge 20 maggio 1970, n. 300) contrariamente a quanto deciso dalla Corte
costituzionale (sentt. n.
55/74; n. 152/75; n. 189/75) sono palesemente contrarie alla Costituzione,
anzitutto perché deve essere garantito il diritto del cittadino al
conseguimento di un'occupazione ed al mantenimento del posto di lavoro (art. 4
Cost.) con il divieto allo Stato di limitare in modo discriminatorio l'accesso
al lavoro con l'obbligo dello stesso di creare le condizioni economiche,
sociali e giuridiche tali da consentire l'impiego di tutti gli idonei al
lavoro. Ha assunto che gli argomenti posti a giustificazione della diversità
della situazione delle imprese più piccole (carattere fiduciario del rapporto
di lavoro; esigenze di non gravarle di oneri
eccessivi; opportunità di evitare situazioni di tensione sociale) possono
essere rimeditati in conformità dell'evoluzione dei
moduli organizzatori dell'impresa in collegamento con il progresso tecnologico
e della non attualità del criterio meramente numerico; che proprio
l'interpretazione seguita delle suddette norme non può giustificare la
violazione dei richiamati precetti costituzionali (artt.
3 e 4 Cost.) in quanto lavoratori idonei ed immeritevoli del licenziamento
possono essere licenziati a giudizio discrezionale ed insindacabile
dell'impresa; che occorre tenere conto dello stato di soggezione del lavoratore, che gli impedisce il libero esercizio di
diritti inerenti al rapporto di lavoro (sent. n. 63/66 in tema di prescrizione dei crediti dei lavoratori
in costanza di rapporto di lavoro), ed assicurare la tutela della pari dignità
sociale dei cittadini (art. 3, primo comma, Cost.) e l'esigenza che
l'iniziativa economica privata non si ponga in contrasto con la stessa dignità
umana; il che avverrebbe se il lavoratore fosse esposto al permanente timore di
perdere incolpevolmente il posto di lavoro così da
dovere rinunciare alla tutela dei propri diritti nei confronti del datore di
lavoro, in una concezione paternalistica dell'impresa; che ruolo determinante
hanno la sicurezza del posto di lavoro e la conseguente assoluta rigidità di
tutela, incompatibili con la discrezionalità riconosciuta al datore di lavoro
al quale venga rimesso il mantenimento dell'occupazione dei dipendenti, con la
determinazione, da parte sua, del limite numerico di essi, dato peraltro
fluttuante, sfuggente e facilmente elusivo, con il conseguente, dannoso
frazionamento dell'impresa, al che, però, potrebbe ovviarsi con l'introduzione
di limiti qualitativi, più aderenti alla realtà economica; che irrilevante é
anche la considerazione del limite numerico in accordi confederali (18 ottobre
1965) siccome risultanti di rapporti di forza; che la stessa fiduciarietà dei rapporti, posta a base delle ricordate
sentenze, non é appagante in quanto essa ugualmente dovrebbe portare ad evitare
licenziamenti privi di causa giustificatrice quanto meno per l'aspetto risarcitorio; che egualmente non soddisfa il criterio di
evitare pregiudizio alla funzionalità delle unità produttive più piccole per
l'affermata possibilità del verificarsi di tensioni a causa della presenza del
lavoratore reintegrato in base a sentenza, in quanto anch'esso attiene alla
natura fiduciaria dei rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, attribuendo
peraltro valore a reazioni emotive dell'imprenditore e non protegge la dignità
del lavoratore colpito da licenziamento privo di giusta causa, la tutela del
quale é prioritaria insieme con quella del diritto al lavoro, rispetto alla
stessa garanzia della libertà organizzativa dell'impresa ed alla suscettibilità
personale dell'imprenditore.
Il Pretore ha anche precisato che tutti gli argomenti addotti (esigenze
di funzionalità dell'impresa, di fiduciarietà dei
rapporti, di evitare tensioni sociali) non giustificano
il recesso per discriminazione politica, sindacale, religiosa e di sesso, onde
la necessità di motivare il licenziamento con riferimento a una causa
giustificatrice adeguata.
Ha, poi, rilevato che l'eccessività degli oneri gravanti sulle piccole
imprese - che, peraltro, non risulta essere specificata - é irrilevante in
quanto rimarrebbero sempre giustificati i licenziamenti per colpa del
dipendente o per ragioni organizzativi, per il buon funzionamento dell'impresa
o per la organizzazione del lavoro; che, invece, si
sarebbe dovuta considerare la specifica realtà aziendale ed il particolare tipo
di organizzazione, connessi alla ridotta dimensione dell'impresa; che tra gli
oneri eccessivi si potrebbero financo annoverare le
invadenze dei giudici e le loro sentenze ritenute ingiuste; che nemmeno la
necessità di superamento della crisi aziendale può giustificare la violazione
di principi costituzionali e la libertà di licenziare; che di pesi
intollerabili non si potrebbe parlare per le imprese di piccole dimensioni le
quali intendessero sostituire un lavoratore ad un altro per motivi personali o
per altri motivi comunque estranei alla previsione dell'art. 3, legge n.
604/66; che, infine, esigenze di contemperamento di opposti interessi (libertà
di iniziativa economica e diritti dei lavoratori) potrebbero imporre
all'imprenditore l'obbligo di risarcire in ogni caso i danni derivanti da
licenziamento ingiusto.
Ai fini della rilevanza della questione, il Pretore a quo ha ritenuto che
l'esame delle domande di reintegrazione e di risarcimento danni presuppone l'eliminazione degli ostacoli all'applicazione
dell'art. 18, legge n. 300/70 e dell'art. 8, legge n. 604/66, costituiti dagli artt. 35 - primo e secondo comma -
legge n. 300/70 ed 11 - primo comma - legge n. 604/66.
Nel giudizio si é costituito l'Istituto Americano
contestando il fondamento dell'eccezione ed insistendo per il rigetto.
In particolare ha osservato che l'art. 4 Cost. é finalizzato non alla
conservazione del posto di lavoro ma all'intervento del legislatore per
garantire la possibilità o meno dell'impiego; che le argomentazioni, meramente
sociologiche, del Pretore non servono alla definizione della causa
la quale riguarda un piccolo istituto di insegnamento, di limitata
consistenza economica, nella cui organizzazione prevale il contenuto fiduciario
del rapporto di lavoro, onde la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità
della questione per irrilevanza; che, comunque, le considerazioni svolte si
fondano sull'erroneo convincimento reso palese dal testo dell'ordinanza e
motivato seguendo una tesi nettamente minoritaria in dottrina e in
giurisprudenza, che l'entrata in vigore della legge fondamentale abbia
determinato l'abrogazione dell'art. 2118 cod. civ. nella
parte in cui consente il recesso ad nutum mentre,
invece, la perdurante efficacia di tale norma é stata affermata dalla Corte
costituzionale con argomenti che non sembrano superati dalle suddette
considerazioni.
L'ordinanza, ritualmente
notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241
dell'anno 1981.
E) Con ordinanza del 28 maggio 1984 (R.O. n. 1136/84) il Pretore di Gualdo Tadino,
adito in sede di impugnazione del licenziamento
intimato, per motivi disciplinari, a Facchini Enzo dalla Ditta LA.CA., titolare
di un'impresa con nove dipendenti, ha rilevato che il detto licenziamento
doveva ricondursi nel novero di quelli ad nutum
consentiti dall'art. 2118 cod. civ., non essendo
applicabili, nella fattispecie, né l'art. 8 della legge n. 604 del 1966, né
l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, data la consistenza numerica del
personale impiegato ed ha, quindi, sollevato questione di illegittimità
costituzionale degli artt. 2118 cod. civ., 35 legge n. 300/70 e 11
legge n. 604/66 in quanto, legittimando il menzionato tipo di recesso per
rapporti non tutelati alla stregua della ricordata disciplina, si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3, 4 - primo comma, 35 -
primo comma, 41 - secondo comma Cost..
L'ordinanza de qua denuncia, in sostanza, disparità di trattamento tra
imprese di minima dimensione prive di tutela reale e imprese medie e grandi che
invece l'hanno; e, quindi, la violazione dei precetti costituzionali
richiamati, in quanto é consentito il licenziamento dei dipendenti senza
giustificato motivo e si lascia al mero arbitrio del datore di lavoro o, comunque, alla sua "illuminatezza"
ed alla sua "sensibilità" ogni valutazione circa la conservazione del
rapporto.
Il Pretore a quo ha ritenuto, poi, la sussistenza della rilevanza, per
gli evidenti riflessi che l'eventuale declaratoria di illegittimità
costituzionale delle predette norme avrebbe sul giudizio in corso.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 bis dell'anno 1985.
Nel giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato. Essa, premesso che
identica questione é stata dichiarata infondata con le sentenze n. 81 del 1969
e n. 55 del
Considerato in diritto
1. -
2. - Prendendo in esame, in via preliminare, le
ordinanze del Pretore di Bassano del Grappa (R.O. n. 295/78) e del Pretore di Salò (R.O. n. 592/80) osserva che la prima ordinanza é del tutto carente di motivazione sulla rilevanza della questione
sottoposta al suo giudizio. Nella seconda ordinanza, sempre in punto di
rilevanza, il Pretore ritiene che pregiudizialmente all'esame della legittimità
o meno dell'impugnato licenziamento, sussista la necessità di stabilire quale
sia esattamente la normativa applicabile al rapporto di lavoro oggetto della
controversia.
In sostanza, quindi, il detto giudice rimette a questa Corte
l'individuazione delle norme regolatrici della fattispecie per
cui quelle denunciate risultano essere di applicazione incerta e
meramente eventuale.
Invece, secondo il disposto dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, il
requisito della rilevanza implica necessariamente che la sollevata questione di
legittimità costituzionale abbia una incidenza attuale
e non meramente eventuale.
La pregiudizialità della questione medesima, la quale é condizione
essenziale ai fini del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, si
concreta solo allorché il dubbio, ai fini della definizione del giudizio
pendente, investa una norma della cui applicazione il
giudice dimostra di non poter prescindere (sent.
n. 190/84).
Pertanto, le questioni sollevate con dette ordinanze vanno dichiarate
inammissibili.
3. - Il Pretore di Pesaro (R.O. n. 147/78)
denuncia la illegittimità costituzionale degli art. 8
e 11 della legge 15 luglio 1966, n.
Il Pretore a quo individua i vari profili della disparità di trattamento:
a) nella previsione del solo diritto al risarcimento dei danni nella
prima fattispecie, anziché congiuntamente alla reintegrazione nel posto di
lavoro come nella seconda;
b) nella previsione di un danno nella misura minima di cinque mensilità e
nella misura massima di dodici mensilità nella prima ipotesi ed, invece, nella
seconda, nell'identica misura minima, ma senza la predeterminazione della
misura massima, onde nella prima ipotesi viene meno la possibilità di ottenere
un adeguato ristoro del danno in caso di inattività
protrattasi per lunghi periodi di tempo;
c) nella previsione, nella prima ipotesi, di una riduzione dell'entità dei danni alla metà, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro
occupi fino a sessanta dipendenti.
4. - Il Pretore di Firenze, invece (R.O. n.
340/81), denuncia la illegittimità costituzionale
degli artt. 35 - primo e secondo comma legge n.
300/70, 8 e 11 - primo comma legge n. 604/66, in
riferimento agli artt. 3, 4 - primo comma, 35 - primo
comma, 41 - secondo comma Cost.,
in quanto stabiliscono limiti dimensionali numerici al di sotto dei quali non
opera il sistema della sindacabilità giurisdizionale
del licenziamento, vigendo, invece, il regime del recesso ad nutum previsto dall'art. 2118 cod. civ..
Dopo aver ricordato le precedenti decisioni di
questa Corte, chiede che siano rimeditati gli
argomenti posti a fondamento delle stesse e cioé il
carattere fiduciario del rapporto di lavoro nelle imprese minori, le esigenze
di non gravarle di oneri eccessivi, l'opportunità di evitare situazioni di
tensione sociale; sostiene che le norme sui licenziamenti sono contrarie alla
Costituzione (art. 4) in quanto non può limitarsi in modo discriminatorio
l'accesso al lavoro, mentre lo stesso Stato ha l'obbligo di creare condizioni
economiche, sociali e giuridiche tali da consentire l'impiego di tutti gli
idonei al lavoro; che non possono essere licenziati a giudizio discrezionale ed
insindacabile dell'imprenditore, lavoratori idonei e meritevoli; che occorre
tenere conto dello stato di soggezione del lavoratore; assicurare la tutela
della pari dignità sociale dei cittadini (art. 3 - primo comma Cost.) e
l'esigenza che l'iniziativa economica privata non si ponga in contrasto con la
stessa dignità umana; che ha ruolo determinante la sicurezza del posto di
lavoro con la conseguente rigidità della tutela, incompatibili con la
discrezionalità del datore di lavoro, al quale, quindi, non può essere rimesso
il mantenimento dell'occupazione dei dipendenti, previa determinazione del
limite numerico di essi ed il ricorso a limiti quantitativi anziché a limiti
qualitativi, più aderenti alla realtà economica; che la stessa fiduciarietà del rapporto datore di lavoro - lavoratori non
può fondare l'esonero del datore di lavoro, in caso di licenziamento
ingiustificato, quanto meno dal risarcimento dei danni; ugualmente la finalità
di evitare pregiudizi alla funzionalità delle unità produttive più piccole e
l'affermata possibilità di verificarsi di tensioni per la presenza di
lavoratori reintegrati in base a sentenza in quanto dovrebbe ricevere
prevalente protezione la dignità del lavoratore e non dovrebbero trovare
ingresso le reazioni emotive del datore di lavoro.
Il Pretore soggiunge che non ha rilevanza la finalità di non gravare le
imprese di oneri eccessivi, peraltro non quantificati,
dovendosi considerare la specifica realtà aziendale e il particolare tipo di
organizzazione; che la crisi aziendale non può giustificare la violazione dei
principi costituzionali e la libertà di licenziare; che non può parlarsi di
pesi insopportabili per le imprese di piccole dimensioni che sostituiscano il
lavoratore licenziato con un altro; che, in ogni caso, il datore di lavoro
dovrebbe essere condannato al risarcimento dei danni a favore del lavoratore
licenziato senza giusta causa o giustificato motivo.
5. - Il Pretore di Gualdo Tadino (R.O. n. 1136/84), in una fattispecie di licenziamento per
motivo disciplinare ricondotta a quella di licenziamento senza giusta causa,
sulla base delle dichiarazioni del datore di lavoro di non volere riassumere il
lavoratore licenziato, anche se fosse stata accettata la insussistenza
del motivo addotto, denuncia la illegittimità costituzionale degli artt. 2118 cod. civ., 35 legge n. 300/70, 11 legge n. 604/66 per la disparità
di trattamento tra imprese di minima dimensione, prive di tutela reale, ed
imprese medie e grandi che, invece, l'hanno.
Il riferimento é fatto agli artt. 3, 4 - primo
comma, 35 primo comma e 41 - secondo comma Cost..
Sostiene il giudice a quo che, alla stregua dei richiamati precetti costituzionali, non é ammissibile il mantenimento,
nell'ordinamento giuridico, del licenziamento senza giustificato motivo e
rimesso, quindi, alla illuminatezza o alla
sensibilità del datore di lavoro in quanto risulta conculcato il diritto al
lavoro e la dignità del lavoratore per cui sarebbe anche opportuno una rimeditazione delle motivazioni delle precedenti sentenze
della Corte.
6. - Le questioni non sono fondate.
In sostanza, i giudici a quibus,
pur invocando una rimeditazione dei principi posti a
fondamento delle motivazioni delle precedenti sentenze con le quali
b) i lavoratori appartenenti ad imprese o non imprese
che occupano fino a trentacinque dipendenti, licenziati senza giusta causa o
giustificato motivo hanno diritto alla riassunzione entro tre giorni dalla
sentenza che accerta l'insussistenza della giusta causa o del giustificato
motivo oppure al risarcimento dei danni (cd. tutela obbligatoria) pari ad un
minimo di cinque e ad un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione,
avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, all'anzianità di servizio del
prestatore di lavoro ed al comportamento delle parti. La
misura massima é ridotta ad otto mensilità se il prestatore di lavoro ha
anzianità inferiore a trenta mesi; é maggiorata fino a quattordici mensilità se
il prestatore di lavoro ha un'anzianità superiore ai venti anni; le misure
massime e minime sono ridotte alla metà se il datore di lavoro occupa fino a
sessanta dipendenti;
c) i lavoratori presso datori di lavoro che occupano meno di trentacinque
dipendenti, in applicazione dell'art. 2118 cod. civ., possono essere licenziati ad nutum.
Ed, in effetti, la nuova disciplina sopravveniva
con la legge 15 luglio 1966, n. 604 e poi con la legge 20 maggio 1970, n. 300.
E questa Corte (sent.
n. 194/70), a proposito della denunciata
illegittimità costituzionale delle norme di queste leggi, che dettano la
disciplina dei licenziamenti, ha rilevato anzitutto che dall'art. 4 Cost.
discendono principi che esprimono l'esigenza di un contenimento della libertà
di recesso del datore di lavoro e l'ampliamento della tutela del lavoratore
quanto alla conservazione del posto di lavoro; che, però, l'attuazione di
questi principi resta affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario
quanto alla scelta dei tempi e dei modi in rapporto alla situazione economica
generale; ha avvertito, quindi, che, stanti la discrezionalità e la conseguente
gradualità con cui il legislatore poteva applicare i principi costituzionali
relativi alla garanzia della conservazione del posto di lavoro, l'art. 8, legge
n. 604/66, era una iniziale attuazione di quei principi (legittimità in
riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.); laddove, poi, successivamente, gli artt. 18 e 35
della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) avevano assicurato una più
ampia tutela reale a quei lavoratori che dipendevano da determinate imprese
industriali, commerciali o agricole o da parti di esse.
Infine, ha assunto che il regime di cui all'art. 2118 cod. civ. restava in vigore quando entrambi i limiti occupazionali,
nei sensi sopra precisati, non trovavano realizzazione.
Per quanto riguarda i limiti numerici indicati e nell'art. 11, legge
604/66, e nell'art. 35, legge n. 300/70, questa Corte ha osservato che la componente numerica ha riflessi sul modo di essere e di
operare del rapporto di lavoro organizzato; sfugge ad ogni censura di incostituzionalità
ed é razionale la delimitazione di categorie di datori di lavoro secondo le
forze di lavoro impiegate; é incensurabile il limite numerico di trentacinque
dipendenti fissato dall'art. 11, legge n. 604/66, giacché arbitro della
valutazione é stato il Parlamento il quale ha operato secondo autonome e
motivate scelte, tenendo conto dei fattori di equilibrio economico-sociale che
ne avevano consigliato, nel determinato momento, l'adozione nell'interesse
generale (sent. n. 81/69).
I criteri adottati dal Parlamento nel 1966 erano stati rivisti anche in
considerazione dell'evolversi delle esigenze organizzative collegate
al progresso tecnologico ed alla svolta avutasi con l'ingresso del sindacato
nelle fabbriche. E, quindi, con l'art. 35, legge n. 300/70, il legislatore
aveva adottato un altro criterio che si sottraeva a censure sotto il profilo
della razionalità perché si trattava, come si é detto, di valutazione
discrezionale di politica legislativa avente riguardo ad equilibri economico-sociali
che ne avevano consigliato l'adozione nell'interesse
generale (sent. n. 55/74).
Il legislatore aveva usato la sua discrezionalità non
solo nel distinguere le imprese agricole rispetto a quelle industriali e
commerciali ma anche nel considerare l'impresa non nella sua interezza ma nelle
unità produttive, distinte dalla sua complessa organizzazione imprenditoriale,
le quali si erano delineate nell'ambito dell'impresa con carattere di autonomia
così dal punto di vista economico-strutturale, come da quello finalistico e del risultato produttivo, nella più vasta
area del mercato dei beni o dei servizi.
Tali unità erano da considerarsi autonomi centri di imputazione
e di tutela, ossia autonomi gruppi di lavoro la cui consistenza e la cui
identità assicuravano l'utile svolgimento dell'attività sindacale attraverso
l'esclusione del potere di recesso ad nutum
dell'imprenditore nei confronti dei componenti di essa così tutelati in via
riflessa, per effetto della precipua tutela di un interesse collettivo.
Alla loro configurazione concreta non ostava la unitaria
funzione dirigenziale esercitata dall'imprenditore; con la loro articolazione
non era incompatibile la circostanza che nel quadro organizzativo dell'impresa
fossero previsti uffici direzionali comuni che presiedevano al coordinamento
produttivo e ad un armonico sviluppo dell'attività economica complessiva (sentt.
n. 55/74 e n. 152/75).
Per quanto riguarda le conseguenziali
differenze di tutela dei lavoratori, incardinati nelle diverse unità produttive,
Ha ritenuto anche giustificato il trattamento differenziato
tra dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e dipendenti da imprese,
dal fatto che di fronte ad imprese caratterizzate dallo scopo di lucro e dal
tipo di organizzazione rispondente alle esigenze della produzione di beni o di
servizi, le diverse categorie di datori di lavoro non qualificabili
professionalmente come imprenditori si distinguono nettamente per il difetto di
forme organizzativi e di risorse finanziarie comparabili a quelle proprie delle
attività imprenditoriali.
La profonda diversità di queste situazioni rispetto a quelle tipiche
delle imprese industriali, commerciali ed agricole giustificava la diversità
della disciplina anche per quanto atteneva alla garanzia di stabilità dei posti
di lavoro dei loro dipendenti.
Ha ribadito che si trattava di valutazioni e di
scelte discrezionali di politica legislativa e relative a condizioni
economico-sociali che potrebbero anche mutare nel tempo e determinarne, quindi,
la modificazione in quanto fondate su presupposti obiettivi e razionalmente
ammissibili e anche sotto il profilo dei principi costituzionali di tutela del
lavoro e dei lavoratori in quanto non poteva dirsi che confliggessero
direttamente con gli artt. 4, 35 -
primo comma, e 41 - secondo comma Cost. (sent.
n. 189 del 1975).
L'art. 18 - secondo comma, innovando a quanto stabilito dall'art. 8,
prevede che il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere al lavoratore le
retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza fino a quella dell'effettiva reintegrazione.
Per il periodo antecedente, compreso il licenziamento ed il provvedimento di reintegrazione (sentt. n. 178/75
e n. 256/76) la riconosciuta invalidità del licenziamento produce diversi effetti. Da un lato, il rapporto non si ritiene estinto (cosa, invece, che accade nell'ipotesi dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966) ad ogni effetto (per es. per l'indennità di anzianità), dall'altro, é stata prevista la sanzione del risarcimento del danno nella misura minima (cinque mensilità) e si é lasciata al giudice del giudizio la determinazione del massimo, con possibilità che su esso incida quanto il lavoratore ha guadagnato impiegando altrimenti le proprie energie lavorative e che sia liquidato anche il maggior danno subito da provarsi dal lavoratore; che la stessa predeterminazione del danno minimo costituisce una presunzione legale configurata in rapporto alle ipotesi di maggior frequenza.7. - I richiamati principi sono ormai condivisi dai giudici di merito ed
anche dalla Corte di cassazione che di recente, a S.U., li ha confermati derimendo un
contrasto che si era verificato nell'interno della Sezione Lavoro e delle
stesse Sezioni Unite civili, così come ha ribadito la precedente decisione in
punto di risarcimento danni da licenziamento illegittimo.
8. -
Le ragioni che hanno determinato il legislatore a differenziare le
imprese che impegnano meno di trentacinque lavoratori e lavoratori occupati da
datori di lavoro non imprenditori, rispetto agli altri occupati in imprese di
maggiori dimensioni (con più di trentacinque dipendenti) e cioé
l'elemento fiduciario che permea il rapporto datore di lavoro-lavoratore, la
necessità di non gravare di costi eccessivi le imprese minori, la necessità di
ovviare tensioni nella fabbrica, conservano tutt'oggi
la loro rilevanza e la loro validità per cui il
trattamento differenziato trova adeguata giustificazione e non sono irrazionali
le norme che lo prevedono, dettate dal legislatore nell'esercizio della sua
discrezionalità e della politica economico-sociale che attua.
Ora, l'assetto realizzato risulta giustificato
essendo ancora attuale la crisi economica che colpisce le imprese ed il paese e
non essendo ancora sopite le tensioni del mondo del lavoro e non essendo ancora
risolti i numerosi problemi.
E, sempre per le esigenze di politica sociale e sindacale tutt'ora
attuali e valide, non é irrazionale il diverso trattamento previsto per i
lavoratori delle unità produttive con più di quindici dipendenti.
La più intensa tutela (la cd. tutela reale), assicurata a questi lavoratori
continua a trovare adeguata giustificazione nella necessità di svolgimento
dell'attività sindacale in fabbrica, introdotta dallo Statuto dei lavoratori.
Ed il diverso trattamento é altresì giustificato dalla mancanza di omogeneità tra la situazione di questi lavoratori e
quella di lavoratori di altre imprese.
Per quanto, poi, riguarda più specificamente il risarcimento del danno
conseguente al licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, trova
adeguata e razionale giustificazione il diverso trattamento fatto ai lavoratori
a seconda dell'appartenenza alle imprese o non imprese
o alle unità produttive, per cui la dimensione aziendale assume diversa
rilevanza, proprio nella differente tutela che il legislatore ha assicurato per
le finalità di politica economica, sociale e sindacale, propostesi e
realizzate. Nell'ipotesi di lavoratore appartenente ad
impresa con meno di trentacinque dipendenti o non imprese, il risarcimento del
danno é sanzione alternativa della riassunzione, e la conseguente
cessazione del rapporto di lavoro (tutela obbligatoria).
Non é, quindi, nemmeno priva di ragionevolezza la determinazione del
danno nel minimo e nel massimo riducibile a seconda della
consistenza dell'azienda e dell'anzianità del lavoratore.
Invece, la tutela apprestata ai lavoratori licenziati senza giusta causa
o giustificato motivo, appartenenti ad una unità
produttiva con più di quindici dipendenti di imprese industriali o commerciali,
più di cinque dipendenti per le imprese agricole, importa la reintegra nel
posto di lavoro con conseguente continuazione del rapporto che si considera
come non mai interrotto (é interrotta solo la continuazione della prestazione),
e il risarcimento dei danni é ragionevolmente determinato solo nel minimo di cinque
mensilità, qualunque sia la durata degli effetti del licenziamento ingiusto o
ingiustificato, con la determinazione del massimo rimessa al giudice della
controversia; mentre sussiste il diritto del lavoratore reintegrato a percepire
la retribuzione per il periodo successivo, dall'ordine della reintegrazione
alla ripresa dell'attività lavorativa e, per il periodo antecedente alla
reintegrazione, il diritto dello stesso lavoratore di ottenere l'inclusione nel
danno delle retribuzioni non pagate, dei contributi omessi e dovuti per la
vigenza del rapporto assicurativo-previdenziale
collegato al rapporto di lavoro vigente, ed ogni altro maggior danno da
provarsi dallo stesso lavoratore; e mentre sussiste il diritto del datore di
lavoro di ottenere, se ne dà la prova, la detrazione di quanto percepito dal
lavoratore impiegando altrove o altrimenti le proprie energie lavorative, o di
quanto dovuto dal lavoratore per concorso di colpa, nell'evitare la produzione
del danno o il suo aggravarsi, sempre se provati dal datore di lavoro.
Nelle altre ipotesi, e cioé di
imprese o non imprese con meno di trentacinque dipendenti o unità
produttive con meno di quindici dipendenti, trova attuazione, in base all'art.
2118 cod. civ., il recesso ad nutum.
Resta auspicabile che il legislatore, per le suddette imprese,
nell'attuazione di una politica sociale ed anche in adesione ai principi ed
alle indicazioni internazionali, possa nel futuro introdurre la previsione di
una giusta causa o di un giustificato motivo a base del licenziamento dal
datore di lavoro intimato.
9. - Per quanto riguarda più specificamente gli altri parametri
costituzionali invocati, questa Corte ritiene che l'operato riferimento non
appare pertinente. Invero, l'art. 35 - primo comma, si
limita a stabilire il criterio ispiratore di tutte le disposizioni comprese nel
titolo III. Mentre, secondo l'art.
L'art. 41 Cost. risulta solo richiamato, senza
alcuna motivazione al riguardo.
Pertanto, le questioni di costituzionalità sollevate dai
Pretori di Pesaro, Firenze e Gualdo Tadino,
rispettivamente con ordinanze 30 novembre 1977 (R.O.
n. 147/78), 12 febbraio 1981 (R.O. n. 340/81) e 28 maggio 1984 (R.O. n.
1136/84), in relazione agli artt.
3, 4, 35 e 41 Cost., devono
dichiararsi non fondate.
PER QUESTI MOTIVI
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 8 e 11 della legge 15
luglio 1966, n. 604 e degli artt. 18 e 35
della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevate dai Pretori di Bassano del Grappa e di Salò con
le ordinanze in epigrafe (R.O. n. 295/78 e n. 592/80)
in relazione all'art. 3 Cost.;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11, legge 15 luglio 1966, n. 604, sollevata dal
Pretore di Pesaro in riferimento all'art. 3 Cost. (R.O. n. 147/78); degli artt. 11 -
primo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604, e 35 - primo e secondo comma, legge
20 maggio 1970, n. 300, sollevata dal Pretore di Firenze, in
riferimento agli artt. 3, 4 - primo
comma, 35 - primo comma, 41 - secondo comma Cost. (R.O.
n. 340/81); degli artt. 2118 cod. civ., 35, legge 20 maggio 1970, n. 300. e
11, legge 15 luglio 1966, n. 604, sollevata dal Pretore di Gualdo Tadino in riferimento agli artt. 3, 4 - primo comma, 35 - primo comma e 41 - secondo comma
Cost. (R.O. n. 1136/84).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1986.