Ordinanza n.306 del 1985

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ORDINANZA N. 306

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 14 l. 14 ottobre 1974 n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) e 23, terzo e quarto comma l. 18 aprile 1975 n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 marzo 1983 dal Tribunale di Novara nel procedimento penale a carico di Delfino Giovanni, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 3 febbraio 1984 dal Tribunale di Brindisi nel procedimento penale a carico di Fioretti Cosimo ed altro, iscritta al n. 869 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) e 23, terzo e quarto comma, l. 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nella parte in cui dispongono un trattamento penale più severo per il porto e la detenzione illegale di armi comuni da sparo rispetto a quello previsto per le più gravi ipotesi del porto e detenzione illegale di armi "clandestine";

che nel giudizio promosso dall'ordinanza del Tribunale di Brindisi é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata.

Considerato che i giudizi vanno riuniti essendo le prospettazioni in termini pressocché testuali;

che identica questione é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 207 del 1982;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 14 l. 14 ottobre 1974 n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) e 23, terzo e quarto comna, l. 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dai Tribunali di Novara e di Brindisi con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

Livio PALADIN - Giuseppe BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1985.