Ordinanza n.304 del 1985

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ORDINANZA N. 304

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Imposta sul valore aggiunto) promossi con due ordinanze emesse il 4 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Forlì sui ricorsi proposti da Frontali Gualtiero, iscritte ai nn. 90 e 91 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto) nella parte in cui non prevede la possibilità per il curatore fallimentare di versare all'ufficio IVA una somma pari ad un sesto del massimo della pena entro trenta giorni dalla data di approvazione del piano di ripartizione finale.

Considerato che i giudizi vanno riuniti essendo identica la questione prospettata;

che l'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972 é stato sostituito, in tempi successivi alle ordinanze, dall'art. 1, del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, il quale, peraltro, non avendo modificato la norma impugnata in parte qua, non rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame sulla rilevanza;

che la questione prospettata viene ad incidere sulla regolamentazione dei poteri del curatore fallimentare attinenti alle modalità dei pagamenti in favore dei creditori, oggetto di articolata e specifica disciplina normativa;

che, pertanto, l'intervento della Corte implicherebbe, nell'ambito delle possibili diverse soluzioni all'interno di un complesso sistema normativo, scelte discrezionali che solo al legislatore é dato di effettuare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Forlì con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

Livio PALADIN - Giuseppe BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1985.