SENTENZA N. 1
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LIVIO PALADIN, Presidente
Avv. ORONZO REALE
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO
Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 (Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1984 dal Pretore di Trecastagni nel procedimento civile vertente tra Puglisi Antonio e Comune di Viagrande, iscritta al n. 1213 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 bis dell'anno 1985;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
Puglisi Antonio, messo di conciliazione, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Trecastagni il Comune di Viagrande chiedendone la condanna al pagamento della giusta retribuzione per il lavoro svolto come messo della locale conciliazione.
Il Pretore, per una parte della pretesa retribuzione (diritti di cronologico, di notificazione e di trasferta; l'indennità di integrazione), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 : a) in quanto i diritti di cronologico, di notificazione e di trasferta, spettanti in misura pari alla metà di quelli spettanti all'ufficiale giudiziario, apparivano palesemente inadeguati a retribuire il lavoro svolto e ciò in riferimento all'art. 36 Cost. e all'art. 35, primo comma Cost.; b) non era giustificabile la disparità di trattamento tra i messi della conciliazione e gli aiutanti ufficiali giudiziari che esercitano le stesse funzioni di notificazione presso uffici diversi e con promiscuità di competenza (delega del Pretore ai messi di conciliazione) anche per quanto riguardava l'indennità integrativa, riconosciuta solo ad essi e ciò in riferimento all'art. 3 Cost..
Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte e gli incombenti di rito.
L'ordinanza era pubblicata regolarmente nella Gazzetta Ufficiale n. 65 bis dell'anno 1985.
Si costituiva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato. Premesso che l'ordinanza non dava conto della rilevanza della questione, nel merito ne rilevava la infondatezza. Osservava che gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti hanno lo stato giuridico di impiegato statale e che detta qualità spiegava l'erogazione del compenso integrativo che aveva la funzione di garantire loro un minimum retributivo; che, invece, i messi di conciliazione non erano legati da un rapporto di pubblico impiego né con il Comune né con l'amministrazione della Giustizia e che le loro attribuzioni erano di gran lunga di minor portata rispetto a quelle degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti per cui, stanti il diverso stato giuridico ed il diverso impegno professionale, era giustificata la diversità dei sistemi retributivi e il minor trattamento complessivamente riservato ai messi di conciliazione; che la insussistenza di un rapporto esclusivo con l'amministrazione rendeva inutile il richiamo all'art. 36 Cost. che é applicabile al rapporto autonomo solo quando esso, in riferimento alla complessità dei mezzi, costituisce unica fonte di sostentamento.
La causa era rimessa, per la decisione, alla camera di consiglio.
Considerato in diritto
Il Pretore di Trecastagni, con l'ordinanza in epigrafe, denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. lgt. del 1 Febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16, che, per i messi di conciliazione, fissa la misura dei diritti di cronologico e di notificazione, nonché l'indennità di trasferta nella metà di quella che spetta agli ufficiali giudiziari con l'esclusione, peraltro, dell'indennità integrativa, in quanto viola:
a) l'art. 3 Cost. perché, attesa la sostanziale parità di funzioni di notificazione fra i messi di conciliazione e gli aiutanti ufficiali giudiziari, il deteriore trattamento riservato ai primi é privo di ragionevole giustificazione anche perché essi non percepiscono l'indennità integrativa (ex art. 16 del d.P.R. n. 1229/59);
b) l'art. 35 Cost. perché detta decurtazione non é compatibile con il generale principio della tutela del lavoro;
c) l'art. 36 Cost. perché l'entità dei compensi, come sopra determinati, non é conforme ai parametri di equa retribuzione imposti da tale norma.
Anzitutto la Corte ritiene, in via preliminare, che non si possa dubitare della rilevanza della questione in quanto risulta inequivocabilmente che il giudice a quo era chiamato a decidere sulla pretesa dell'attore a una giusta retribuzione della quale fanno parte i diritti e l'indennità di cui trattasi. E non poteva emettere la decisione del giudizio principale indipendentemente dalla decisione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale delle norme da applicare (
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16, sollevata dal Pretore di Trecastagni con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
LIVIO PALADIN, PRESIDENTE
FRANCESCO GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1986.