Ordinanza n.354 del 1985

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ORDINANZA N. 354

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria"), 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"), e 9 della legge 29 luglio 1971, n. 587, promossi con ordinanze emesse il 17 dicembre 1981 dal Pretore di Mantova, il 5 marzo 1981 dal Pretore di Milano, il 17 dicembre 1981 dal Pretore di Verona, il 25 febbraio 1982 dal Pretore di Siena, il 23 febbraio 1982 dal Pretore di Napoli, il 15 ottobre 1982 dal Pretore di Brescia, il 15 febbraio 1983 dal Pretore di Siena (n. 2 ordd.); il 17 marzo 1983 dal Pretore di Modena, il 26 maggio 1983 dal Pretore di Siena, il 10 maggio 1983 dal Pretore di Palermo (n. 2 ordd.), il 17 maggio 1983 dal Pretore di Palermo, il 9 giugno 1983 dal Pretore di Sassari, il 28 marzo 1983 dal Pretore di Siena, il 29 aprile 1983 dal Pretore di Messina, il 18 agosto 1983 dal Pretore di Genova, il 16 luglio 1983 dal Pretore di Viterbo, il 9 settembre 1983 dal Pretore di Ancona, il 7 ottobre 1983 dal Pretore di Udine (n. 2 ordd.), il 22 novembre 1983 dal Pretore di Cosenza, il 12 dicembre 1983 dal Pretore di Siena, l'11 gennaio 1984 dal Pretore di Siena, il 16 gennaio 1984 dal Pretore di Roma, il 27 gennaio 1984 dal Pretore di Trento, il 28 febbraio 1984 dal Pretore di Palermo, il 29 febbraio 1984 dal Pretore di Modena, il 6 marzo 1984 dal Pretore di Brindisi, il 14 marzo 1984 dal Tribunale di Torino, il 31 gennaio 1984 dal Pretore di Ancona, il 2 febbraio 1984 dal Pretore di Taranto, il 31 gennaio 1984 dal Pretore di Ancona, il 2 giugno 1984 dal Pretore di Pistoia, il 3 maggio 1984 dal Pretore di Palermo, il 14 giugno 1984 dal Pretore di Siena, l'8 giugno 1985 dal Pretore di Palermo (n. 2 ordd.); il 3 luglio 1984 dal Pretore di Savona, il 3 agosto 1984 dal Pretore di Mantova, il 12 giugno 1984 dal Pretore di Messina, il 14 settembre 1984 dal Pretore di Udine, il 3 febbraio 1984 dal Tribunale di Firenze, il 19 ottobre 1984 dal Pretore di Latina, il 24 ottobre 1984 dal Pretore di Udine (n. 2 ordd.), il 6 novembre 1984 dal Pretore di Udine, il 24 ottobre 1984 dal Pretore di Reggio Emilia, il 17 ottobre 1984 dal Pretore di Aosta, il 15 dicembre 1984 dal Pretore di Marsala, il 4 dicembre 1984 dal Pretore di Savona (n. 2 ordd.), il 14 dicembre 1984 dal Pretore di Udine, il 23 ottobre 1984 dal Pretore di Roma, il 21 dicembre 1984 dal Pretore di Palermo, il 3 dicembre 1984 dal Pretore di Palermo, il 14 gennaio 1985 dal Pretore di Savona, il 18 gennaio 1985 dal Pretore di Udine, il 5 dicembre 1984 dal Pretore di Palermo, il 15 febbraio 1985 dal Pretore di Bari, il 30 ottobre 1984 dal Pretore di Ancona, il 28 febbraio 1985 dal Pretore di Pescara, il 23 marzo 1985 dal Pretore di Aosta, il 15 febbraio 1985 dal Pretore di Udine, il 22 febbraio 1985 dal Tribunale di Cagliari, il 20 marzo 1985 dal Pretore di Messina, il 26 marzo 1985 dal Pretore di Udine, il 28 marzo 1985 dal Pretore di Savona (n. 2 ordd.) e il 25 marzo 1985 dal Pretore di Savona; iscritte rispettivamente ai nn. 104,135, 157, 245, 428 del registro ordinanze 1982; ai nn. 67, 293, 294, 435, 627, 637, 638, 639, 698, 718, 863, 913, 944, 1093, 1094, 1098 del registro ordinanze 1983; ai nn. 160, 210, 241, 338, 396, 405, 545, 795, 815, 817, 923, 931, 964, 979, 994, 999, 1134, 1176, 1192, 1224, 1343, 1369, 1371, 1372, 1374 del registro ordinanze 1984; ai nn. 4, 30, 75, 76, 77, 80, 123, 127, 160, 179, 185, 230, 238, 267, 296, 297, 302, 326, 338, 351, 356, 357 e 358 del registro ordinanze 1985, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 185, 206, 227, 241 e 324 dell'anno 1982; nn. 184, 239, 232, 288 e 342 dell'anno 1983; nn. 11, 18, 39, 46, 67, 81, 95, 155, 115, 218, 176, 211, 252, 259, 266, 287, 301, 307 e 321 dell'anno 1984; nn. 13 bis, 19 bis, 34 bis, 25 bis, 56 bis, 62 bis, 59 bis, 68 bis, 107 bis, 113 bis, 97 bis, 119 bis, 125 bis, 155 bis, 137 bis, 161 bis, 143 bis, 173 bis, 179 bis, 196 bis, 232 bis, 226 bis, 238 bis e 250 bis dell'anno 1985. Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Franchini Tommaso, Sighinolfi Oliviero ed altri, Gemini Gabriella, Grossi Federico, Campana Giulietta, Agostinelli Elvira, Bongiovanni Renzo, Gobbi Cesare ed altri, Carboni Aldo, Agnello Maria, Di Grossi Luigia;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto:

a) che con venti ordinanze (iscritte ai nn. 1093 registro ordinanze 1983; 923, 999, 1192, 1224, 1369, 1371, 1372, 1374 registro ordinanze 1984; 75, 76, 77, 80, 123, 185, 238, 302, 326, 351 e 358 registro ordinanze 1985) i Pretori di Udine, Ancona, Palermo, Messina, Latina, Marsala, Savona e Bari ed il Tribunale di Cagliari hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui escludono il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità corrisposta dall'INPS (compresa la gestione della Previdenza Marinara) per i titolari di pensioni di reversibilità dello Stato, della CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali), dell'ANAS e dell'OPAFS (Opera previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato), dell'Istituto Post-telegrafonici o di altre forme di previdenza, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

b) che con altre cinquanta ordinanze (iscritte ai nn. 104, 135, 157, 245, 428 registro ordinanze 1982; 67, 293, 294, 435, 627, 637, 638, 639, 698, 718, 781, 863, 913, 944, 1094, 1098 registro ordinanze 1983; 160, 210, 241, 338, 396, 405, 545, 795, 815, 817, 931, 964, 979, 994, 1134, 1176, 1343 registro ordinanze 1984; 4, 30, 127, 160, 179, 230, 267, 296, 297, 338, 356, 357 registro ordinanze 1985) diverse autorità giudiziarie hanno sollevato, in riferimento ai medesimi articoli della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale delle stesse norme, nonché degli artt. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e 9 della legge 29 luglio 1971, n. 587, nella parte in cui escludono il diritto alla integrazione al minimo della pensione diretta o di reversibilità erogata dall'INPS o dal Fondo di previdenza per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette per chi sia già titolare di altra pensione dello stesso INPS, dello Stato o di altre forme di previdenza sempre che per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

che nella maggior parte dei giudizi si é costituito l'INPS, riepilogando i precedenti giurisprudenziali e rimettendosi al giudizio della Corte;

che nei giudizi introdotti con le ordinanze nn. 67, 435, 944, 1094 registro ordinanze 1983; 405, 923, 1176 registro ordinanze 1984; 4, 123, 238 e 267 registro ordinanze 1985 si sono costituite anche le parti private, concludendo per la fondatezza delle questioni proposte.

Considerato che i giudizi stessi vanno congiuntamente decisi;

che la questione é già stata esaminata dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985, riconoscendone il fondamento, ha dichiarato - anche in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962 e 23 della legge n. 153 del 1969, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle precedenti pronunce n. 230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del 1981 e n. 102 del 1982, in quanto l'illegittimità sotto ogni profilo di tali disposizioni deriva come conseguenza necessaria delle decisioni finora adottate dalla Corte;

che, infine, gli artt. 22 della legge n. 903 del 1965 e 9 della legge n. 587 del 1971, impugnati da alcune ordinanze di rimessione, si limitano a presupporre o richiamare, per la disciplina dell'integrazione al minimo, la regola generale contenuta nel citato art. 2, secondo comma, lett. a).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e 9 della legge 29 luglio 1971, n. 587, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe e già decise con la sentenza n. 314 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1985.

Livio PALADIN

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1985.