Ordinanza n.316 del 1985

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ORDINANZA N. 316

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1982 dal Pretore di Montefiascone nel procedimento civile vertente tra Pasquini Olinto e Gentili Assunta, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'anno 1982.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con ord. 27 aprile 1982 il Pretore di Montefiascone, nel corso del procedimento civile fra Pasquini Olinto e Gentili Assunta, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 l. 27 luglio 1978 n. 392 con riferimento all'art. 70 Cost.,

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma in parola, invocata dal ricorrente a fondamento del diritto di recesso da un contratto di locazione in corso fra le parti, sarebbe stata formulata sulla base di alcune divergenze fra un emendamento sostitutivo, approvato dalla Camera dei deputati il 20 luglio 1978, e il testo risultante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Considerato, però, che nonostante le apodittiche affermazioni del Pretore, non é dato capire dall'ordinanza quale sia la causa di recesso invocata dal locatore, né quale sia esattamente il regime normativo cui va riferito il contratto de quo: e ciò tanto più in quanto il testo della norma denunziata é stato ampiamente modificato con d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella l. 31 marzo 1979 n. 93, in guisa che non é nemmeno possibile stabilire se la rilevanza sussistesse, dopo tali modifiche, al momento della rimessione (1982),

che, pertanto, la sollevata questione non può trovare ingresso per manifesto difetto di motivazione sulla rilevanza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata dal Pretore di Montefiascone con ord. 27 aprile 1982 con riferimento all'art. 70 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Ettore GALLO

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1985.