Ordinanza n.289 del 1985

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ORDINANZA N. 289

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 6, 15, 17, 18 e 27 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme sulla edificabilità dei suoli) e artt. 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1977 dal Pretore di Nardò nel procedimento penale a carico di Martina Pasquale, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 1977, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1977;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di persona tratta a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 31 e 41, lett. b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - per aver iniziato la costruzione di un'abitazione senza aver preventivamente ottenuto la licenza edilizia - il Pretore di Nardò, con ordinanza emessa il 14 marzo 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 18 e 27 (rectius 21) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sulla edificabilità dei suoli), "in quanto non prevedono una adeguata disciplina transitoria" (in ordine al reato, permanente, di costruzione senza licenza o concessione) "per le costruzioni iniziate prima dell'entrata in vigore della stessa legge e proseguite ed ultimate successivamente, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione italiana";

b) degli artt. 3, 4 e 6 della stessa legge, "in quanto la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato al costo di costruzione, in relazione agli artt. 53 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione italiana";

c) degli artt. 1, 15 e 17 della medesima legge e 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), "in relazione agli artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, e 9, secondo comma, della Costituzione italiana, per mancanza di precisazione e differenziazione, penalmente rilevante, circa l'attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia";

che dichiarato presupposto della prima delle questioni sollevate sarebbe, stante l'asserita natura permanente del reato contestato, l'incertezza, derivante dalla mancanza di una disciplina transitoria, sulle norme penali applicabili all'imputato di una costruzione senza licenza iniziata sotto il vigore della legge urbanistica n. 1150 del 1942 ed ancora in corso di realizzazione (o non ultimata), al momento dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977;

Considerato che, non emergendo dagli atti processuali elementi di sorta dai quali possa evincersi che l'imputato continuò la costruzione sotto la vigenza della nuova legge e risultando, invece, che l'attività costruttiva non fu proseguita dopo l'ordine di sospensione emesso dal Sindaco di Copertino il 27 marzo 1973, appare insussistente lo stesso presupposto da cui muove il giudice a quo;

che la questione sub a) é manifestamente inammissibile per assoluto difetto di rilevanza in quanto: a) essendo principio giurisprudenziale consolidato che l'interruzione dell'opera difforme o priva di licenza (o concessione) fa cessare la permanenza, le disposizioni denunciate non sono suscettibili di applicazione nel caso di specie; b) l'individuazione della legge applicabile in caso di successione di leggi penali durante la permanenza del reato é comunque problema ermeneutico, che deve essere risolto dal giudice ordinario pur in ipotetico difetto di esplicite previsioni normative, la cui semplice carenza nella legge sopravvenuta non é in sé sicuramente idonea a dar luogo ad alcuna ipotesi di contrasto con precetti costituzionali;

che la questione indicata sub b), concernendo disposizioni della stessa legge n. 10 del 1977, é a sua volta manifestamente inammissibile per la medesima ragione;

che va dichiarata la manifesta inammissibilità anche della questione riportata sub c) per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, non avendo il Pretore di Nardò in alcun passo della propria ordinanza affermato di dubitare che la realizzazione senza licenza di una casa d'abitazione priva solo, come nella specie, di intonaco ed infissi, integri il reato di cui agli artt. 31 e 41, lett. b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per rispondere del quale soltanto l'imputato era stato tratto a giudizio;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Pretore di Nardò con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Giuseppe FERRARI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1985.