Ordinanza n.321 del 1985

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ORDINANZA N. 321

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 17 bis, legge 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), promossi con due ordinanze emesse il 5 luglio 1984 dal Pretore di San Pietro Vernotico nei procedimenti civili vertenti tra De Mitri Arcangelo ed altri contro Azienda Agricola Candido Maria Cristina, e Fortunato Carmela contro Azienda Agricola Eredi di Galluccio Maria, iscritte ai nn. 1012 e 1111 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 bis e 53 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Maiorano Antonio, di De Mitri Arcangelo ed altri, di Martucci Celio e di Fortunato Carmela, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con ordinanze del 5 luglio 1984 (rispettivamente in causa tra De Mitri Arcangelo ed altri ed Azienda Agricola Candido Maria Cristina, n. 1012/84 Reg. Ord., e in causa tra Fortunato Carmela ed Azienda Agricola Eredi di Galluccio Maria, n. 1111/84 Reg. Ord.), il Pretore di San Pietro Vernotico ha denunciato la illegittimità dell'art. 4, comma 17 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 per contrasto con gli artt. 104, primo comma, 3, 41 e 42 Cost. in quanto la detta legge, pur qualificata interpretativa, é, in realtà, innovatrice.

Considerato che nelle ordinanze mancano del tutto la motivazione ed adeguati elementi per la ricostruzione della fattispecie, sicché esse non danno conto della operatività della norma denunciata;

che nemmeno é dedotto nulla in ordine alla rilevanza della questione e risulta del tutto omesso il relativo esame;

che, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte deve dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione come sopra sollevata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 17 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 104, primo comma, 3, 41 e 42 Cost., dal. Pretore di San Pietro Vernotico con le ordinanze del 5 luglio 1984 (R.O. nn. 1012/84 e 1111/84).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Francesco GRECO

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1985.