SENTENZA N. 1
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122
(Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di
conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi), promosso con
ordinanza emessa il 6 giugno 1984 dal Pretore di Trecastagni
nel procedimento civile vertente tra Puglisi Antonio
e Comune di Viagrande, iscritta al n. 1213 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 65 bis dell'anno 1985;
visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre
1985 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
Puglisi Antonio, messo di conciliazione,
conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Trecastagni
il Comune di Viagrande chiedendone la condanna al
pagamento della giusta retribuzione per il lavoro svolto come messo della
locale conciliazione.
Il Pretore, per una parte della pretesa retribuzione (diritti di
cronologico, di notificazione e di trasferta; l'indennità di integrazione),
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 : a)
in quanto i diritti di cronologico, di notificazione e di trasferta, spettanti
in misura pari alla metà di quelli spettanti all'ufficiale giudiziario,
apparivano palesemente inadeguati a retribuire il lavoro svolto e ciò in
riferimento all'art. 36 Cost. e all'art. 35, primo comma Cost.;
b) non era giustificabile la disparità di trattamento tra i messi della
conciliazione e gli aiutanti ufficiali giudiziari che esercitano le stesse
funzioni di notificazione presso uffici diversi e con promiscuità di competenza
(delega del Pretore ai messi di conciliazione) anche per quanto riguardava
l'indennità integrativa, riconosciuta solo ad essi e ciò in riferimento
all'art. 3 Cost..
Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante, disponeva
la trasmissione degli atti a questa Corte e gli incombenti di rito.
L'ordinanza era pubblicata regolarmente nella Gazzetta Ufficiale n. 65
bis dell'anno 1985.
Si costituiva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato. Premesso che
l'ordinanza non dava conto della rilevanza della questione, nel merito ne
rilevava la infondatezza. Osservava che gli ufficiali
giudiziari e i loro aiutanti hanno lo stato giuridico
di impiegato statale e che detta qualità spiegava l'erogazione del compenso
integrativo che aveva la funzione di garantire loro un minimum retributivo;
che, invece, i messi di conciliazione non erano legati da un rapporto di
pubblico impiego né con il Comune né con l'amministrazione della Giustizia e
che le loro attribuzioni erano di gran lunga di minor portata rispetto a quelle
degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti per cui, stanti il diverso stato
giuridico ed il diverso impegno professionale, era giustificata la diversità
dei sistemi retributivi e il minor trattamento complessivamente riservato ai
messi di conciliazione; che la insussistenza di un rapporto esclusivo con
l'amministrazione rendeva inutile il richiamo all'art. 36 Cost. che é
applicabile al rapporto autonomo solo quando esso, in riferimento alla
complessità dei mezzi, costituisce unica fonte di sostentamento.
La causa era rimessa, per la decisione, alla camera di consiglio.
Considerato in diritto
Il Pretore di Trecastagni,
con l'ordinanza in epigrafe, denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art.
2 del d.l. lgt. del 1
Febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16, che, per
i messi di conciliazione, fissa la misura dei diritti di cronologico e di
notificazione, nonché l'indennità di trasferta nella metà di quella che spetta
agli ufficiali giudiziari con l'esclusione, peraltro, dell'indennità
integrativa, in quanto viola:
a) l'art. 3 Cost. perché, attesa la sostanziale parità di funzioni di
notificazione fra i messi di conciliazione e gli
aiutanti ufficiali giudiziari, il deteriore trattamento riservato ai primi é
privo di ragionevole giustificazione anche perché essi non percepiscono
l'indennità integrativa (ex art. 16 del d.P.R. n.
1229/59);
b) l'art. 35 Cost. perché detta decurtazione non é compatibile con il
generale principio della tutela del lavoro;
c) l'art. 36 Cost. perché l'entità dei compensi, come sopra determinati,
non é conforme ai parametri di equa retribuzione
imposti da tale norma.
Anzitutto
Nel merito la questione non é fondata.
Invero, le due situazioni poste a raffronto, quella cioé
dei messi di conciliazione e quella degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari, non sono né identiche né omogenee per
cui la diversità di trattamento, fatto ai primi dal legislatore, non é
irrazionale.
L'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario hanno uno
status ben determinato e disciplinato da norme apposite
e particolari (D.P.R. 28 dicembre 1959, n. 1229, e successive modifiche; legge
11 giugno 1962, n. 546; legge 12 luglio 1975, n. 339).
Sono impiegati dello Stato; conseguono la qualifica e sono immessi in
ruolo a seguito di pubblico concorso articolato su prove scritte ed orali e le
operazioni relative sono svolte da apposita
Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e presieduta da un
magistrato. Hanno un organico ben determinato e in maniera fissa (art. 101 del T. U. n. 1229/59).
Accanto ai diritti hanno una serie di doveri. Sono sottoposti ad apposita Commissione di Vigilanza e di disciplina (art. 49
del T. U. n. 1229/59), alla
vigilanza del Presidente della Corte d'appello quelli che operano nel
distretto; del Presidente del Tribunale quelli che operano nel circondario e
del Pretore quelli addetti all'ufficio di Pretura nonché a quella
dell'ufficiale giudiziario dirigente. Sono soggetti a sanzioni disciplinari
(art. 60, T. U. n. 1229/59).
Contraggono particolari responsabilità per gli atti del loro ufficio.
Sono retribuiti con un sistema speciale (artt.
122, T. U. n. 1229/59 e
segg.) che utilizza i proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad
esigere ed una percentuale sui crediti recuperati all'erario, sui campioni
civili, penali ed amministrativi, sulle somme introitate dall'erario per la
vendita dei corpi di reato.
Le somme introitate ai suddetti titoli sono versate in una cassa comune e
ripartite tra tutti gli ufficiali giudiziari, al netto delle detrazioni.
Hanno diritto all'indennità di trasferta per gli atti compiuti fuori dall'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede (art
133, T.U. n. 1229/59).
Hanno poi diritto ad una indennità integrativa a
carico dell'erario (art. 148, T. U. n. 1229/59) nel caso in cui, con la percezione dei diritti,
al netto del due per cento delle spese di ufficio e del dieci per cento per la
tassa erariale, non vengano a percepire uno stipendio iniziale pari a quello
previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale.
Tale importo é elevato in relazione all'anzianità
di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario ed all'ammontare dello
stipendio spettante ai detti dipendenti di pari anzianità di servizio.
Anche gli aiutanti ufficiali giudiziari (artt. 160 e segg. T. U. n. 1229/59) hanno uno status bene determinato. Sono anche essi impiegati dello Stato ed assunti in servizio a
seguito di pubblico concorso su prove scritte ed orali, le cui operazioni sono
svolte da una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia.
Sono retribuiti (art. 167, T. U. n. 1229/59): a) mediante i proventi costituiti dai diritti
di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti
al loro ufficio, dai diritti di chiamata di causa; b) con la terza parte della
percentuale sul recupero dei crediti erariali spettanti agli ufficiali
giudiziari che, quindi, hanno detta quota a loro carico. Essi ripartiscono tra
loro in quota eguale i detti proventi, diritti e percentuale, al netto delle
spese di ufficio e dell'importo del trattamento
economico da corrispondere a quelli in soprannumero.
Spetta anche agli aiutanti (art. 169, T. U. n. 1229/59) l'indennità integrativa a carico dell'erario nel
caso in cui, con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di
ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non percepiscono lo
stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla quarta qualifica
funzionale.
Tale importo é progressivamente elevato in relazione
alla anzianità di servizio maturata dall'aiutante, all'ammontare dello
stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale di pari
anzianità di servizio.
Va infine notato che anche ai coadiutori spettano dei proventi
costituiti, tra l'altro, dal diritto di cronologico, dal diritto
di copia e dal diritto di chiamata di causa e il dirigente dell'ufficio
provvede alla ripartizione (art. 177, T.U. n. 1229/59).
I messi di conciliazione, invece, sono nominati dal
Presidente del Tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica; sono scelti
tra persone dipendenti dal Comune o tra altre persone che, residenti nel luogo,
diano garanzie di capacità e moralità (art. 249, R.D. 28 dicembre 1924, n.
2271; art.
Per quanto riguarda l'onere economico e
l'organizzazione del servizio, occorre rilevare che sono a carico dei comuni le
spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici di conciliazione (art. 91,
T.U. com. e prov.); che le somme riscosse per i
diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri, sono
devolute ai comuni e destinate al funzionamento degli uffici di conciliazione,
ivi compreso il pagamento dei compensi ai messi.
Per quanto riguarda lo status dei messi di conciliazione, nulla quaestio
per i dipendenti del Comune che sono già legati ad esso
da un rapporto di lavoro o di impiego.
Per i non dipendenti, invece, il rapporto che, in ogni caso, si instaura con il Comune - per cui trattasi di rapporto di
impiego pubblico - in astratto può configurarsi come svolto tanto in regime di
autonomia quanto in regime di subordinazione.
E la qualificazione dipende dal suo concreto
atteggiarsi.
In via generale si ritiene che, negli uffici con scarso indice di lavoro,
il messo svolge attività lavorativa molto limitata, consistente nella
notificazione di pochissimi atti, oltre la conseguente e scarsissima opera
accessoria di registrazione. Egli, quindi, sarà impegnato saltuariamente ed
occasionalmente; non potrà avere vincoli di rilievo ma
godrà certamente di piena autonomia di organizzazione.
Invece, negli uffici di maggiore dimensione, nei quali può accadere che
vi sia una massa di atti da compiere, tali da
richiedere un impegno quotidiano e continuativo, si rende necessario
l'intervento di un capo al quale competerà la responsabilità organizzativa e
funzionale dell'ufficio con i correlativi poteri di distribuzione del lavoro e
di emanazione di direttive vincolanti per il messo le cui energie lavorative
attueranno, quindi, una collaborazione nell'ufficio di appartenenza e
determineranno il suo inserimento nello stesso, onde la configurabilità
di rapporto di lavoro subordinato.
Ma in nessuna delle situazioni che si possono verificare può dirsi che la posizione del messo sia identica od omogenea a
quella dell'ufficiale giudiziario.
Mentre l'ufficiale giudiziario non può compiere alcun altro lavoro, così
come, di regola, qualunque altro impiegato dello Stato, il messo, se dipendente
comunale, svolge il suo lavoro abituale al Comune e solo accessoriamente e
saltuariamente quello di messo comunale e, comunque, sarà
retribuito come impiegato comunale ed avrà come accessori, proventi, diritti ed
indennità di trasferta.
Invece, se non dipendente comunale, potrà
svolgere altro lavoro.
In ogni caso ha una responsabilità molto limitata che, generalmente, si
fa risalire al Comune.
Inoltre, per quanto riguarda l'entità dei proventi e dei diritti, si deve
anche considerare che essi sono percepiti nella totalità dal solo messo di
conciliazione, mentre per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti, per i quali
normalmente costituiscono la retribuzione, sono divisi con i vari appartenenti
all'ufficio e, per quanto riguarda il diritto di cronologico, anche con i
coadiutori.
Trova quindi ragionevole giustificazione ed é razionale il diverso
trattamento fatto ai messi di conciliazione rispetto agli ufficiali giudiziari
per quanto riguarda i diritti di cronologico e di notificazione, mentre i
diritti di trasferta sono ridotti proprio perché essi si svolgono in spazi
molto limitati e non certo a notevole distanza.
Per quanto riguarda l'indennità integrativa, essa viene
corrisposta solo se le somme costituenti la retribuzione sono di entità
inferiore allo stipendio rispettivamente del sesto livello funzionale per gli
ufficiali giudiziari e del quarto livello funzionale per gli aiutanti. Ed in
ogni caso é corrisposta per la differenza tra le somme percepite come diritti e stipendio pari alle suddette qualifiche
funzionari.
Quindi, non irrazionalmente il legislatore non ha previsto la
corresponsione anche al messo di conciliazione della indennità
integrativa stante il diverso status professionale e lo speciale sistema
retributivo previsto solo per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti.
Va anche notato che, in base alle vigenti disposizioni, le notificazioni a mezzo posta, regolate di recente da nuove
disposizioni di legge (L. 20 novembre 1982, n. 890),
costituiscono il mezzo ordinario e generale di notificazione, mentre quelle a
mezzo ufficiale giudiziario o aiutante o messo di conciliazione costituiscono
ormai un mezzo eccezionale.
Non sussiste nemmeno la denunciata violazione dell'art. 36 Cost..
Invero, i detti diritti e l'indennità di trasferta costituiscono solo una
componente della retribuzione, cioé
una esigua parte, evidentemente la meno rilevante. E questa Corte ha più volte
deciso che l'art. 36 non si applica alle singole componenti
della retribuzione ed alle prestazioni accessorie e che per accertare la
legittimità della retribuzione del lavoratore occorre fare riferimento
all'intera retribuzione nel suo complesso (sentt. n. 227/82; n. 229/83; n. 176/80).
Infine, non sussiste violazione dell'art. 35 Cost..
Invero, il detto art. 35 enuncia solo un principio generale di garanzia
del lavoro mentre é demandata al legislatore, in concreto, la disciplina per la
protezione delle varie forme di attività lavorative,
nei limiti del rispetto dei criteri di ragionevolezza (sent.
n. 128/83).
Trattasi di una norma di principio che non appresta alcuna
ulteriore e specifica tutela al lavoratore (sent.
n. 189/82).
Pertanto, la questione sollevata, per tutti i profili denunciati, risulta
essere infondata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio
1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16, sollevata dal
Pretore di Trecastagni con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35,
36 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1986.