Ordinanza n.364 del 1985

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ORDINANZA N. 364

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 31 marzo 1979 (Trasferimento alle Regioni delle funzioni, dei beni e del personale dei soppressi istituti di incremento ippico), promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 19 luglio 1979, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 21 del registro dei ricorsi 1979.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ricorso notificato il 19 luglio 1979 e depositato il 24 luglio 1979 (Ric. n. 21 reg. confl. 1979) la Regione Toscana ha chiesto che la Corte "voglia dichiarare che il d.P.R. 31 marzo 1979 lede la sfera di attribuzioni della Regione Toscana determinata dagli artt. 117 e 118 Cost., e dagli artt. 75, 113 e 122 d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e dall'art. 1 bis d.l. n. 481 del 13 agosto 1978, convertito in legge n. 641 del 21 ottobre 1978 e conseguentemente annullare detto decreto per la parte in cui non ha previsto il trasferimento del personale dell'Istituto di incremento ippico di Pisa contestualmente al trasferimento delle relative funzioni e beni e comunque entro i 60 giorni dalla data della sua emanazione";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuta in giudizio deducendo l'inammissibilità del ricorso della Regione Toscana per difetto di interesse.

Considerato che l'art. 3 dello stesso d.P.R. 31 marzo 1979, oggetto del conflitto, ha disposto il trasferimento del personale degli istituti di incremento ippico, ovviamente previa costituzione, da parte delle regioni interessate, dei relativi consorzi interregionali;

che comunque, alla data del ricorso (19 luglio 1979), il Ministero per l'agricoltura e per le foreste aveva già provveduto (decreto 20 giugno 1979) a "mettere a disposizione" della Regione Toscana, con decorrenza 1 gennaio precedente, il personale del soppresso Istituto di incremento ippico di Pisa;

che risulta, pertanto, la carenza di concreto interesse da parte della Regione Toscana ad ottenere una pronuncia sulla spettanza del potere di cui innanzi inerente al d.P.R. 31 marzo 1979 oggetto del ricorso;

che il ricorso va dichiarato, quindi, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 39, 41 e 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile il ricorso della Regione Toscana avverso il d.P.R. 31 marzo 1979 (Trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale dei soppressi istituti di incremento ippico).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Giuseppe BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1985.