Ordinanza n.341 del 1985

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ORDINANZA N. 341

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1984 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Papetti Pietro e Dei Soldinger Lea ed altro, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 maggio 1984 (pervenuta alla Corte il 2 febbraio 1985; comunicata l'8 giugno e notificata il 21 settembre successivi; pubblicata nella G.U. 155 bis del 3 luglio 1985 e iscritta al n. 85 R.O. 1985) nel giudizio nel quale Papetti Pietro ha spiegato opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso l'ordinanza 2 febbraio 1984, con la quale era stata convalidata la licenza per finita locazione, intimata dalla locatrice Dei Soldinger Lea nei confronti di Papetti Giovanni convenuto non comparso, il Pretore di Milano ha d'ufficio sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui consente al terzo opposizione avverso la sentenza res inter alios e non anche avverso l'ordinanza di cui all'art. 663 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

Considerato che con sent. 7 giugno 1984 n. 167 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con ordinanza 15 maggio 1984 dal Pretore di Milano (n. 85 R.O. 1985), dell'art. 404 c.p.c., già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 167/1984 nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1985.