Ordinanza n.338 del 1985

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ORDINANZA N. 338

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 342 cod. pen. in relazione all'art. 596, n. 1, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1977 dal Pretore di Sassari nel procedimento penale a carico di Buzzanca Paolo ed altri, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 dell'anno 1978.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Sassari - con ordinanza emessa il 10 novembre 1977 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 cod. pen. (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), in riferimento agli artt. 1, 3, 21 e 101 della Costituzione; che, infatti, il giudice a quo ravvisa un'ingiustificata disparità di trattamento, per il divario riscontrabile tra la previsione dell'art. 596, terzo comma n. 1, cod. pen. (nel quale si ammette la prova della verità del "fatto determinato" attribuito alla persona offesa, qualora si tratti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni), e quella contenuta nell'art. 342, terzo comma, che non consente la prova liberatoria nel caso di oltraggio;

e che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso dell'inammissibilità delle censure proposte con riguardo agli artt. 1, 21 e 101 Cost. e della non fondatezza quanto alla pretesa violazione del principio generale d'eguaglianza.

Considerato che, effettivamente, l'indicazione degli artt. 1, 21 e 101 Cost. non risulta sorretta da alcuna argomentazione; e che, d'altra parte, l'ordinanza di rimessione non chiarisce affatto in che consistano i fatti costitutivi del delitto di oltraggio, sottoposti all'esame del giudice a quo, sicché rimane carente la stessa motivazione sulla rilevanza della proposta questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 cod. pen., in riferimento agli artt. 1, 3, 21 e 101 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Sassari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

Livio PALADIN

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1985.