Ordinanza n.339 del 1985

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ORDINANZA N. 339

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetta BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, penultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ("Legge urbanistica") come modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1978 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Fabris Ivano, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257 dell'anno 1978.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa - con ordinanza emessa il 20 febbraio 1978 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, penultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765), in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione; che, infatti, la norma impugnata (disponendo che "l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio") determinerebbe "obblighi temporalmente del tutto diseguali in relazione al momento dell'entrata in vigore delle previsioni" predette, facendo sì che il titolare della licenza si trovi "di fronte ad un obbligo ineseguibile"; e che, d'altra parte, la norma medesima violerebbe inoltre la libertà di iniziativa economica e la garanzia costituzionale della proprietà privata, negando "al cittadino la sicurezza di un termine sufficiente all'ultimazione" dell'attività costruttiva;

che, per contro, l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto alla Corte il rigetto dell'impugnativa.

Considerato che il termine triennale di cui al novellato art. 31, penultimo comma, "si applica soltanto" - come ha argomentato l'Avvocatura dello Stato - "alle licenze rilasciate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 765/1967" (qual era, del resto, la licenza rilasciata il 10 gennaio 1973 all'imputato nel giudizio a quo); che il termine stesso (protrattosi, nella specie, per più di quattro anni) non può dirsi affatto inadeguato al caso delle licenze contrastanti con le sopravvenute previsioni urbanistiche; che la prevista decadenza delle licenze medesime non comporta nessuna disparità di trattamento costituzionalmente censurabile, posto che la norma denunciata non distingue in alcun modo fra i loro titolari; che la libera iniziativa economica dei costruttori e il godimento delle aree fabbricabili devono pur sempre sottostare ai provvedimenti nei quali si concreta, legittimamente, il governo del territorio; che, di conseguenza, la proposta questione si dimostra, in tutti i suoi aspetti, manifestamente non fondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, penultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765), sollevata dal Pretore di Bassano del Grappa, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

Livio PALADIN

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1985.