Ordinanza n.346 del 1985

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ORDINANZA N. 346

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis della legge 25 marzo 1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) promossi con ordinanze emesse il 6 dicembre 1983 dal Pretore di Agrigento, il 25 luglio 1984 dal Pretore di Sondrio, il 12 aprile 1984 dal Tribunale di Savona, il 6 settembre 1983 e il 24 gennaio 1984 dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 1091, 1135, 1203, 1331 del registro ordinanze 1984 e al n. 175 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 bis, 59 bis, 65 bis, 119 bis e 161 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Dimora Giuseppe e Bellavia Marullo Paola ed avente ad oggetto la fine della locazione di un immobile non abitativo, il Pretore di Agrigento con ordinanza del 6 novembre 1983 (reg. ord. n. 1091 del 1984) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, il quale aveva prorogato di due anni i rapporti di locazione non abitativa già soggetti alla scadenza di cui all'art. 67 l. 27 luglio 1978 n. 392;

che secondo il Pretore, trattandosi nella specie di contratto non soggetto a proroga nel momento di entrata in vigore della l. ult. cit. e pertanto non rientrante nella categoria di locazioni previste nel detto art. 67 bensì in quella considerata nel successivo art. 71, il conduttore non poteva invocare l'ulteriore proroga legale disposta dal citato art. 15 bis;

che la legittimità costituzionale di questo articolo appariva dubbia al giudice rimettente, in quanto esso limitava l'ulteriore proroga alla prima delle due categorie ora nominate e non l'estendeva alla seconda, senza alcuna valida giustificazione e perciò in contrasto con l'art. 3 Cost.;

che la stessa questione veniva sollevata dai Pretori di Sondrio e di Milano, nonché dal Tribunale di Savona con le ordinanze meglio indicate in epigrafe;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva in tutte le cause, chiedendo che le questioni fossero dichiarate manifestamente infondate.

Considerato che per la sostanziale identità delle questioni sollevate i giudizi debbono essere riuniti;

che esse sono manifestamente infondate in quanto già decise con la sentenza 5 aprile 1984 n. 89, in cui questa Corte ha osservato che il differente trattamento disposto dall'impugnato art. 15 bis per i rapporti locativi "prorogati" (art. 67) rispetto a quelli "non prorogati" (art. 71) di cui alla legge n. 392 del 1978, trova fondamento nelle diverse caratteristiche dei rapporti stessi, giacché soltanto rispetto ai primi la data di scadenza poteva funzionare quale punto di riferimento (lett. a), b), c) dell'art. 67 cit.), mentre i secondi, che peraltro costituivano un numero limitato, presentavano tratti talmente differenti da non consentire razionalmente l'assoggettamento alla medesima disciplina.

Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Agrigento, Sondrio e Milano, nonché dal Tribunale di Savona, con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con sentenza 5 aprile 1984 n. 89.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Francesco SAJA

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1985.