Ordinanza n.323 del 1985

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 323

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 ("Estensione in favore dei lavoratori degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati"), promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra INPS e Fallimento della CREAS, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1978.

Visti l'atto di costituzione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe - emessa nel corso di un procedimento civile promosso dall'INPS nei confronti del fallimento della CREAS, per ottenere l'ammissione al passivo di un credito per contributi omessi ai sensi della l. 5 novembre 1968, n. 1115 - l'adito Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della predetta legge n. 1115, il quale assicura, a date condizioni, un trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati (da imprese industriali, diverse da quelle edili), per cessazione di attività o per riduzioni di personale: argomentando che tale disposizione - ove interpretata secondo la prevalente giurisprudenza, nel senso della sua non applicabilità in sede fallimentare - contrasterebbe con il precetto dell'eguaglianza (art. 3 Cost.);

che, infatti, secondo il giudice a quo, "l'obbligo contributivo dell'imprenditore ed il diritto dell'INPS a percepire i relativi contributi si atteggerebbero in maniera diversa ed ingiustificata" a seconda che il licenziamento sia "intimato dall'imprenditore non fallito (con sussistenza dell'obbligo e del diritto) o dal curatore dell'eventuale fallimento dello stesso (con insussistenza dell'obbligo e del diritto predetti"); che, dunque, "pur trovandosi, a causa del licenziamento, in situazioni paritetiche, solo i dipendenti delle imprese industriali diverse da quelle edili..., in virtù del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, avrebbero diritto all'ottenimento, da parte dell'INPS, di quelle previste dalla legge n. 1115/68, mentre i (già) dipendenti d’imprese industriali fallite, licenziati dal curatore, proprio a causa della ritenuta inapplicabilità alla procedura fallimentare della detta legge, non avrebbero diritto alle dette prestazioni il cui presupposto é certamente l'esistenza di una obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro";

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si é costituito l'INPS, che ha concluso per una interpretativa di rigetto, in subordine, per la declaratoria di illegittimità come prospettata dal Tribunale; ed é anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri che ha sostenuto l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della questione.

Considerato, per altro, che nelle more del giudizio é sopravvenuta la legge 23 aprile 1981, n. 155 ("Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica"), il, cui art. 25, ultimo comma, testualmente prevede che l'art. 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione é riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati od operai, licenziati per cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta"; e che, in forza di detta norma, cui é stata attribuita "efficacia retroattiva e valore di interpretazione autentica", la Corte di cassazione - mutando il proprio precedente indirizzo - ha a sua volta confermato che il trattamento speciale di disoccupazione in questione va riconosciuto anche nel caso di licenziamenti per totale cessazione dell'attività imprenditoriale a seguito di fallimento, con il correlativo diritto dell'istituto di conseguire dall'amministrazione fallimentare le corrispondenti contribuzioni;

che, alla luce di tale sopravvenienza normativa, appare quindi opportuno restituire gli atti al giudice a quo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

Livio PALADIN

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1985.