Ordinanza n.343 del 1985

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ORDINANZA N. 343

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 58, 64 e 65 legge 27 luglio 1978 n. 392 (disdetta per finita locazione), promossi con ordinanze emesse il 24 gennaio 1983 dal Pretore di Palermo, il 27 novembre 1984 dal Pretore di Paola (n. 2 ord.), il 21 dicembre 1984 e il 19 gennaio 1985 dal Pretore di Potenza, iscritte ai nn. 224 reg. ord. 1983 e 67, 68, 206, 207 e 208 reg. ord. 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 1983 e nn. 149 bis e 179 bis del 1985.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente tra Borghesian Ennio e Longo Rosa ed avente ad oggetto licenza per finita locazione di un immobile abitativo, il Pretore di Palermo con ordinanza del 24 gennaio 1983 (reg. ord. n. 224 del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, concernenti i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, in quanto il primo di essi non prevedeva per i contratti già soggetti a proroga il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore di cui al precedente art. 3, richiamato invece dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga;

che la differenza di disciplina sembrava a detto giudice dar luogo a contrasto con l'art. 3 Cost.;

che in proposito il Pretore riteneva che entrambe le categorie di rapporti di locazione - quelli prorogati di cui all'art. 58, e quelli non prorogati previsti dall'art. 65 cit. dovevano ritenersi analogamente sottoposti ad un'ulteriore proroga per effetto della stessa legge n. 392 del 1978;

che la stessa questione veniva sollevata dal Pretore di Paola, il quale impugnava, oltre all'art. 58, l'art. 64 l. cit., con ordinanze del 27 novembre 1984 (reg. ord. 67 e 68 del 1985) e dal Pretore di Potenza, che impugnava il solo art. 58 l. cit., con ordinanze del 21 dicembre 1984 e 19 gennaio 1985 (reg. ord. n. 206, 207, 208 del 1985);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle cause 67 e 68 del 1985, richiamando la sentenza di questa Corte n. 33 del 1985 e chiedendo perciò che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che tutti i giudizi, per l'identità delle questioni, debbono essere riuniti;

che la questione sollevata dal Pretore di Paola ed avente ad oggetto l'art. 64 l. n. 392 del 1978 é completamente priva di motivazione sulla rilevanza, ossia sull'applicabilità della detta norma nei giudizi a quibus, e perciò dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che nel merito la questione sugli artt. 58 e 65 st.l. é stata già decisa da questa Corte con sentenza 6 febbraio 1985 n. 33;

che in essa la Corte ha osservato come la diversità della disciplina, ritenuta dai giudici a quibus, relativamente alla necessità della disdetta prima della cessazione del rapporto, tra le due categorie di contratti "prorogati" e "non prorogati", di cui agli artt. 58 e 65 l. n. 392 del 1978, non risulta irrazionale, in base alla sostanziale diversità delle categorie stesse;

che, infatti, i rapporti locativi di cui all'art. 58 cit., già soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica, sono stati ulteriormente protratti dalla legge n. 392 del 1978, venendo così a risultare una normativa particolarmente favorevole per i conduttori; il che non si verifica, invece, per i rapporti di cui all'art. 65, i quali sono stati soltanto ricondotti alla nuova disciplina con una protrazione meramente eventuale e comunque spesso di minima entità;

che su detta diversità delle due categorie non incide minimamente la sent. n. 22 del 1980, con cui questa Corte ha soltanto esteso ai contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa del recesso anticipato del locatore prevista dall'art. 59 l. cit. (per le altre cause di recesso v. sent. n. 250 del 1983);

che in conclusione la questione, essendo stata già decisa e non essendo dedotti ulteriori profili di illegittimità costituzionale, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Paola;

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Palermo, Paola e Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n. 33 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Francesco SAJA

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1985.