Ordinanza n.347 del 1985

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ORDINANZA N. 347

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25 legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari), promossi con due ordinanze emesse il 10 novembre 1984 dal Tribunale di Treviso nei procedimenti civili vertenti tra Menegaldo Innocente e Ditta Azienda Agricola F.lli Mercante, iscritte ai nn. 1 e 2 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione dell'Azienda Mercante e di Menegaldo Innocente, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Menegaldo Innocente e l'impresa "Azienda agricola Fratelli Mercante" ed avente per oggetto la conversione di un contratto di mezzadria in affitto il Tribunale di Treviso con ordinanza del 10 novembre 1984 (reg. ord. n. 1 del 1985) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 l. 3 maggio 1982 n. 203;

che la stessa questione veniva sollevata dal medesimo Tribunale con ordinanza in pari data (reg. ord. n. 2 del 1985) emessa nel procedimento vertente tra Menegaldo Carlo e la suddetta impresa;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva richiamando la sentenza di questa Corte n. 138 del 1984 ed affermando così che la questione doveva ritenersi già decisa;

che entrambi i concessionari si costituivano, richiamando anch'essi la citata sentenza;

che anche la concedente si costituiva chiedendo dichiararsi la questione inammissibile;

che nell'imminenza della camera di consiglio le parti private Mercante e Menegaldo illustravano ulteriormente gli argomenti già svolti nei loro atti di costituzione.

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per la loro identità;

che nell'ordinanza di rimessione manca la descrizione della fattispecie concreta, onde é impossibile individuare l'oggetto della censura, la quale, da un lato, sembrerebbe rivolta contro l'atto amministrativo di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (appunto perciò viene richiamata a sostegno una dichiarazione di Mercante Vittorio) e, dall'altro, invece, nella motivazione parrebbe diretta - in maniera peraltro assiomatica e confusa - contro la l. 9 maggio 1975 n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura); nel dispositivo, infine, viene denunciato l'art. 25 l. 3 maggio 1982 n. 203, relativo alla disciplina dei contratti agrari;

che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 l. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 44 Cost. dal Tribunale di Treviso con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Francesco SAJA

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1985.