Ordinanza n.318 del 1985

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ORDINANZA N. 318

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Lannaioli Duilio contro l'Ufficio II.DD. di Roma, iscritta al n. 1205 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di Roma, con ord. 19 ottobre 1981 (pervenuta, però, a questa Corte il 29 ottobre 1984), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comm d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.,

che detto articolo prevedeva, infatti, l'improcedibilità del ricorso proposto alla Commissione qualora, entro un anno dalla presentazione, non fosse stato corredato di sua copia semplice per l'ufficio.

Considerato che, però, é frattanto sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, il cui art. 8 ha integralmente sostituito il denunziato art. 17 del precedente decreto, fra l'altro sopprimendo proprio il comma che disponeva la lamentata improcedibilità con conseguente estinzione del processo,

che, perciò, gli atti vanno restituiti al Primo Giudice affinché riesamini la rilevanza alla luce della nuova normativa.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

LIVIO PALADIN - ETTORE GALLO

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1985.