Ordinanza n.332 del 1985

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ORDINANZA N. 332

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato il 18 dicembre 1978, depositato in Cancelleria il 5 gennaio 1979 ed iscritto al n. 2 del Registro 1979 per conflitto di attribuzione sorto a seguito della decisione del Consiglio di giustizia amministrativa n. 202 del 27 giugno 1978.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ricorso notificato il 18 dicembre 1978, depositato il 5 gennaio 1979 e iscritto al n. 2 Reg. Ric. Conflitti 1979 il Presidente della Regione Siciliana, rappresentato dall'avv. Salvatore Villari giusta procura speciale per autentica notar Vito Di Giovanni di Palermo, rep. n. 312558 in data 18 dicembre 1978, ha sollevato conflitto di attribuzioni tra la Regione Siciliana e lo Stato, determinato dalla decisione del Consiglio di giustizia amministrativa Regione Siciliana n. 202 del 27 giugno 1978, pubblicata l'11 ottobre 1978, di accoglimento di ricorso proposto da taluni ex dipendenti del Centro sperimentale per l'industria avverso la delibera 7 dicembre 1972, n. 442, con cui l'E.S.P.I. aveva disposto il trattamento economico e normativo del personale proveniente dal disciolto Ente per la cellulosa; ricorso per conflitto di attribuzioni del quale il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato l'8 gennaio 1979, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

Considerato che la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con sent. 14 settembre 1982, n. 4935 ha cassato senza rinvio per difetto di giurisdizione la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e, pertanto, é venuta meno la materia del contendere.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso notificato il 18 dicembre 1978 e iscritto al n. 2 Reg. Ric. Confl. 1979, proposto dalla Regione Siciliana per conflitto di attribuzioni tra la stessa e lo Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1985.