Ordinanza n.385 del 1985

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ORDINANZA N. 385

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 ter d.l. 11 dicembre 1967 n. 1150 (agevolazioni tributarie in materia di edilizia) convertito con modif. nella legge 7 febbraio 1968 n. 26, giudizio promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia sul ricorso proposto da Guidi Adele, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'anno 1978.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice relatore dott. Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Guidi Adele, avente ad oggetto agevolazioni tributarie per la costruzione di edifici di abitazione, previste dall'art. 14 l. 2 luglio 1949 n. 408, la Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza del 15 dicembre 1977 (reg. ord. n. 179 del 1978) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 ter d.l. 11 dicembre 1967 n. 1150 conv. in l. 7 febbraio 1968 n. 26, concernente l'ambito di applicabilità di dette agevolazioni;

che la Commissione esponeva che la Guidi aveva acquistato nel territorio del Comune di Montignoso un'area necessaria a costruire una casa di abitazione ed aveva invocato il beneficio dell'imposta fissa di registro;

che l'Ufficio del registro, ritenuto che il beneficio non potesse applicarsi per la parte di suolo eccedente l'area coperta, aveva notificato un'ingiunzione di pagamento per il recupero dell'imposta relativa a detta eccedenza;

che la contribuente aveva presentato ricorso, richiamando il sopra citato art. 6 ter, il quale stabilisce che "nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione" i benefici di cui alla l. n. 408 del 1949 si applicano "all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme e prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali";

che, ciò premesso, la Commissione osservava come la ricorrente aveva dovuto lasciare non edificata una parte dell'area acquistata, in osservanza del locale piano territoriale paesistico, redatto sulla base della l. 29 giugno 1939 n. 1497;

che il citato art. 6 ter era di stretta interpretazione e perciò non permetteva l'applicazione dei benefici tributari quando la necessità di lasciare non edificata una parte dell'area fosse imposta da disposizioni diverse (nella specie: piani paesistici) da quelle contenute nei piani regolatori o nei programmi di fabbricazione;

che la Commissione riteneva che, per effetto di tale disciplina, a situazioni analoghe corrispondevano, senza plausibile giustificazione, trattamenti diversi;

che pertanto essa impugnava il citato art. 6 ter "nella parte in cui non estende l'art. 14 l. 2 luglio 1949 n. 408, e successive modificazioni, alle zone residenziali che soggiacciano a norme e prescrizioni di piani territoriali paesistici per l'intera area necessaria a realizzare i volumi fabbricabili stabiliti da dette norme e prescrizioni";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, sosteneva la non fondatezza della questione.

Considerato che le disposizioni legislative in cui sono previste agevolazioni tributarie hanno carattere derogatorio e costituiscono frutto di scelte del legislatore, sindacabili dal giudice di legittimità costituzionale soltanto se irrazionali o ingiustificate;

che nella specie la norma denunciata (cit. art. 6 ter d.l. 11 dicembre 1967 n. 1150, conv. con modificazioni in legge 7 febbraio 1968 n. 26) prevede i benefici tributari di cui all'art. 14 l. 2 luglio 1949 n. 408 e succ. mod. (imposta fissa di registro e riduzione al quarto di quella ipotecaria) per il trasferimento dell'intera area necessaria a realizzare in zone residenziali i volumi fabbricabili stabiliti dal piano regolatore generale o dal programma di fabbricazione, mentre non vi comprende le analoghe prescrizioni dei piani paesistici;

che le due situazioni messe a raffronto, contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo, sono profondamente eterogenee;

che, invero, la ricordata agevolazione tributaria trova il suo fondamento nel fine, perseguito dal legislatore, di incentivare le costruzioni nelle zone destinate all'espansione edilizia, fine a cui é data speciale rilevanza anche rispetto all'ordinaria imposizione tributaria;

che, per contro, nelle località incluse nei piani paesistici viene prevalentemente in considerazione la salvaguardia estetico-paesaggistica delle zone protette, per cui sono imposti dai detti piani divieti o limitazioni alle costruzioni (cfr. cit. l. 29 giugno 1939 n. 1497 con il relativo regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357; e, ora, anche, d.l. 27 giugno 1985 n. 312 convertito nella l. 8 agosto 1985 n. 431);

che quindi, rispetto alle zone protette per le loro bellezze naturali, non ricorre certamente la medesima ratio della denunciata disposizione, risultando anzi evidente, in base a quanto ora detto, la profonda differenza, se non la contrapposizione, tra le due situazioni messe a confronto dall'ordinanza di rimessione;

che in conclusione la questione si presenta manifestamente non fondata.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 ter d.l. 11 dicembre 1967 n. 1150, come convertito in l. 7 febbraio 1968 n. 26, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Francesco SAJA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985.