Ordinanza n.334 del 1985

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 334

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo comma; 12, quarto comma, e 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante "Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi da idrocarburi", promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Trento notificato il 7 luglio 1982, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri,

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con atto 6 luglio 1982, notificato il 7 successivo, la Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo Presidente pro-tempore, ricorreva in via principale contro il Presidente del Consiglio dei ministri impugnando gli artt. 7, primo comma e 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, in quanto riteneva la legge statale invasiva di più materie di competenza della Provincia Autonoma,

che, però, con atto notificato il 20 luglio 1985, la detta Provincia ha rinunciato al ricorso, e la rinunzia é stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto 18 settembre 1985, depositato nella Cancelleria di questa Corte il 24 successivo,

che, perciò, va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinunzia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità in via principale per sopravvenuta rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Ettore GALLO

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1985.