Ordinanza n.372 del 1985

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ORDINANZA N. 372

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale) promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1983 dal T.A.R. per la Liguria sui ricorsi riuniti proposti dall'ENEL contro il Comune di La Spezia iscritta al n. 1155 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione dell'ENEL;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 novembre 1983 il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sollevato in riferimento agli artt. 70 e 72 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale), nella parte in cui dispone l'aumento di quaranta volte della tassa di occupazione del sottosuolo stradale "di cui all'art. 198 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni";

che il giudice a quo in particolare rileva: che la disposizione denunciata fu approvata dal Senato, in Assemblea, senza l'inciso "e successive modificazioni"; che tale inciso fu invece introdotto dalla Commissione incaricata del coordinamento da quel ramo del Parlamento; che il testo così integrato fu poi approvato dalla Camera dei deputati, la quale però non lo rinviò al Senato per la definitiva approvazione, e che in tale formulazione la legge fu poi promulgata e pubblicata; che, in relazione agli aumenti tariffari successivi alla legge n. 1175 del 1931, all'inciso in questione deve attribuirsi carattere di modificazione sostanziale, e non solo formale, nel testo approvato dal Senato, con conseguente violazione del procedimento di formazione delle leggi, che impone l'approvazione del medesimo testo da parte di ciascun ramo del Parlamento.

Considerato che la disposizione impugnata é stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 292 del 1984, limitatamente alle parole "e successive modificazioni", avendo la Corte ritenuto che tra le due Camere "si verificò convergenza sino all'aumento minore, sicché l'area della divergenza si riduce all'aumento maggiore" e che potrebbe dunque farsi salva "dopo l'eliminazione della parte viziata, la disposizione di cui all'art. 39, primo comma, della legge n. 703 del 1952, la cui operatività compete ai giudici di merito di stabilire";

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con ordinanza in data 24 novembre 1983 (reg. ord. n. 1155 del 1984).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Giuseppe FERRARI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985.