SENTENZA N. 357
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LIVIO PALADIN, Presidente
Avv. ORONZO REALE
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO
Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 1 agosto 1981, n. 423, recante "Interventi per l'agricoltura" promossi con ricorsi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, notificati il 4 settembre 1981, depositati in cancelleria l'11 successivo ed iscritti ai nn. 53 e 54 del registro ricorsi 1981.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola;
uditi l'avvocato Giuseppe Guarino per le Province Autonome di Trento e Bolzano e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 4 settembre 1981, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale di varie disposizioni della legge 1 agosto 1981, n. 423, concernente "Interventi per l'agricoltura" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto 1981), in riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3 e 16, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle relative norme di attuazione.
La ricorrente, premesso che la legge impugnata deve ritenersi applicabile anche alle Province autonome di Trento e Bolzano, come si desume dall'art. 17 della stessa, deduce l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16 e 17 della legge, i quali, disciplinando minuziosamente i vari tipi di intervento, determinando i limiti, le modalità, i criteri di erogazione delle provvidenze ed i beneficiari di queste, lederebbero la competenza legislativa primaria della Provincia in materia di agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico, ecc., nonché la correlativa potestà amministrativa (artt. 8 n. 21 e 16, primo comma, dello Statuto speciale di autonomia). Né, aggiunge la ricorrente, le norme di attuazione dello Statuto in materia di agricoltura, emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, prevedono (art. 8) alcuna riserva di competenza a favore dello Stato tale da far ritenere che gli interventi previsti dalla normativa censurata siano sottratti alla sfera di attribuzioni della Provincia.
Di conseguenza, la legge statale potrebbe valere nella Provincia autonoma solo quale espressione di un principio dell'ordinamento, ma sarebbe illegittima nel caso in cui, come nella specie, pretendesse di imporre singole disposizioni di carattere specificamente operativo ed immediatamente precettivo, quali il vincolo di destinazione delle somme (art. 17), il rispetto di limiti, modalità e criteri di erogazione delle provvidenze e l'individuazione dei beneficiari delle stesse.
Sarebbe anche lesa, infine, per gli stessi motivi, la competenza legislativa concorrente della Provincia in materia di commercio, ai sensi dell'art. 9, n. 3 dello Statuto e relative norme di attuazione (d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017).
2. - Con ricorso notificato il 4 settembre 1981 anche la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso analogo giudizio di legittimità costituzionale, estendendo la censura, tuttavia, alla legge n. 423 del 1981 "nel suo complesso e, in particolare, agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16 e 17", e richiamando anche l'art. 78 dello Statuto speciale, che risulterebbe violato in quanto non sarebbero rispettati i principi ivi contenuti allo scopo di adeguare le finanze delle Province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dallo Statuto stesso. Per il resto, il ricorso contiene argomentazioni identiche a quelle svolte dalla Provincia di Trento.
3. - Si é costituito, in entrambi i giudizi, con identici atti di intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo l'infondatezza dei ricorsi.
Sostiene l'Avvocatura che nel quadro dell'unità e della indivisibilità dello Stato esistono limiti alle potestà legislative delle Regioni e delle Province autonome per assicurare il rispetto degli interessi nazionali. Tali limiti, per le Province autonome, sono sanciti negli artt. 4, 8, 9 e 16 dello Statuto ed operano non solo in senso negativo, nel senso cioé che la legge provinciale non può oltrepassarli, ma anche in quello di offrire la base per il legittimo esercizio della potestà legislativa ed amministrativa dello Stato là dove l'attività provinciale non può esplicarsi (é richiamata la sentenza della Corte n. 37 del 1966).
Ciò premesso, ad avviso dell'Avvocatura la legge n. 423 del 1981 é intesa ad assicurare la copertura finanziaria di interventi straordinari a favore di fondamentali settori agricoli che versano in particolari difficoltà, ed é stata quindi emanata per la cura di un interesse nazionale, rispetto al quale la competenza delle Regioni e delle Province autonome subisce i limiti anzidetti.
In particolare, poi, l'Avvocatura eccepisce la infondatezza della censura in relazione all'art. 78 dello Statuto, sostenendo che l'intervento statale, che reca finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli propri della Provincia, é diverso da quello contemplato in detta norma e che comunque la legge si limita a stabilire le destinazioni delle somme erogate, consentendo, pur se entro certi limiti, alla Provincia eventuali variazioni.
4. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica hanno depositato identiche memorie aggiuntive le Province ricorrenti, le quali ribadiscono le argomentazioni svolte nei ricorsi, richiamando la
Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Trento ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16 e 17 della legge 1 agosto 1981, n. 423 ("Interventi per l'agricoltura"), per asserito contrasto con le disposizioni dello Statuto speciale, e norme di attuazione, che ad essa attribuiscono la competenza legislativa primaria - e la corrispondente competenza amministrativa nel settore dell'agricoltura (art. 8 n. 21 e art. 16, primo comma, dello Statuto speciale). La sfera della ricorrente sarebbe stata invasa con statuizioni di carattere "specificamente operativo ed immediatamente precettivo", le quali vincolano l'impiego delle somme stanziate alle singole destinazioni di spesa, pongono limiti massimi e minimi (quanto al concorso nel pagamento degli interessi e all'ammontare dei contributi consentiti), individuano modalità, criteri di erogazione e beneficiari delle provvidenze. Tale disciplina, lamenta la ricorrente, non é sorretta da alcuna riserva di competenza statale, non configura principi fondamentali dell'ordinamento, né alcuna delle previste altre limitazioni per la sfera di autonomia provinciale. Per le stesse ragioni sarebbe offeso l'art. 9 n. 3 dello Statuto, che contempla la competenza concorrente della Provincia in materia di commercio e le conseguenti norme di attuazione.
La Provincia di Bolzano, nel porre anch'essa la questione sopra prospettata, impugna non solo le norme investite dal ricorso della Provincia di Trento, ma anche gli artt. 7 e 8, coinvolge nella censura l'intera legge n. 423, ed include infine fra i parametri invocati l'art. 78 dello Statuto, al quale l'altra ricorrente non fa riferimento. Data la sostanziale identità della questione, i giudizi sollevati con i ricorsi in epigrafe sono riuniti e congiuntamente decisi.
2. - L'esame della specie esige un rilievo di ordine preliminare. L'impugnativa proposta dalla Provincia di Bolzano nei confronti di tutta la legge in considerazione non é giustificata da altri motivi, diversi da quelli comuni ai due ricorsi. L'indagine rimessa alla Corte é dunque circoscritta alle disposizioni puntualmente censurate dall'una e dall'altra Provincia. Resta il fatto che queste censure sono dalla Provincia di Bolzano formulate anche in relazione all'art. 78 dello Statuto e più precisamente ai principi ivi stabiliti per gli scopi che contempla il legislatore. La Corte ritiene quindi di doversi subito occupare della pretesa inosservanza di tale precetto.
2.1 - Le previsioni dell'art. 78 concernono le modalità procedurali ed i criteri per la determinazione di una quota del gettito erariale che, limitatamente ai tributi in detta norma indicati, é riservata alla Provincia. Com'é stato chiarito in una recente pronunzia (
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 1 agosto 1981, n. 423 ("Interventi per l'agricoltura"), nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione della parte in cui la disciplina ivi posta si riferisce alle previsioni degli artt. 5 e 7 della stessa legge;
b) dichiara non fondate le residue questioni di legittimità costituzionale della legge 1 agosto 1981, n. 423, proposte, con i ricorsi in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3 e 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3, 16 e 78 di detto Statuto speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
LIVIO PALADIN, PRESIDENTE
ANTONIO LA PERGOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1985.