Ordinanza n.315 del 1985

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 315

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dal Tribunale di Mantova nel procedimento penale a carico di Genevini Marco, iscritta al n. 938 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 7 ottobre 1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, per l'"ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione di chi succede nella detenzione di un'arma regolarmente denunciata all'Autorità di P. S. e quella di chi succede nella detenzione illegale di arma";

e che, stando all'ordinanza di rimessione, la questione sarebbe rilevante perché "l'imputato é succeduto nella detenzione delle armi per cui é processo al padre, che le aveva regolarmente denunciate" e perché "dette armi non sono state rimosse dal luogo conosciuto dall'Autorità di P.S. in quanto indicato nell'originaria denuncia";

considerato che il giudice a quo, mentre dichiara di dolersi della "disparità di trattamento" fra le due fattispecie prese in esame, finisce con il censurare l'equiparazione quoad poenam dell'ipotesi di omessa denuncia di un'arma ricevuta per successione mortis causa, già denunciata dal precedente detentore, all'ipotesi di omessa denuncia di un'arma, sempre ricevuta per successione mortis causa, mai denunciata dal precedente detentore;

e che, quindi, la contraddittorietà della prospettazione é di ostacolo all'esatta individuazione della questione sottoposta all'esame della Corte (v. ordinanza n. 29 del 1985; sentenza n. 269 del 1984).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 7 ottobre 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Giovanni CONSO

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1985.